Cassazione Penale, Ordinanza n. 19744/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la condanna per atti persecutori aggravati da recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il solo motivo deduceva violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato: da un lato, il corrispondente motivo di appello era stato generico, in quanto concentrato soprattutto sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, e non specificamente sul trattamento sanzionatorio; dall'altro, la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche era congrua e dava conto degli elementi di gravità del fatto e della personalità dell'agente. La memoria del difensore della parte civile non è stata considerata perché il tema devoluto riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, estraneo agli interessi civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre precisato che la parte civile non aveva titolo a interloquire sul motivo, perché inerente al solo trattamento sanzionatorio e non agli interessi civili. È richiamato, a sostegno, un principio delle Sezioni Unite secondo cui la parte civile può impugnare i punti della sentenza relativi a circostanze aggravanti o attenuanti solo quando incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale, non già quelli che incidono esclusivamente sulla pena.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
La sentenza presuppone la condanna per il delitto di atti persecutori, confermata nei suoi tratti essenziali dalla decisione impugnata.
art. 99 c.p.
La recidiva è indicata come aggravante reiterata, specifica e infraquinquennale, oggetto di discussione nel giudizio di merito.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto congruamente motivato sulla base della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
art. 541 c.p.p.
È richiamato implicitamente il tema degli interessi civili e della legittimazione della parte civile a interloquire solo sui punti rilevanti per il danno.
art. 576 c.p.p.
La memoria della parte civile non è stata considerata perché il motivo riguardava solo la pena, materia estranea agli interessi civili e quindi non devolvibile dalla parte civile in impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che censura il solo trattamento sanzionatorio è inammissibile se riproduce in modo generico questioni già dedotte in appello senza specifica critica alla statuizione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando la decisione valorizza, in modo non meramente apparente, elementi di gravità del fatto e della personalità dell'agente.
- La parte civile non è legittimata a interloquire su censure che attengono esclusivamente alla determinazione della pena, poiché tali questioni non incidono sugli interessi civili tutelati nel processo penale.
- In tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse a contestare aggravanti o attenuanti solo se e nella misura in cui esse incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale, non quando abbiano riflessi esclusivamente sanzionatori.
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