Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22421/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio e per la regolazione delle spese di lite.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di una socia al 30% di una società in accomandita semplice, per effetto del maggior reddito accertato in capo alla società di persone e della conseguente imputazione per trasparenza ai soci. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione della socia. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nel processo tributario, sostenendo che la CTR aveva deciso senza la partecipazione degli altri soci e della società, nonostante l'inscindibilità della controversia; con il secondo ha lamentato, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione di varie disposizioni sostanziali e tributarie in tema di accertamento dei redditi di società di persone e IVA. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il giudizio doveva coinvolgere sin dal primo grado tutti i soci e la società, poiché l'accertamento del reddito sociale e la sua imputazione ai soci costituiscono un'unica fattispecie inscindibile. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità del giudizio per violazione delle regole sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    impone l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando la controversia riguarda soggetti tra loro inscindibilmente collegati.

  • art. 52, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato insieme alle norme sul contraddittorio nel giudizio tributario.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato quale norma generale sul litisconsorzio necessario.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    l'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone comporta l'automatica imputazione ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del secondo motivo, assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sostanziale alla base dell'accertamento del maggior reddito della società di persone.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/73

    richiamato nel secondo motivo insieme alle altre norme sull'accertamento dei redditi.

  • art. 6 L. n. 212/2000

    richiamato nel secondo motivo; la sua applicazione non è stata esaminata perché assorbita.

  • art. 10 L. n. 146/1998

    richiamato nel secondo motivo; non esaminato per assorbimento.

  • artt. 51, 52 d.P.R. n. 633/1972

    richiamati nel secondo motivo in tema di IVA e poteri istruttori/accertativi, ma non scrutinati nel merito.

  • artt. 31, 32, 33 d.P.R. n. 600/73

    richiamati nel secondo motivo in tema di accertamento, ma il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per evidenziare il principio di ragionevole durata del processo a fondamento dell'eccezione alla declaratoria di nullità nei casi di riunione successiva.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati a sostegno del principio di ragionevole durata e dell'esigenza di evitare formalità superflue quando sia possibile ricomporre l'unicità della causa.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie concernenti la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, il rapporto processuale è inscindibile e ricorre un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • L'integrazione del contraddittorio può essere sostituita dalla riunione dei giudizi solo quando, nel loro complesso, le cause siano state trattate simultaneamente, con identità oggettiva e sostanziale delle difese e delle decisioni; in tal caso prevale l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo evitando inutili regressioni.
  • Se manca una riunione tempestiva e non sono stati chiamati tutti i soggetti necessari, il giudice d'appello deve rilevare il vizio e disporre la regressione del giudizio per integrare il contraddittorio.
  • L'accoglimento del motivo pregiudiziale sulla nullità processuale assorbe le censure di merito relative alla legittimità sostanziale dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.