Ordinanza n. 229/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dato atto che, all’udienza camerale, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, ponendo le spese della fase a carico delle parti secondo quanto dichiarato. Le altre parti non si sono opposte. Il Collegio ha quindi preso atto della rinuncia senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e ha compensato le spese della fase cautelare.
Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale relativa all’affidamento in house della gestione del servizio integrato di igiene urbana e ambientale e all’acquisizione di una partecipazione societaria, nonché atti connessi e contratti eventualmente stipulati
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare con cui il Comune ha disposto l’affidamento in house del servizio integrato di igiene urbana e ambientale e l’acquisizione di quote della società affidataria, contestando altresì gli atti presupposti e connessi, inclusi gli atti di indirizzo, la proposta tecnica della società e la deliberazione della Giunta comunale. È stata inoltre chiesta, ove stipulati, la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio e del contratto di acquisto delle partecipazioni, nonché la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare, senza che il giudice proceda alla sua valutazione nel merito a seguito della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, resa in udienza e non contestata dalle altre parti, consente al giudice di prenderne atto senza esaminare i presupposti della tutela cautelare, quali fumus boni iuris e periculum in mora.
- La rinuncia alla sola domanda cautelare non definisce il giudizio principale di annullamento né le eventuali domande connesse relative all’inefficacia dei contratti.
Come è indicizzato
Testo integrale
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