Risoluzione n. 19 del 27/01/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’obbligo di allegare il modello F24 IVA auto UE per l’immatricolazione non si applica alla società che acquista solo telai da assemblare in Italia in motorhome, autocaravan e caravan, perché il telaio non è un mezzo di trasporto autonomamente immatricolabile. L’adempimento resta invece dovuto se l’attività è solo marginale e il veicolo acquistato dall’UE è già completo e idoneo alla circolazione.
Interpello su immatricolazione auto UE e modello F24 IVA
Interpello su immatricolazione di veicoli e F24 IVA auto UE
La risoluzione affronta l’applicazione dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006 in relazione all’immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria. Il chiarimento richiesto riguarda il caso di una società che acquista intracomunitariamente telai da impiegare nella costruzione di motorhome, autocaravan e caravan.
Quesito posto dalla società
La società istante svolge attività di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e simili e acquista telai da altri Stati membri per realizzare mezzi di trasporto. Chiede di sapere se, per l’immatricolazione dei veicoli così costruiti, debba essere allegata la copia del modello F24 con l’indicazione, per ciascun mezzo, del numero di telaio e dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna, come previsto dall’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006.
Soluzione interpretativa prospettata dalla società
La società sostiene che il telaio acquistato intracomunitariamente non sia autonomamente immatricolabile, poiché costituisce solo una componente tecnica dei veicoli finali costruiti in Italia. Da ciò deduce che non dovrebbe applicarsi la disciplina dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, la quale riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge n. 289 del 2006, che subordina l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, acquistati intracomunitariamente a titolo oneroso, alla presentazione della copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo, il numero di telaio e l’IVA assolta in occasione della prima cessione interna.
La disposizione è stata introdotta per contrastare le frodi IVA nel commercio di autoveicoli di provenienza comunitaria. Essa si applica ai veicoli per i quali ricorrano le condizioni di acquisto intracomunitario previste dall’art. 38 del D.L. n. 331 del 1993.
Attuazione della disciplina e chiarimenti precedenti
I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007 hanno dato attuazione alla disciplina a decorrere dal 3 dicembre 2007. Inoltre, la circolare n. 52/E del 30 luglio 2008 ha chiarito, sotto il profilo soggettivo, che la procedura si applica ai rivenditori abituali, soggetti passivi IVA, che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per rivenderli in Italia.
Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto
Dall’istanza emerge che la società acquista solo telai, i quali costituiscono una componente tecnica del mezzo di trasporto da fabbricare nel territorio italiano. Tali telai vengono poi utilizzati per l’allestimento di motorhome, autocaravan e caravan, che per l’immatricolazione devono essere sottoposti a collaudi da parte degli enti competenti.
L’Agenzia osserva che il telaio, da solo, non è un mezzo di trasporto classificabile come autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ai sensi del codice della strada. Perciò, l’acquisto del solo telaio non integra il presupposto per l’applicazione della procedura dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006.
Conseguenze pratiche
Poiché l’oggetto dell’acquisto intracomunitario è solo il telaio, la società non è tenuta a versare l’imposta relativa alla prima cessione interna dell’autoveicolo, motoveicolo o rimorchio da essa costruito in Italia, né a seguire la procedura del modello F24 IVA auto UE per l’immatricolazione dei veicoli così realizzati.
Ipotesi in cui la disciplina torna applicabile
La risoluzione precisa tuttavia che la procedura dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006 si applica se la società si limita a un intervento marginale di allestimento su un veicolo acquistato da un Paese UE già completo e idoneo alla circolazione. In tale caso, l’attività sarebbe riconducibile prevalentemente alla rivendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di provenienza comunitaria e la società sarebbe tenuta ad assolvere l’imposta relativa alla prima cessione interna mediante il modello F24 IVA auto UE.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude demandando alle Direzioni Regionali la vigilanza affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.
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