Ordinanza n. 293/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Cat.-OMISSIS- emesso dalla Questura di Cremona in data 17/07/2024 e notificato in data 30/03/2026, con il quale è stato rifiutato l’aggiornamento del permesso per soggiornanti U.E. di lungo periodo, presentato in data 17/08/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto dell'aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Cremona, qualificandolo come ritiro o revoca, anche implicita, del proprio permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, il cui aggiornamento era stato richiesto per lavoro subordinato. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione del requisito dell'iscrizione anagrafica. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. L'Amministrazione ha contestato che il provvedimento producesse la revoca del permesso, sostenendo che il ricorrente ne fosse ancora titolare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Allo stato degli atti, ha ritenuto condivisibile la tesi dell'Amministrazione secondo cui lo status di soggiornante di lungo periodo ha carattere permanente e si configura a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di revoca previste dalla legge. L'aggiornamento del permesso avrebbe quindi una funzione analoga a quella degli altri documenti identificativi, volta a verificare la titolarità dello status, senza incidere necessariamente sullo status stesso. Il ricorrente non appariva pertanto concretamente pregiudicato dal diniego, ferma restando la necessità di procedere all'aggiornamento presso la Questura competente per il Comune della sua attuale iscrizione anagrafica in Campania e salvi ulteriori accertamenti dell'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato motivato dal difetto del periculum in mora.
Massime di principio
- Lo status di soggiornante UE di lungo periodo ha, in linea generale, carattere permanente e durata indeterminata, salvo le ipotesi di revoca espressamente previste dalla normativa.
- Il rifiuto dell'aggiornamento del documento rappresentativo dello status di soggiornante UE di lungo periodo non equivale necessariamente alla revoca, neppure implicita, del relativo status, quando l'Amministrazione non abbia adottato un provvedimento di revoca nei casi normativamente previsti.
- L'aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo può svolgere una funzione meramente identificativa e di verifica della titolarità dello status, senza incidere sulla permanenza di quest'ultimo.
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'atto impugnato; in particolare, il diniego di aggiornamento non integra il periculum in mora quando il titolare conservi lo status e possa chiedere l'aggiornamento presso la Questura competente per il Comune della propria attuale iscrizione anagrafica.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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