Cassazione Penale, Sentenza n. 25885/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato impugna l'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare da arresti domiciliari a custodia in carcere in ragione del fatto che il 13/07/2023 una pattuglia aveva citofonato ripetutamente al suo domicilio senza ottenere risposta. Con un unico motivo denuncia la violazione degli artt. 276, commi 1 e 1-ter c.p.p., e un vizio di motivazione: la polizia giudiziaria non avrebbe effettuato un sufficiente accertamento dell'effettivo allontanamento dall'abitazione (non vi sarebbe stato un secondo tentativo di accesso) e quindi la mancata risposta al campanello non sarebbe idonea, di per sé, a comprovare la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché lo stesso giorno (27/09/2023) il GUP aveva nuovamente disposto la misura degli arresti domiciliari, eliminando l'effetto dell'aggravamento contestato. La Corte ha ritenuto che la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari abbia soddisfatto l'interesse impugnatorio e che la difesa non avesse adeguatamente dimostrato un interesse concreto a ottenere una pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avendo ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione.
Norme richiamate
art. 276 c.p.p., commi 1 e 1-ter
Norma che regola le impugnazioni avverso provvedimenti cautelari: la Corte richiama la valutazione dell'interesse attuale all'impugnazione e i limiti della stessa quando la situazione fattuale o giuridica sia mutata.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per disporre l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, ove ricorrano i presupposti indicati dalla Corte (mancanza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata con riferimento ai criteri per escludere la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione la utilizza per giustificare l'applicazione delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 6624/2012; Sez. 6, n. 44723/2021; Sez. 6, n. 49861/2018, ecc.)
Principi consolidati: l'impugnazione diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la misura cautelare impugnata non è più in essere, salvo che il ricorrente dimostri e motivi l'interesse alla pronuncia favorevole ai fini della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Massime di principio
- Un ricorso avverso una misura cautelare custodiale diventa inammissibile se, al momento della decisione, la misura non è più in vigore e il ricorrente non dimostra un interesse attuale e motivato a ottenere la pronuncia (ad esempio, per chiedere riparazione per ingiusta detenzione).
- La sostituzione della misura custodiale con una misura meno afflittiva (es. ritorno agli arresti domiciliari) generalmente soddisfa l'interesse impugnatorio, a meno che non sia provato un interesse specifico e attuale collegato alla pronuncia favorevole (es. utilizzo della sentenza per risarcimento).
- La mera contestazione della modalità di accertamento della violazione delle prescrizioni (es. contestare che non sia stato effettuato un secondo tentativo di accesso) non è sufficiente a mantenere l'interesse all'impugnazione se la situazione cautelare si è nel frattempo modificata a favore dell'imputato.
- Se si intende ottenere, oltre alla revoca della misura, anche una pronuncia utile per eventuali richieste di risarcimento per detenzione ingiusta, è necessario dichiarare espressamente e motivare tale interesse già nell'atto di impugnazione, perché costituisce eccezione al principio dell'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse può comunque comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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