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Ordinanza

Ordinanza n. 1682/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202301638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi di ricorso. Preso atto dell'istanza del verificatore nominato, ha autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio per i limitati fini dell'espletamento dell'incarico di verificazione, con esonero dell'amministrazione dai danni eventualmente cagionati. L'ordinanza dispone quindi un incombente funzionale all'istruttoria e ordina la comunicazione del provvedimento.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di atti dovuti e differimento dell'adozione di provvedimenti repressivi in materia di vigilanza urbanistica, nonché certificato di abitabilità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, un atto del Comune di Cefalù recante diniego di atti dovuti e differimento dell'adozione di provvedimenti repressivi nell'esercizio della vigilanza urbanistica, adottato a seguito di un'istanza ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, nonché un certificato di abitabilità rilasciato dal Comune. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti né le contestazioni formulate nei confronti del certificato.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale base dell'istanza privata relativa all'esercizio della vigilanza urbanistica; l'ordinanza non ne esamina l'interpretazione.

  • art. 15, comma 1, l. 836/1973

    la misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 8 della l. n. 417/1978, per determinare il criterio dell'indennità chilometrica spettante per l'utilizzo autorizzato del mezzo proprio.

  • art. 8 l. 417/1978

    la misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo

    La disposizione è indicata come applicabile alle missioni del personale di magistratura amministrativa e agli ausiliari del giudice, ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio e della relativa indennità.

Massime di principio

  • Nell'ambito di un incarico di verificazione disposto nel processo amministrativo, il verificatore può essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio per i limitati fini dell'espletamento dell'incarico, con esonero dell'amministrazione dai danni eventualmente cagionati.
  • Per le missioni del personale della magistratura amministrativa e degli ausiliari del giudice, l'indennità chilometrica per l'utilizzo autorizzato del mezzo proprio è ragguagliata a un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, secondo il combinato disposto dell'art. 15, comma 1, l. n. 836/1973 e dell'art. 8 l. n. 417/1978.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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