Sentenza n. 1237/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. n. FA/2024/0001726 del 15 luglio 2024, con cui Roma Capitale ha comunicato al Consorzio Leonardo i motivi ostativi al riconoscimento della revisione dei prezzi per i servizi erogati in esecuzione della “Convenzione Consip Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 ID 1738” a cui Roma Capitale ha aderito; nonché, ove occorrer possa, - della nota prot. n. 32915 del 2 luglio 2024, con cui Consip s.p.a. ha riscontrato la avanzata dal Consorzio Leonardo di riconoscere la revisione dei prezzi per i servizi erogati in esecuzione della “Convenzione Consip Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 ID 1738”; - della Convenzione “Contact Center in Outsourcing 2” sottoscritta in data 16 settembre 2019; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito, e quindi per l’accertamento del dovere delle amministrazioni intimate di riconoscere alla ricorrente la revisione prezzi così come dalla stessa richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota di Roma Capitale recante i motivi ostativi al riconoscimento della revisione dei prezzi per servizi eseguiti nell'ambito di un ordinativo attuativo di una convenzione Consip, nonché nota Consip e clausola della convenzione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva stipulato con Consip una convenzione per servizi di contact center e aveva concluso con Roma Capitale un ordinativo attuativo, valido dal 1° aprile 2021 al 30 novembre 2022, inclusa la proroga tecnica. A fronte dell'incremento dei costi derivante da inflazione, crisi energetica e difficoltà di approvvigionamento, il Consorzio aveva presentato a Consip, il 27 settembre 2022, un'istanza di revisione dei prezzi riferita genericamente alla convenzione. Consip aveva successivamente affermato che la valutazione concreta spettava alle singole amministrazioni aderenti. Il Consorzio aveva quindi presentato a Roma Capitale una specifica istanza il 10 luglio 2024. Roma Capitale aveva comunicato i motivi ostativi, ritenendo tardiva la richiesta perché presentata dopo la conclusione del contratto attuativo. Il ricorrente sosteneva che dovesse valere la data del 27 settembre 2022, quando l'istanza era stata indirizzata a Consip, e deduceva l'illegittimità dell'atto comunale per avere ignorato l'indicazione fornita dalla centrale di committenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la revisione prezzi non comporta un automatico aggiornamento del corrispettivo, ma richiede un procedimento amministrativo fondato su una specifica istruttoria tecnico-discrezionale della stazione appaltante. La competenza a verificare l'incidenza concreta dei maggiori costi e a quantificare l'eventuale adeguamento spetta all'amministrazione contraente titolare del singolo ordinativo, non a Consip, che ha svolto la funzione di soggetto aggregatore e di aggiudicazione della convenzione. Il Consorzio avrebbe pertanto dovuto rivolgere tempestivamente la richiesta a Roma Capitale, riferendola allo specifico contratto attuativo. L'istanza ricevuta dal Comune il 10 luglio 2024 era tardiva, poiché l'ordinativo era cessato il 30 novembre 2022: la richiesta deve essere presentata quando il contratto è ancora in corso di validità, così da consentire l'istruttoria sulla prosecuzione del servizio e sull'equilibrio economico del rapporto. La precedente istanza a Consip non poteva conservare la tempestività, né l'indicazione contenuta nella nota Consip poteva sanare l'errore del ricorrente, non sussistendo un'obiettiva incertezza circa l'amministrazione destinataria. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), punto 2, c.p.a.
La disciplina della revisione dei prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalla distinzione tra interesse legittimo sull'an e diritto soggettivo sul quantum dopo il riconoscimento.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
Le modifiche e le varianti contrattuali, comprese quelle connesse alla revisione prezzi, devono essere autorizzate secondo le modalità della stazione appaltante e riferirsi a un contratto ancora in corso di validità; la relativa istanza deve quindi essere presentata tempestivamente all'amministrazione contraente.
art. 10, comma 11, Convenzione Consip Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 ID 1738
I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
La clausola prevede un meccanismo revisionale subordinato a un'istruttoria, senza attribuire all'appaltatore un diritto automatico all'aggiornamento del corrispettivo; l'istruttoria concreta spetta alla singola amministrazione contraente.
art. 9, comma 7, d.l. 66/2014
È richiamato quale fondamento dei prezzi di riferimento ANAC utilizzabili nell'istruttoria di revisione dei corrispettivi.
art. 1, comma 511, legge 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamato dalla clausola convenzionale quale disposizione fatta salva nel meccanismo di revisione dei prezzi.
Massime di principio
- Nelle convenzioni stipulate da un soggetto aggregatore, la competenza a svolgere l'istruttoria sulla revisione dei prezzi e a decidere sull'eventuale adeguamento del corrispettivo spetta alla singola amministrazione che ha stipulato il contratto attuativo e beneficia delle prestazioni, non al soggetto aggregatore che ha curato la gara e stipulato la convenzione quadro.
- La clausola di revisione prezzi non attribuisce all'appaltatore un diritto automatico all'aggiornamento del corrispettivo, ma impone alla stazione appaltante di attivare e svolgere una specifica istruttoria sulla sussistenza dei presupposti, sull'incidenza concreta dei maggiori costi e sul bilanciamento tra interesse dell'impresa, risparmio di spesa e regolare esecuzione del servizio.
- La richiesta di revisione prezzi deve essere presentata alla stazione appaltante titolare del contratto attuativo e mentre il rapporto è ancora in corso di validità; l'istanza indirizzata al soggetto aggregatore non conserva la tempestività e non può sostituire quella rivolta all'amministrazione contraente.
- La revisione prezzi è funzionale alla conservazione dell'equilibrio economico di un contratto di durata e alla salvaguardia della qualità e continuità delle prestazioni; una volta concluso il rapporto, viene meno la finalità propria dell'istituto e l'amministrazione non è più posta nelle condizioni di svolgere l'istruttoria sulla prosecuzione del servizio alle condizioni economiche adeguate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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