Cassazione Penale, Sentenza n. 25966/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra tre sentenze e ha determinato la pena complessiva. Due motivi principali: (1) omissione di motivazione e mancata esplicitazione dei criteri adottati per la quantificazione degli aumenti di pena relativi ai reati satellite; (2) illegittima attribuzione di una pena pecuniaria complessiva di € 24.590 nonostante il reato più grave (art. 74 d.P.R. 309/1990) prevedesse solo la reclusione e le esplicazioni sugli aumenti per i satellite avessero riguardato esclusivamente la reclusione, senza menzione di multa né indicazione del criterio seguito per introdurla.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo sufficiente la motivazione sui singoli aumenti (con riferimento anche ai quantitativi di stupefacente e alla gravità delle condotte). Ha invece accolto il secondo motivo: il G.E. aveva correttamente calcolato gli aumenti nella specie detentiva, ma poi aveva aggiunto in modo ingiustificato e non motivato la multa di € 24.590. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla pena pecuniaria di € 24.590, eliminando tale multa; ha respinto il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze
art. 74 d.P.R. 309/1990
Il reato indicato come più grave era punito solo con la reclusione; da ciò discende che gli eventuali aumenti per continuazione devono essere operati nella stessa specie di pena (detentiva) e non può essere introdotta una multa senza titolo
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, con un grado di motivazione proporzionato all'entità dell'aumento
Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01
Quando il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite prevede pena congiunta, l'aumento si realizza nella specie detentiva di quella prevista per il reato più grave (quindi non si può trasformare l'aumento in pena pecuniaria se la base è detentiva)
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Regola tecnica sulla determinazione del reato preso a base per il calcolo della continuazione (utilizzata per individuare il reato più grave)
art. 81 cod. pen.
Richiamato quale limite di proporzione tra le pene ai fini della verifica che non sia stato operato un cumulo materiale di sanzioni
art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen.
art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen.
Fondamento per l'annullamento senza rinvio della parte impugnata dell'ordinanza (la pena pecuniaria) quando sussiste il vizio contestato
Massime di principio
- Nel calcolo della continuazione va individuato il reato più grave e la pena base, quindi gli aumenti devono essere quantificati distintamente per ciascun reato satellite e la motivazione deve rendere verificabile la proporzionalità degli aumenti rispetto alle singole condotte.
- Se il reato preso a base per la continuazione è punito solo con pena detentiva, gli aumenti derivanti dai reati satellite devono tradursi in pena della stessa specie (detentiva); non è consentito aggiungere una multa complessiva senza un espresso titolo normativo e senza adeguata motivazione.
- La motivazione sugli aumenti deve richiamare i criteri utilizzati (gravità della condotta, quantità di stupefacente, ruolo nell'illecito, ecc.) in misura proporzionata all'entità dell'aumento, per evitare un surrettizio cumulo di pene.
- L'eventuale inserimento di una pena pecuniaria non giustificata o non spiegata può essere annullato senza rinvio limitatamente a quella parte, mantenendo in piedi il resto del calcolo quando corretto.
- È utile richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Pizzone, Giglia) per orientare la redazione della motivazione quando si effettuano calcoli complessi di pena in caso di continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25902/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25904/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25906/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25907/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25908/2025 del 15/07/2025
- Sentenza penale · 15 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25909/2025 del 15/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →