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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33056/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava tre punti: (1) che il contributo di Gualandi al falso verbale si sarebbe limitato alla sottoscrizione e pertanto non sarebbe stato un apporto materiale idoneo a costituire concorso nel reato; si lamentava inoltre che Gualandi non sarebbe stato consapevole della qualità di pubblico ufficiale del direttore dei lavori (Fogacci); (2) che l'atto oggetto di censura fosse un "certificato" soggetto all'art. 480 c.p. (falsità in certificati amministrativi) e non un atto pubblico rilevante ai fini dell'art. 479 c.p.; si chiedeva conseguentemente la rinnovazione della valutazione per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; (3) vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione anche in favore di Gualandi, con censura sul calcolo della prescrizione tenuto conto della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti e tre i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto provato e significativo il contributo materiale di Gualandi: la sua sottoscrizione sul verbale, nella qualità di direttore tecnico dell'impresa esecutrice e contraddittore per legge, ha agevolato l'esecuzione del falso e dunque integra concorso di persone (art. 110 c.p.). Inoltre l'errore circa la qualità di pubblico ufficiale del direttore dei lavori non scusa l'agente. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'atto ("certificato di ultimazione dei lavori") rivestiva autonomia ed efficacia giuridica e derivava da un accertamento tecnico del pubblico ufficiale, perciò rientra nella fattispecie del falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non in quella di cui all'art. 480 c.p. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: non risultavano in appello censure specifiche sulla recidiva e, in assenza di motivi di appello volti a ottenere la declaratoria di estinzione, il giudice d'appello non era tenuto a rimettere in discussione la recidiva riconosciuta in primo grado; inoltre il calcolo della prescrizione è stato correttamente effettuato tenendo conto della recidiva e degli atti interruttivi, con conseguente esclusione dell'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Principio generale del concorso di persone: il concorrente deve aver compiuto un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato (rafforzamento del proposito criminoso o agevolazione dell'opera altrui). La sottoscrizione materiale può integrare tale contributo.

  • art. 479 cod. pen.

    Falso ideologico in atto pubblico: la Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie al certificato/verbale di ultimazione dei lavori, in quanto atto redatto dal pubblico ufficiale a seguito di un accertamento tecnico e dotato di efficacia giuridica.

  • art. 480 cod. pen.

    Falsità in certificati amministrativi: la Corte ha escluso l'applicabilità di questa norma al caso concreto perché l'atto aveva efficacia pubblicistica autonoma e non era mera riproduzione di attestazioni altrui.

  • Art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    Art. 199. Certificato di ultimazione dei lavori. 1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

    Il regolamento obbliga il direttore dei lavori a svolgere accertamenti in contraddittorio e attribuisce al certificato autonoma efficacia ai fini dei rapporti tra stazione appaltante ed esecutore; da ciò la Corte deduce che la sottoscrizione dell'esecutore (o del suo direttore tecnico) è decisiva e può integrare concorso nel falso.

  • Art. 154 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    Art. 154. Processo verbale di consegna. [...] 4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. [...]

    Predisposizione normativa che evidenzia il ruolo contraddittorio e la firma congiunta del direttore dei lavori e dell'esecutore; la sottoscrizione dell'esecutore/direttore tecnico è dunque parte integrante della procedura di consegna/ultimazione.

  • artt. 357 e 358 cod. pen.

    Definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio: la corte sottolinea che la qualifica derivante da norme extrapenali non è scusante se ignorata e che il direttore dei lavori è qualificabile come pubblico ufficiale per le funzioni di attestazione e controllo.

  • art. 87 e art. 147 d.P.R. 207/2010

    Norme regolamentari che individuano la direzione tecnica (art. 87) e le funzioni del direttore dei lavori (art. 147); la Corte utilizza tali disposizioni per spiegare i ruoli e l'obbligo di contraddittorio con l'esecutore.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola formale richiamata: il ricorso è stato redatto nei limiti di enunciazione necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (misure procedurali)

    Norma sul trattamento del ricorso senza intervento delle parti; richiamata per motivare la trattazione del ricorso con deposito di conclusioni scritte.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Aumento di pena per recidiva reiterata e specifica: la Corte tiene conto dell'aumento ai fini del computo della prescrizione e della determinazione della pena massima.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme relative al computo dei termini di prescrizione e agli effetti degli atti interruttivi; la Corte afferma che la recidiva incide sia sul termine prescrizionale minimo sia, in presenza di atti interruttivi, su quello massimo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione se essa è intervenuta; la Corte osserva che l'estinzione non era intervenuta nel caso di specie.

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Limiti del potere del giudice d'appello di intervenire d'ufficio sulla pena: la Corte richiama che, in assenza di motivi di appello sulle circostanze (es. recidiva), l'appello non impone la riconsiderazione d'ufficio.

Massime di principio

  • La mera apposizione della firma sull'atto pubblico, quando prevista dalla procedura e idonea a rendere operativo l'atto, può costituire contributo materiale significativo e integra concorso nel reato se l'atto è falso.
  • La qualificazione tra "atto pubblico" e "certificato amministrativo" dipende dalla produttività di effetti giuridici autonomi e dall'origine dell'attestazione: se l'atto deriva da un accertamento tecnico del pubblico ufficiale e regola rapporti pubblicistici, rientra nel paradigma del falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.).
  • L'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, derivante da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non scusa l'agente (si configura come errore sulla legge penale).
  • La recidiva ha effetto sia sul termine minimo che su quello massimo di prescrizione; il suo riconoscimento incide sul computo della prescrizione anche dopo atti interruttivi.
  • In appello il giudice non è tenuto a rivedere d'ufficio circostanze (es. recidiva) non dedotte o censurate dall'imputato in motivi di appello; per ottenere la revisione occorre specifica doglianza in sede di appello.

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