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Sentenza

Sentenza n. 1820/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Commissario ad acta del 5 ottobre 2024, depositato il 7 ottobre 2024, che ha confermato l’esclusione del laboratorio dalla rete e dalla contrattualizzazione per le annualità 2019 e 2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (laboratorio privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione adottata in sede di ottemperanza, deducendo che essa violava la sentenza n. 611 del 2023, la quale aveva accolto il reclamo quanto alla sua posizione per difetto di adeguata motivazione e istruttoria. Ha contestato l’uso del trasferimento della sede, deliberato nel 2021, per valutare il possesso dei requisiti negli anni 2019 e 2020; ha sostenuto che verifiche svolte dall’A.S.P. nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020 l’avevano ritenuta in possesso dei requisiti; ha dedotto che l’operatività con riserva non equivaleva a un divieto di operare e che fatti successivi, inclusi il trasferimento e l’adesione a un’altra rete, non potevano fondare l’esclusione retroattiva. Infine, ha rilevato che l’A.S.P. aveva effettuato un sopralluogo il 14 ottobre 2020, ma ne aveva smarrito la documentazione, e che tale carenza documentale non poteva essere posta a suo carico. L’A.S.P. ha eccepito l’inammissibilità per omessa notificazione al Commissario ad acta e ha sostenuto nel merito che la contrattualizzazione presuppone l’accreditamento. Il Commissario ha segnalato il rischio di contrasto con la precedente decisione sul reclamo e ha ribadito le ragioni della determinazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notificazione al Commissario: i provvedimenti del Commissario ad acta nominato dal TAR sono soggettivamente imputati all’amministrazione inottemperante, sicché era corretta la notifica all’A.S.P. Ha inoltre ritenuto ammissibile l’impugnazione autonoma proposta dalla società, che non era stata parte del giudizio originario e non aveva potuto ottenere tutela mediante reclamo; non sussisteva contrasto di giudicati, poiché quel reclamo era stato definito in rito. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento: il Commissario aveva riproposto argomenti già giudicati inconsistenti dalla sentenza n. 611 del 2023. La mancata espressione di un parere della Commissione competente non poteva, da sola, giustificare il mancato scioglimento favorevole della riserva; in assenza delle verifiche della Commissione, il Commissario avrebbe dovuto svolgerle direttamente. Il TAR ha precisato che l’annullamento deve essere coordinato con la sentenza n. 1770 del 2024, che ha riconosciuto l’impossibilità sopravvenuta di procedere alla contrattualizzazione retroattiva per il 2019 e il 2020, in ragione della programmazione e sostenibilità finanziaria, dei bilanci già chiusi e dell’affidamento degli altri operatori. Resta salva la possibilità di far valere in giudizio la responsabilità dell’A.S.P. per la mancata tempestiva ottemperanza alla sentenza n. 1168 del 2020. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Se è, infatti, generalmente ammessa la contrattualizzazione retroattiva degli operatori sanitari privati accreditati con il sistema sanitario nazionale, in questo modo “coprendo” quelle prestazioni che gli operatori stessi hanno reso gratuitamente all’utenza confidando nella successiva stipula dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel caso di specie si tratterebbe di andare a incidere su un periodo molto risalente nel tempo, in relazione al quale occorrerebbe una prognosi postuma di rilevante difficoltà, che peraltro andrebbe ad incidere anche sulla posizione degli altri operatori sanitari privati tra cui all’epoca fu ripartito il budget, che si vedrebbero ridotti a grande distanza di tempo, e in violazione del principio dell’affidamento, le loro assegnazioni

    La contrattualizzazione retroattiva di prestazioni sanitarie rese da operatori accreditati è in generale ammessa, ma può essere impedita quando, per il tempo trascorso, non sia possibile ricostruire adeguatamente la programmazione e quando la revisione incida sui budget già assegnati ad altri operatori e sul loro affidamento.

Massime di principio

  • I provvedimenti adottati dal Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo sono soggettivamente imputati all’amministrazione inottemperante; l’impugnazione va quindi notificata a tale amministrazione, senza necessità di notificare il ricorso anche al Commissario.
  • Il terzo che non è stato parte del giudizio originario può impugnare autonomamente il provvedimento adottato dal Commissario ad acta quando non abbia potuto avvalersi del reclamo riservato alle parti di quel giudizio; la definizione in rito del reclamo non determina, di per sé, un contrasto di giudicati.
  • Quando la determinazione del Commissario ad acta esclude un operatore dalla contrattualizzazione sulla sola base della mancata verifica o del mancato parere dell’organo tecnico competente, il Commissario deve svolgere direttamente gli accertamenti necessari e non può fondare l’esclusione sulla sola assenza del parere.
  • L’annullamento della determinazione che ha escluso un operatore dalla contrattualizzazione non comporta necessariamente il diritto alla stipula retroattiva: l’amministrazione deve coordinare la riedizione del potere con eventuali impedimenti sopravvenuti, quali la chiusura dei bilanci, la sostenibilità della programmazione e la tutela dell’affidamento degli altri operatori.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamento

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