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Ordinanza

Ordinanza n. 1742/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi in relazione alla Istanza trasmessa a mezzo pec in data 28/06/2024, a firma del sottoscritto procuratore, con cui i ricorrenti hanno chiesto alla ASL RM 2, i.p.l.r.p.t. di farsi carico, in via diretta e indiretta della c.d. terapia ABA, ovvero delle altre terapie indicate, da somministrarsi in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- secondo gli orari settimanali previsti dagli attuali piani di terapia, per un periodo non inferiore a 48 mesi; nonché per il rimborso e risarcimento di tutti i costi e spese documentate e documentabili sostenute per aver provveduto privatamente alle dette terapie. con integrale rifusione delle spese e onorari di lite, oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 7\4\2025 : Per l’annullamento previa sospensiva - in parte de qua, della Relazione del 18/10/2024 del Dipartimento Salute Mentale della ASL RM 2, nella parte in cui, ad esito delle valutazioni ed esami non contempla la terapia ABA, ovvero le misure e terapie nella misura e quantità, più idonea per affrontare la patologia e come cura del minore -OMISSIS-; - dell’Autorizzazione al trattamento riabilitativo del 13/02/2025 del Dipartimento della Salute Mentale della ASL RM 2, di attivazione del trattamento; - degli atti di contenuto e riferimenti sconosciuti con cui la ASL RM 2 ha disposto la terapia riabilitativa in favore del minore -OMISSIS-, nei limiti di un’ora a settimana per la Logopedia e un’ora e quaranta minuti a settimana per la psicomotricità, da effettuarsi presso la struttura di A.L.M. Onlus, in quanto assolutamente insufficienti, sia nella previsione che nella quantità e misura, per affrontare la patologia del piccolo filippo; - di ogni altro atto conseguente e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 27\10\2025: Per l’annullamento - in parte de qua, dei provvedimenti e atti di autorizzazione alla prosecuzione e ridefinizione del percorso riabilitativo da parte della ASL e della struttura accreditata che, a partire da settembre 2025, ha portato all'attivazione formale di un nuovo progetto riabilitativo domiciliare (25TD50), conosciuto in data 02/10/2025 e avente ad oggetto: - Esiti e valutazioni del progetto avviato nel febbraio 2025 (Relazione del 30/09/2025, in all. 38); - Valutazioni e proposta del nuovo progetto, con decorrenza 30/09/2025 (in all. 39 e 40) con particolare riguardo con riferimento alla nota del-OMISSIS-ONLUS inviata alla Dott.ssa Barbara Manzi (TSMREE ASL Roma 2) e avente ad oggetto la "Richiesta di autorizzazione al rinnovo del progetto riabilitativo in conclusione" e la "Richiesta di proroga del progetto riabilitativo domiciliare", con previsione di un impegno assistenziale di 6,47 accessi medi settimanali, per un totale di 200 accessi (170 in presenza e 30 in assenza del paziente previsto fino al 30/04/2026), secondo il seguente piano - Terapia psicomotoria: 2 volte a settimana; - Terapia logopedica: 1 volta a settimana - Terapia cognitivo-comportamentale: 2 volte a settimana - Parent training: quindicinale;

Giustizia amministrativa202412031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio relativo all'erogazione di terapie riabilitative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio promosso contro il silenzio dell'ASL Roma 2 su un'istanza diretta a ottenere l'erogazione, anche indiretta, di terapia ABA o di altre terapie riabilitative in favore di un minore, nonché il rimborso o risarcimento delle spese sostenute privatamente, i ricorrenti hanno successivamente impugnato gli atti con cui l'ASL aveva previsto trattamenti riabilitativi ritenuti insufficienti e il successivo progetto domiciliare. Con precedente ordinanza il TAR aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio, nominando una specialista in neuropsichiatria infantile. La parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'incarico, precisando di non avere dubbi sostanziali sulla terzietà, preparazione e professionalità della consulente, ma intendendo prevenire eventuali future contestazioni. L'amministrazione ha eccepito la tardività della ricusazione e, comunque, l'assenza di gravi motivi.

La decisione

Il TAR ha rigettato la richiesta di sostituzione della CTU. Ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'astensione obbligatoria previsti dall'art. 51, comma 1, c.p.c., cui rinvia l'art. 63, comma 2, c.p.c. per le ragioni di ricusazione del consulente, disposizioni applicabili al processo amministrativo tramite il rinvio dell'art. 196 c.p.a. Il Collegio ha inoltre escluso la presenza di gravi ragioni di convenienza tali da giustificare la sostituzione della consulente. La questione della tardività, contestata dall'amministrazione, non risulta posta a fondamento della decisione. Il provvedimento dispone anche l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione originaria avverso il silenzio dell'amministrazione.

  • art. 196 c.p.a.

    Ritenuto applicabile per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 63, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per le ragioni di ricusazione del consulente tecnico nominato dal giudice.

  • art. 51, comma 1, c.p.c.

    Individua i presupposti dell'astensione obbligatoria, ritenuti insussistenti nel caso concreto.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle norme nazionali sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato con riferimento al trattamento e alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile richiamate dall'art. 196 c.p.a. disciplinano anche le ragioni di astensione e ricusazione del consulente tecnico d'ufficio, secondo il rinvio operato dall'art. 63, comma 2, c.p.c.
  • La sostituzione del consulente tecnico d'ufficio non può essere disposta in assenza dei presupposti di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51, comma 1, c.p.c. o di gravi ragioni di convenienza concretamente accertate.
  • La mera esigenza della parte di prevenire eventuali future contestazioni, in assenza di dubbi sostanziali sulla terzietà, preparazione o professionalità del consulente, non costituisce di per sé una grave ragione per la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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