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Risoluzione

Risoluzione n. 20 del 27/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il credito d'imposta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, qualificato come contributo in conto impianti, è cumulabile con la tariffa incentivante solo entro il limite del 20% del costo dell'investimento. Se il credito è fruito in misura superiore, si perde il diritto alla tariffa incentivante.

Cumulo tra tariffa incentivante per impianti fotovoltaici e credito d'imposta per nuovi investimenti

Cumulo tra tariffa incentivante e credito d'imposta per impianti fotovoltaici

La risoluzione esamina la possibilità di cumulare l'incentivo per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con il credito d'imposta per nuovi investimenti richiesto per la realizzazione del medesimo impianto. Il chiarimento riguarda l'interpretazione della disciplina sugli incentivi pubblici in conto capitale e il limite di cumulabilità previsto dalla normativa di settore.

Quesito posto dalla società

La società istante riferisce di aver avviato, dal mese di settembre 2007, l'iter per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 kWh. In relazione all'iniziativa:

  • ha richiesto la tariffa incentivante prevista dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
  • ha presentato al Centro Operativo di Pescara l'istanza per il credito d'imposta per la realizzazione dell'impianto, ai sensi dell'art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La società rappresenta di aver ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito d'imposta nella misura del 50% dell'investimento e chiede se tale beneficio sia cumulabile con la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica.

Tesi del contribuente

Secondo l'istante, l'art. 10 del DM 6 febbraio 2005 stabilisce che le tariffe incentivanti non si applicano quando, per la realizzazione dell'impianto, siano stati o siano concessi contributi in conto capitale superiori al 20% del costo. La società ritiene pertanto possibile cumulare i due benefici, assumendo che il credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 271-279, della legge n. 296/2006 si configuri come contributo in conto impianti.

Valutazione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia richiama il DM 28 luglio 2005, emanato in attuazione dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003, come modificato dal DM 6 febbraio 2006, che disciplina l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonte solare. In particolare, l'art. 10, comma 2, prevede che le tariffe incentivanti non si applicano all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati o siano concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell'investimento.

L'Amministrazione interpreta il riferimento ai contributi in conto capitale in senso ampio, comprensivo di tutti i contributi pubblici finalizzati a ripristinare o rafforzare il patrimonio del beneficiario, indipendentemente dalla denominazione formale, quindi sia contributi in conto capitale sia contributi in conto impianti.

Qualificazione del credito d'imposta e limite di cumulabilità

Viene richiamato il principio per cui, ai fini delle imposte dirette, i contributi si distinguono in:

  • contributi in conto esercizio, destinati a esigenze di gestione;
  • contributi in conto capitale e contributi in conto impianti, destinati alla ristrutturazione o al potenziamento dell'apparato produttivo oppure all'acquisizione di beni strumentali.

Poiché i contributi in conto capitale e quelli in conto impianti perseguono il medesimo scopo, il credito d'imposta richiesto dalla società, concesso nella misura del 50%, viene qualificato dall'Agenzia come contributo in conto impianti, in linea con quanto già affermato nella circolare 11 aprile 2008, n. 38.

Ne consegue che il credito d'imposta può essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante solo entro il limite del 20% del costo dell'investimento, ossia entro la soglia massima di cumulabilità prevista dalla disciplina applicabile. La percentuale riconosciuta dal Centro Operativo di Pescara risulta quindi superiore a quella consentita per la contemporanea fruizione della tariffa incentivante.

Effetti operativi e conseguenze dell'eventuale superamento del limite

La risoluzione precisa che, in caso di fruizione del credito d'imposta entro il 20%, occorre darne comunicazione al Centro Operativo di Pescara per l'aggiornamento delle disponibilità finanziarie.

Se invece il soggetto utilizza il credito d'imposta in misura superiore al 20%, perde il beneficio della tariffa incentivante erogata in relazione all'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto fotovoltaico.

Indicazioni finali

Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi espressi nella risoluzione siano applicati correttamente dagli uffici.

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