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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15454/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Lecce, veniva disposta la vendita dell'intero compendio pignorato appartenente all'esecutato. Quest'ultimo proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo, in sintesi, che: il pignoramento avrebbe illegittimamente colpito solo una quota del bene, pur essendo l'immobile nella sua piena titolarità; la vendita sarebbe stata ordinata per l'intera proprietà ma con prezzo base calcolato su una quota pignorata pari a 785/1000; il decreto di trasferimento non avrebbe potuto riguardare la piena proprietà per difetto di continuità delle trascrizioni; la relazione di stima avrebbe ecceduto i limiti dell'incarico, pronunciandosi su opponibilità di vincoli e oneri giuridici; una perizia integrativa sarebbe stata svolta senza contraddittorio; l'esperto avrebbe errato sulla opponibilità alla procedura di un'assegnazione della casa familiare e su altri vincoli gravanti sulla quota asseritamente vantata dalla creditrice procedente; infine, il giudice avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il contraddittorio, incidendo su questioni oggetto di altro giudizio pendente. Con il ricorso per cassazione venivano formalmente articolati otto motivi di violazione di legge, ma la Corte rilevava che essi erano formulati con esposizione caotica e sovrabbondante, mediante riproduzione integrale di atti e provvedimenti e con censure dirette prevalentemente contro l'ordinanza di vendita e gli atti della procedura esecutiva, più che contro la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato l'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il ricorso conteneva un'esposizione eccessiva, disorganica e sovrabbondante dei fatti e dei documenti, tale da rendere difficoltosa l'individuazione delle questioni rilevanti; inoltre i motivi erano privi della necessaria specificità, poiché non confrontavano in modo analitico le norme invocate con le rationes decidendi della sentenza del Tribunale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti, richiamato solo per descrivere la difesa personale del ricorrente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione in adunanza camerale e la riserva del deposito dell'ordinanza entro il termine previsto

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa e i motivi con specifica indicazione delle ragioni di censura; la loro violazione comporta inammissibilità

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso deve contenere, in quanto possibile, i requisiti richiesti dagli artt. 365 e 366 c.p.c., ed è sufficiente che contrasti specificamente le censure senza replicare pedissequamente la struttura del ricorso

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 366 c.p.c., come norma applicabile al controricorso nei limiti di compatibilità

  • art. 360 c.p.c.

    la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede il raffronto tra norma invocata e statuizione impugnata; non basta contestare in fatto la ricostruzione della vicenda

  • art. 569 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma relativa all'ordinanza di vendita nell'esecuzione immobiliare

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione alla dedotta nullità dell'atto di pignoramento e della procedura

  • art. 555 c.p.c.

    richiamato nei motivi con riguardo al pignoramento immobiliare

  • art. 567 c.p.c.

    richiamato nei motivi con riguardo alla documentazione nella procedura esecutiva immobiliare

  • art. 568 c.p.c.

    richiamato nei motivi con riguardo alla stima del bene pignorato

  • art. 586 c.p.c.

    richiamato nei motivi con riguardo al decreto di trasferimento

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nei motivi come base dei limiti dell'attività dell'esperto stimatore

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nei motivi per dedurre la lesione del contraddittorio

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi come parametro del diritto di difesa e del contraddittorio

  • art. 2915 c.c.

    richiamato nei motivi sulla opponibilità alla procedura degli atti pregiudizievoli trascritti o iscritti

  • art. 2915 c.c.

    richiamato nei motivi come norma sulla opponibilità degli atti pregiudizievoli alla procedura esecutiva

  • art. 2644 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di efficacia della trascrizione e continuità delle formalità

  • art. 2650 c.c.

    richiamato nei motivi sul principio di continuità delle trascrizioni

  • art. 2643 n. 8 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di trascrizione dell'assegnazione della casa familiare

  • art. 337-sexies c.c.

    richiamato nei motivi per l'assegnazione della casa familiare e la sua opponibilità

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato nei motivi in relazione al preteso contrasto tra giudizi e alla sospensione per pregiudizialità

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di giudicato e contrasto di giudicati

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di giudicato interno e definitività della decisione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nei motivi con riferimento all'interesse ad agire

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio esperito contro l'ordinanza di vendita nell'esecuzione immobiliare

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve essere sommaria ma chiara e selettiva: la riproduzione integrale e indistinta di atti, provvedimenti e documenti, senza un effettivo momento di sintesi, può rendere il ricorso inammissibile perché impedisce alla Corte di cogliere immediatamente il fatto rilevante e le questioni decisive.
  • Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare con precisione le norme asseritamente violate, di spiegarne il contenuto precettivo e di confrontarlo puntualmente con la sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica, assertiva o rivolta soprattutto contro atti del procedimento anziché contro le rationes decidendi della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza per violazione di legge in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: l'art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone un errore nell'individuazione o nell'applicazione della regola giuridica, non una mera diversa lettura delle risultanze di causa.
  • Il controricorso, quando non contenga impugnazione incidentale, non deve riprodurre la struttura del ricorso, ma deve comunque prendere posizione in modo specifico sulle censure dedotte, fornendo argomenti utili a confutarle e, se del caso, una sufficiente esposizione dei fatti rilevanti per le eccezioni sollevate.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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