Cassazione Penale, Sentenza n. 41496/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza ex art. 299 cod. proc. pen. per ottenere la revoca e/o la sostituzione della misura cautelare in corso (custodia cautelare per detenzione e cessione di stupefacenti), deducendo la violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 275, comma 2, cod. proc. pen.; il Tribunale di Bologna aveva rigettato l'istanza e il ricorrente ha impugnato tale ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il ricorrente era stato condannato con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 13/05/2024 (sentenza non ancora definitiva), era stato ristretto dal 12/03/2024 e successivamente rimesso in libertà in data 08/09/2024 per totale espiazione della pena; dato che la misura cautelare impugnata aveva perso efficacia ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen., veniva meno l'interesse concreto e attuale all'impugnazione. Inoltre la decisione precisa che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Individua la funzione del Tribunale di Bologna come giudice di appello per la valutazione dell'istanza cautelare; contesto procedurale dell'ordinanza impugnata.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; sul suo fondamento era stata proposta l'istanza poi rigettata.
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul principio di proporzionalità della misura cautelare, invocata dal ricorrente come vizio della misura; la Corte non si è pronunciata sul merito della doglianza per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 300, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la perdita di efficacia della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che l'inefficacia sopravvenuta della misura fa venir meno l'interesse all'impugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
«per proporre impugnazione è necessario avervi interesse»
Affermato il principio che l'impugnazione è ammissibile solo se esiste un interesse concreto e attuale a rimuovere uno svantaggio processuale.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
«l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi [...] non ha interesse»
Conferma che la mancanza di interesse costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 444 cod. proc. pen.
Procedura del giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ha determinato la situazione sopravvenuta che ha inciso sull'efficacia della misura cautelare.
decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23, commi 8 e 9
Richiamate le modalità di trattazione dell'udienza in camera di consiglio con le forme previste dalle norme emergenziali e dalle successive proroghe, applicate al procedimento odierno.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Richiamato il principio giurisprudenziale che l'interesse ad impugnare va valutato in termini utilitaristici, concreti e attuali (citate pronunce: Sez. U. n. 6624/2011, n. 40049/2008 e altre).
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto di impugnazione perde efficacia prima della decisione (es. per esecuzione della pena, scarcerazione o altra causa prevista dalla legge), viene meno l'interesse concreto e attuale all'impugnazione e il ricorso diventa inammissibile per carenza di interesse.
- L'interesse ad impugnare nel processo penale si valuta in chiave utilitaristica: deve mirare a conseguire un vantaggio pratico e attuale, non solo a dimostrare un principio teorico.
- La sopravvenuta mancanza di interesse non costituisce di norma soccombenza imputabile all'imputato; pertanto la dichiarazione di inammissibilità per tale motivo non comporta automaticamente condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
- Per contestare la proporzionalità o altra viziosità della misura cautelare è importante agire tempestivamente: eventi sopravvenuti che rendono inefficace la misura possono precludere la possibilità di ottenere tutela tramite impugnazione.
- In situazioni simili conviene valutare misure alternative o soluzioni immediate (es. istanze cautelari, richiesta di sospensione di esecuzione, interventi difensivi rapidi) per preservare l'interesse concreto all'impugnazione.
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