Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11921/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Massa, articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 291, comma 1-quater, e 292 c.p.p. per omesso interrogatorio preventivo prima dell'adozione della misura e vizio di motivazione sul carattere attuale e concreto del pericolo di inquinamento probatorio; 2) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p. e vizi di motivazione per mancata autonoma valutazione del giudice (accusa di mero "copia e incolla" della richiesta del PM); 3) violazione degli artt. 309 e 125, comma 3, c.p.p. per presunto travisamento dei fatti, mancata considerazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio e interpretazione errata di un messaggio vocale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto applicabile la novella introdotta dalla legge n. 114/2024 (art. 291, comma 1-quater) all'ordinanza del 6 settembre 2024 e ha confermato che il giudice per le indagini preliminari può procedere inaudita parte quando sussistono esigenze cautelari ostative previste dalla norma (es. pericolo di fuga, inquinamento probatorio o specifici delitti ostativi). Ha altresì stabilito che il giudice non è vincolato alla ricostruzione delineata dal pubblico ministero e può autonomamente ritenere sussistenti esigenze cautelari anche se non invocate dall'Ufficio; la nullità per mancato interrogatorio preliminare opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Quanto alla presunta tecnica del "copia e incolla", la Corte ha ritenuto legittima l'incorporazione della richiesta del PM purché il giudice esprima autonome motivate ragioni e non si limiti a formule vuote; sul piano probatorio ha considerato le valutazioni dei giudici di merito (valutazione di intercettazioni, dichiarazioni, sequestro di refurtiva e precedenti) come apprezzamenti di fatto non rivedibili in cassazione salvo manifesta illogicità. Conclusione: ricorso rigettato; ricorrente condannato alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.p., comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 114/2024)

    "fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale"

    La Corte ha ritenuto che la norma si applica alle ordinanze emesse dopo l'entrata in vigore della legge n. 114/2024 (25/08/2024) e impone l'interrogatorio preventivo "prima di disporre la misura" salvo le ipotesi tassative ostative indicate (fuga, inquinamento, ecc.).

  • art. 292 c.p.p. (comma 3-bis / comma 2-ter richiamati dalla novella)

    "L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater [...]"

    E' prevista la sanzione di nullità dell'ordinanza per la mancata previa audizione quando la legge la richiede; la nullità è legata al mancato rispetto della procedura solo nei casi tassativi. Tuttavia il giudice può comunque valutare autonomamente le esigenze cautelari.

  • art. 274 c.p.p.

    Definisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); la Corte ha richiamato che alcune di esse sono ostative all'interrogatorio preventivo e giustificano l'adozione inaudita parte.

  • art. 309 c.p.p.

    Regola il riesame delle misure cautelari; la Cassazione ha ribadito che il tribunale del riesame ha cognizione piena e può valutare i presupposti della misura, ma le valutazioni di fatto restano prerogativa del giudice di merito salvo manifesta illogicità.

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Riferimento normativo utilizzato per contestare (da parte del ricorrente) il travisamento dei fatti; la Corte ha ritenuto che le valutazioni compiute dai giudici di merito fossero fondate e non manifestamente illogiche.

  • Legge n. 114/2024

    Ha introdotto le modifiche al procedimento applicativo (tra cui art. 291, comma 1-quater e integrazioni ad art. 292) estendendo il modello del contraddittorio anticipato con le deroghe tassative; la Corte ha applicato la novella alle ordinanze successive alla sua entrata in vigore.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La norma che introduce l'obbligo di interrogatorio prima di disporre la misura (art. 291, comma 1-quater) si applica alle ordinanze emesse dopo l'entrata in vigore della legge, anche se la richiesta di misura era stata presentata prima; tempus regit actum va valutato in relazione all'atto decisivo (l'ordinanza).
  • L'interrogatorio preventivo non è dovuto nei casi tassativamente indicati dalla legge (es. pericolo di fuga, inquinamento probatorio, o reati ostativi): in tali ipotesi il giudice può disporre la misura inaudita altera parte e l'interlocuzione è posticipata all'interrogatorio di garanzia.
  • Il giudice per le indagini preliminari non è vincolato alla ricostruzione fattuale o alle esigenze cautelari prospettate dal pubblico ministero e può autonomamente valutare la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare; ciò non costituisce violazione del principio "ultra petita" purché non muti il fatto posto a base dell'imputazione.
  • La tecnica redazionale del "copia e incolla" dalla richiesta del PM non è per sé viziata se il provvedimento contiene una autonoma e motivata valutazione dei presupposti di legge; è invece nulla la motivazione meramente tautologica o priva di contenuto.
  • In sede di cassazione non è ammessa una nuova rivalutazione aperta degli elementi di fatto (intercettazioni, dichiarazioni, valutazioni probatorie): tali accertamenti appartengono ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Il tribunale del riesame ha piena cognizione e può integrare e rielaborare la motivazione dell'ordinanza cautelare; può confermare la misura anche sul presupposto di esigenze cautelari non indicate nella richiesta del PM se emergono elementi concreti a giustificazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.