Cassazione Penale, Sentenza n. 37941/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava che, pur essendo stato raggiunto un accordo fra la sua difesa e il Pubblico ministero per l'applicazione della pena di 4 anni di reclusione e di una multa di euro 20.000, il giudice, senza richiesta del Cacioppo, aveva sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare e aveva imposto una serie di prescrizioni accessorie. Inoltre lamentava che il giudice non avesse motivato adeguatamente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; quest'ultima censura è stata però riconosciuta inammissibile dalla Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al profilo relativo al "difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza" (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Ha accertato che la domanda di sostituzione della pena era stata formulata solo dal coimputato e non dal Cacioppo, e ha confermato il principio consolidato secondo cui, nei riti negoziali (patteggiamento/art. 444 c.p.p.), il giudice non può autonomamente mutare la tipologia della sanzione concordata tra le parti (ad es. sostituire la reclusione con pena sostitutiva) se tale sostituzione non è stata oggetto dell'accordo. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della parte della sentenza che aveva disposto la sostituzione della pena (detenzione domiciliare) a carico di Cacioppo, con eliminazione delle prescrizioni collegate e ripristino integrale della pena originariamente concordata (4 anni di reclusione e multa di euro 20.000,00). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è una sentenza applicativa di pena ai sensi di questo articolo; in tale rito negoziale la determinazione della pena deriva da un accordo tra difesa e PM e non può essere modificata dal giudice se non nella misura e nei termini pattuiti
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che la censura sulla mancata motivazione relativa alla non punibilità ex art. 129 è inammissibile, salvo che dalla sentenza impugnata emerga in modo evidente l'esistenza di una causa di non punibilità; nel caso di specie tale circostanza non è stata allegata
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento quando è dedotto il "difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza"; la Corte ha ritenuto che sussistesse tale difetto nel caso di specie
artt. 20-bis cod. pen. e 53 e 56 della legge n. 689/1981
Norme richiamate in relazione alle pene sostitutive della reclusione; la Corte sottolinea che l'applicazione di tali pene nel rito negoziale richiede che la sostituzione sia stata oggetto dell'accordo
artt. 133 e 133-bis c.p.
Richiamati dal giudice di merito per valutare la congruità della pena richiesta; la Corte ha ritenuto comunque ripristinabile la pena originariamente concordata
Massime di principio
- Nei riti negoziali (es. patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) il tipo e la misura della pena sono il frutto di un accordo tra difesa e pubblico ministero: il giudice non può mutare unilateralmente la tipologia della sanzione (per es. sostituire la reclusione con la detenzione domiciliare) se tale sostituzione non è stata espressamente concordata dalle parti
- Se la sentenza di patteggiamento contiene una misura non corrispondente all'accordo (difetto di correlazione fra richiesta e sentenza), il ricorso in Cassazione è ammissibile ai sensi dell'art. 448 c.p.p. per ottenere l'annullamento della parte difforme
- Una richiesta di sostituzione della pena avanzata da un solo coimputato non vale come consenso degli altri imputati: il giudice non può estendere quell'istanza ad altri imputati in assenza di un loro accordo
- La censura sulla mancata valutazione di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. è scrutinabile in Cassazione solo se già dal testo della sentenza impugnata emerge chiaramente la sussistenza di tale causa; in mancanza la doglianza è inammissibile
- L'interesse ad impugnare sussiste per l'imputato ogniqualvolta il giudice modifichi l'accordo di cui egli stesso è parte, perché la pronuncia deve rispettare la volontà negoziale espressa dalle parti
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