Cassazione Penale, Sentenza n. 7550/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Bergamo del 28/12/2020 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. proc. pen., ritenendo che, essendo il passaporto e la carta d'identità apparentemente rilasciati dall'Autorità ellenica e la contraffazione presumibilmente avvenuta all'estero, mancasse la richiesta di punizione (condizione di procedibilità). Il ricorso censura tale decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per violazione di legge (art. 497-bis, comma 2, cod. pen.) e per vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. (previsto per la contraffazione da parte del detentore) è reato autonomo rispetto al mero possesso e che, se il possessore ha concorso alla contraffazione (es. fornendo fotografia o dati anagrafici) e ha usato il documento contraffatto per entrare in Italia, il reato deve considerarsi commesso in Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2, cod. pen., anche se parte dell'azione si è svolta all'estero. Ne consegue che non sussisteva la mancata procedibilità per il vizio lamentato. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra sezione del Tribunale di Bergamo. Ha inoltre rigettato la conversione del ricorso in appello.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
La norma distingue due ipotesi: il comma 1 (mero possesso di documento contraffatto) e il comma 2 (previa contraffazione del documento da parte dello stesso detentore). Il comma 2 è reato autonomo quando il possessore ha concorso alla formazione/contraffazione del documento.
art. 10 cod. proc. pen.
Rinvocata come condizione di procedibilità ritenuta assente dal Tribunale: la Cassazione ha ritenuto inapplicabile tale impedimento quando il delitto, per il suo sviluppo materiale (uso in Italia), deve considerarsi commesso nel territorio nazionale.
art. 6, comma 2, cod. pen.
Stabilisce regole di territorialità: se l'uso del documento contraffatto (anche con concorso del possessore nella contraffazione) avviene in Italia, il reato si considera commesso in Italia e la giurisdizione nazionale è competente, anche se parte dell'azione è stata posta in essere all'estero.
Massime di principio
- La contraffazione di un documento di viaggio da parte del detentore (art. 497-bis, comma 2) va considerata reato autonomo rispetto al mero possesso e richiede accertamento del concorso del possessore nella formazione del documento (es. fornitura di foto o dati).
- Se il documento contraffatto e concorso del suo possessore sono utilizzati sul territorio italiano, il reato può ritenersi commesso in Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2, cod. pen., anche se parte della contraffazione è avvenuta all'estero: pertanto non opera la barriera della procedibilità evocata per reati commessi all'estero.
- In presenza di uso in Italia di un documento contraffatto fornito o organizzato con la collaborazione del possessore, il PM può procedere senza attendere eventuali autorizzazioni/istanze riconducibili a ipotesi di procedibilità per fatti interamente esteri.
- Al giudice è richiesto di valutare attentamente gli elementi che dimostrano il concorso del possessore nella contraffazione (fotografie, dati forniti, modalità d'uso) per inquadrarne la fattispecie nel comma 2 e determinare la territorialità del reato.
- Sul piano processuale, se il ricorso per cassazione contiene censure di diritto sostanziali e non mera formalità, la Corte può esaminare il vizio di diritto ai sensi dell'art. 606 e disporre annullamento con rinvio; la conversione in appello non è automatica quando il ricorso manifesta una denuncia sostanziale di violazione di legge.
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