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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51412/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Piccolo ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva disposto la revoca dell'indulto relativo a una pena di 2 anni e aveva rigettato le richieste difensive di sospensione del provvedimento di cumulo e dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello avrebbe dovuto sciogliere il cumulo o sospendere l'esecuzione (anche richiamando un principio di favor libertatis e l'art. 656 cod. proc. pen.), perché parte delle pene ostative erano già state espiate e la valutazione unitaria del titolo esecutivo avrebbe pregiudicato la sua posizione; inoltre sosteneva che la decisione sullo scioglimento del cumulo o sulla sospensione dovesse essere assunta dal giudice dell'esecuzione e non rinviata al Tribunale di sorveglianza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che vige il principio di unitarietà dell'esecuzione (artt. 73, 76, 80 c.p.) e che il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena il cui beneficio è stato automaticamente revocato, atteso il carattere meramente ricognitivo della pronuncia giudiziale in tali ipotesi. La Corte ha inoltre rilevato che, al momento del nuovo cumulo, il ricorrente era già detenuto in esecuzione di altro titolo definitivo, risultato che impedisce l'applicazione della sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p., secondo consolidata giurisprudenza. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge n. 241 del 2006, art. 1

    norma che ha disposto l'indulto la cui revoca è stata oggetto del provvedimento; la revoca può dar luogo all'esecuzione automatica della pena residua

  • codice penale, artt. 73, 76, 80

    sanciscono il principio di unitarietà dell'esecuzione: tutte le pene della stessa specie devono essere eseguite congiuntamente e non è previsto emettere distinti ordini di espiazione per sanzioni ricomprese nello stesso cumulo

  • codice penale, art. 4-bis

    riguarda i delitti ostativi che limitano o escludono l'accesso a misure alternative; è richiamato in relazione alla necessità di valutare quando le pene riferibili a reati ostativi possano dirsi già espiate

  • codice di procedura penale, art. 656, comma 5

    prevede la possibilità di sospendere l'ordine di esecuzione di una pena breve; la Corte ha confermato che tale sospensione non opera se, al momento dell'esecuzione della seconda pena, il condannato è già detenuto in espiazione di altro titolo

  • codice di procedura penale, art. 657

    consente il riconoscimento di periodi di custodia cautelare o di presofferti che possono influire sul computo delle pene e sulla possibilità di considerare espiate parti di pena ostativa

  • codice di procedura penale, artt. 663 e 665

    richiamati nel motivo di ricorso con riferimento ai rimedi e alle competenze in materia di esecuzione, ma la Corte non ha ritenuto che ne derivasse l'errore dedotto dal ricorrente

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    citate in relazione ai limiti della enunciazione delle censure nel ricorso per cassazione (articolazione della motivazione)

Massime di principio

  • Principio di unitarietà dell'esecuzione: quando esiste un cumulo di pene della stessa specie, l'ordinamento richiede l'esecuzione congiunta e non l'emissione di distinti ordini di espiazione.
  • Revoca automatica di benefici e ruolo del Pubblico ministero: se la revoca di un beneficio (es. indulto) è prevista come obbligatoria/automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena residua, in quanto la pronuncia giudiziale sarebbe solo dichiarativa/ricognitiva.
  • Sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656, comma 5 c.p.p.): la sospensione non opera quando il condannato è già detenuto in espiazione di altro titolo al momento dell'esecuzione della pena che si vorrebbe sospendere.
  • Scioglimento virtuale del cumulo e casi di pena 'ostativa': è possibile una 'scissione virtuale' del cumulo per riconoscere che le pene relative a reati ostativi sono già state espiate (p.es. tramite custodia cautelare o periodi presofferti), ma ciò richiede elementi precisi che dimostrino l'effettiva espiazione delle parti ostative.
  • Competenza e rimedi: alcune questioni attinenti a benefici e misure alternative possono coinvolgere il Tribunale di sorveglianza, ma non escludono l'operatività del pubblico ministero quando la legge prevede atti esecutivi automatici; pertanto occorre valutare caso per caso la natura del provvedimento revocato e la situazione detentiva del condannato.

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