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Sentenza

Sentenza n. 882/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale di revoca del bando per la procedura di reclutamento di un docente di prima fascia nel settore pianoforte AFAM018, nonché lo scambio di comunicazioni ministeriali presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda per una procedura concorsuale indetta dal Conservatorio ai sensi dell’art. 59, comma 9-ter, del d.l. n. 73/2021. Il giorno successivo all’indizione, il Conservatorio revocava il bando, sulla base di chiarimenti ministeriali secondo cui il d.P.R. n. 83/2024 aveva abrogato i concorsi riservati previsti dall’art. 59, comma 9-ter, e si applicava già alle procedure funzionali all’anno accademico 2025/2026. Con il ricorso introduttivo il candidato deduceva, da un lato, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e violazione dell’art. 59, comma 9-ter, poiché altri Conservatori avevano pubblicato bandi analoghi senza ricevere rilievi ministeriali; dall’altro, violazione dell’art. 59, comma 9-ter, del d.l. n. 73/2021, degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 83/2024 e delle precedenti istruzioni ministeriali, sostenendo che il nuovo regolamento sarebbe divenuto applicabile soltanto dall’inizio dell’anno accademico 2025/2026, quindi dal 1° novembre 2025, mentre il bando era stato adottato nell’agosto 2025 e riguardava posti residui delle precedenti capacità assunzionali. Con memoria successiva il ricorrente formulava ulteriori censure, tra cui violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, mancata ponderazione dell’affidamento, irragionevolezza della revoca, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e perdita di chance. Il TAR ha dichiarato tardive e inammissibili le censure nuove relative all’esercizio dell’autotutela e all’irragionevolezza della revoca, ritenendole non riconducibili ai motivi originari e quindi integranti un ampliamento della causa petendi. Ha inoltre dichiarato tardivo il deposito documentale dell’Amministrazione e inammissibile la memoria di replica del ricorrente, per le ragioni processuali indicate in sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso quanto all’impugnazione dello scambio di e-mail ministeriali prot. n. 4814, ritenuto privo di autonoma portata provvedimentale e non qualificabile come atto endoprocedimentale, poiché la decisione di revocare il bando era stata adottata autonomamente dal Conservatorio nell’esercizio del proprio potere di autotutela. Il giudizio è stato quindi limitato al decreto direttoriale di revoca. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: la disparità di trattamento, quale figura sintomatica dell’eccesso di potere, presuppone atti provvedimentali adottati nell’esercizio del medesimo potere e la comparabilità di situazioni attraverso un idoneo termine di raffronto. Nel caso concreto, il ricorrente richiamava la condotta di altri Conservatori, ma non indicava un diverso provvedimento del medesimo Conservatorio di Lecce idoneo a fungere da termine di comparazione; inoltre, la comunicazione ministeriale non aveva natura provvedimentale. Il secondo motivo è stato respinto perché il d.P.R. n. 83/2024, pur prevedendo l’applicazione dall’anno accademico 2025/2026 e l’abrogazione dell’art. 59, comma 9-ter, del d.l. n. 73/2021 a decorrere dallo stesso termine, doveva essere interpretato in collegamento con l’art. 4, comma 4, del medesimo regolamento, secondo cui le procedure per il reclutamento dell’anno accademico di riferimento sono bandite entro giugno dell’anno accademico precedente e si concludono entro ottobre. Ne deriva che il nuovo regime era applicabile anche alle procedure avviate tra giugno e ottobre 2025 e dirette al reclutamento per l’anno accademico 2025/2026. Le note ministeriali non potevano modificare l’ambito temporale di applicazione della disciplina normativa; il richiamo, nel bando, ai posti residui delle precedenti capacità assunzionali non poteva mantenere applicabile una disciplina ormai abrogata. Il ricorso è stato pertanto respinto, in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni giuridiche.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 9-ter, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021

    A decorrere dall’anno accademico 2024/2025 e fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire [...] procedure di reclutamento straordinarie

    La disciplina dei reclutamenti straordinari ha avuto applicazione limitata al solo anno accademico 2024/2025, essendo stata abrogata a decorrere dall’anno accademico 2025/2026 dal d.P.R. n. 83/2024.

  • art. 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024

    Le proprie disposizioni regolatorie si applicano a decorrere dall’anno accademico 2025/2026

    La decorrenza riferita all’anno accademico 2025/2026 deve essere coordinata con le regole che impongono di bandire entro giugno dell’anno accademico precedente le procedure destinate alle assunzioni di quell’anno; pertanto il nuovo regime si applica anche alle procedure svolte tra giugno e ottobre 2025 per il reclutamento relativo all’anno accademico 2025/2026.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. n. 83/2024

    A decorrere dal termine di cui all’articolo 17, comma 8, primo periodo, sono abrogati [...] il comma 9-ter dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

    L’abrogazione dell’art. 59, comma 9-ter, opera dal termine di applicazione del nuovo regolamento, individuato nell’anno accademico 2025/2026, e impedisce l’indizione di procedure straordinarie riferite al reclutamento di tale anno.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. n. 83/2024

    Le procedure di reclutamento [...] sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre

    La disposizione costituisce elemento di coordinamento temporale del nuovo regime e dimostra che le procedure per le assunzioni dell’anno accademico 2025/2026 possono e devono essere svolte già tra giugno e ottobre 2025.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Le censure fondate sulla disciplina dell’annullamento d’ufficio, sulla ponderazione degli interessi e sulla tutela dell’affidamento sono state dichiarate tardive perché introdotte per la prima volta con memoria e non sono state esaminate nel merito.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza

    Il documento depositato dall’Amministrazione con la memoria di replica oltre il termine è stato dichiarato tardivo.

  • art. 4, comma 4, Allegato 2 al c.p.a.

    La memoria di replica del ricorrente, depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Quando un regolamento stabilisce che il nuovo regime si applica a decorrere da un determinato anno accademico e, nel contempo, prevede che le procedure di reclutamento per quell’anno siano bandite entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente e concluse entro ottobre, il nuovo regime si applica anche alle procedure bandite nei mesi di giugno-ottobre precedenti all’inizio formale dell’anno accademico di riferimento.
  • L’abrogazione di una disciplina speciale di reclutamento decorrente dall’anno accademico di applicazione del nuovo regolamento impedisce di utilizzare la disciplina abrogata per procedure avviate prima dell’inizio cronologico dell’anno accademico, ma funzionali alle assunzioni relative al nuovo anno accademico.
  • Le note e le circolari ministeriali non possono modificare né differire l’ambito temporale di applicazione stabilito da una fonte normativa; al più possono fornire indicazioni operative coerenti con essa.
  • La disparità di trattamento, quale figura sintomatica dell’eccesso di potere, richiede situazioni comparabili e un idoneo termine di raffronto costituito da provvedimenti riferibili all’esercizio del medesimo potere amministrativo; non è sufficiente richiamare condotte diverse di amministrazioni o istituzioni autonome.
  • Uno scambio di e-mail tra amministrazioni, privo di autonoma portata decisoria e meramente sollecitatorio, non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile né necessariamente un atto endoprocedimentale; il provvedimento di autotutela resta imputabile all’autorità che lo adotta.
  • Con la memoria ex art. 73 c.p.a. possono essere sviluppate o precisate censure già dedotte, ma non possono essere introdotti nuovi vizi dell’atto o nuovi profili della causa petendi, a pena di inammissibilità per tardività.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTermini e notificazione del ricorsoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

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