Cassazione Penale, Sentenza n. 2409/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 co.1 lett. e) c.p.p., con riferimento all'art. 178 co.1 lett. c) c.p.p., per avere il giudice fissato l'udienza conclusiva (08/01/2019) in assenza del difensore di fiducia: la difesa era stata informata dalla cancelleria che l'udienza del 03/12/2018 sarebbe stata rinviata al 20/02/2019 per consentire l'escussione di un teste; invece il giudice, nella udienza del 03/12/2018, fissò il rinvio all'08/01/2019 e programmò l'escussione del teste con decadenza dal diritto di prova, sicché all'udienza dell'08/01/2019 il difensore di fiducia era assente e la difesa fu fatta decadere dal diritto alla prova
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso non inammissibile, ha preso atto dell'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. a) c.p.p. Ha tuttavia confermato la confisca del coltello sequestrato in quanto misura obbligatoria per i reati concernenti le armi/oggetti atti ad offendere, operante anche dopo l'estinzione per prescrizione, salvo assoluzione nel merito o appartenenza dell'arma a estraneo
Norme richiamate
art. 4, comma 3, legge n. 110/1975
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (portare arma/prodotti atti ad offendere); la corte ha preso atto della data di commissione per il calcolo dei termini di prescrizione
art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.
Norma sulle nullità che il ricorrente invocava: il vizio procedurale denunciato non è stato ritenuto idoneo a determinare nullità radicale della sentenza quando la parte sia stata comunque rappresentata da difensore (anche d'ufficio) e non sia dimostrato un pregiudizio insuperabile
art. 178 co.1 lett. c) c.p.p.
Rinvio normativo richiamato nella doglianza riguardante la notificazione delle udienze e la tutela del diritto di difesa; la Corte ha considerato l'incertezza della comunicazione come non decisiva ai fini della nullità assoluta dato che il difensore d'ufficio ha sostituito quello di fiducia
art. 97 comma 4 c.p.p.
Consente la nomina di difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto che la presenza del difensore d'ufficio abbia garantito la rappresentanza della parte e contribuito a escludere la nullità radicale
art. 620 comma 1 lett. a) c.p.p.
Consente l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha annullato la sentenza impugnata per estinzione del reato
art. 240 secondo comma c.p.
Prevede la confisca per i reati concernenti armi/oggetti atti ad offendere; la Corte ha confermato l'ordine di confisca nonostante l'estinzione del reato
art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152
Richiamata in materia di confisca obbligatoria per le armi; la Corte ha ricordato che la confisca è operante anche in caso di estinzione per prescrizione, salvo eccezioni (assoluzione nel merito o arma appartenente a terzo)
Massime di principio
- La mera irregolarità o incertezza nella comunicazione delle udienze non determina automaticamente la nullità radicale della sentenza se la parte è stata comunque rappresentata in udienza, ad esempio tramite difensore d'ufficio, e non è dimostrato un pregiudizio irreparabile al diritto di difesa
- La nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. può sanare l'assenza del difensore di fiducia e rendere legittimo il proseguimento del processo
- Le questioni procedurali che appaiono non manifestamente infondate rendono il ricorso in Cassazione ammissibile e meritevole di esame anche se poi vengono ritenute infondate nel merito
- Se il reato si è estinto per prescrizione la sentenza è annullabile senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; tuttavia l'estinzione per prescrizione non impedisce automaticamente l'applicazione di misure patrimoniali o di confisca previste dalla legge
- La confisca obbligatoria di armi e oggetti atti ad offendere permane anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, salvo che il condannato sia assolto nel merito o l'arma appartenga a persona estranea al reato; in situazioni analoghe valutare tempestivamente l'eccezione di appartenenza a terzi
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