Sentenza n. 12179/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- emesso in data 28.10.2021 e notificato in data 8 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Interno respingeva la domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera f), L. 91/1992 avanzata dalla ricorrente -OMISSIS- e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per valutazione negativa di procedimenti penali a carico della richiedente e omessa indicazione degli stessi nella domanda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, sostenendo l'insussistenza di ragioni ostative, nonché la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzione, difetto di motivazione e motivazione inadeguata. In particolare, ha contestato che l'Amministrazione avesse valorizzato due procedimenti penali, relativi ai reati di riciclaggio e di utilizzo della carta di credito di una terza persona, senza considerare che la ricorrente sarebbe stata ignara dell'uso illecito della carta. Ha inoltre documentato l'intervenuta prescrizione dei reati. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando la gravità dei fatti e l'omessa indicazione dei procedimenti penali nella domanda di cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto dirimente che la ricorrente fosse stata imputata in due procedimenti per riciclaggio e per utilizzo della carta di credito di terzi e che avesse omesso di dichiarare tali procedimenti nella domanda di cittadinanza, integrando una dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. Tali elementi legittimavano la valutazione negativa dell'Amministrazione, previamente comunicata con preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza che le osservazioni della ricorrente apportassero elementi idonei a mutare l'orientamento ministeriale. Il giudice ha ritenuto che l'indebito utilizzo di una carta di credito, fattispecie astrattamente riconducibile all'art. 493-ter c.p. e caratterizzata da una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, rientri tra i reati automaticamente ostativi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992. Ha inoltre affermato che la valutazione amministrativa dei fatti può essere autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: il fatto delittuoso può essere considerato quale fatto storico sintomatico di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e civili, anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale. L'intervenuta prescrizione è stata ritenuta irrilevante perché successiva all'adozione del diniego e, comunque, non elimina il rilievo amministrativo del fatto storico. È stata lasciata salva la possibilità di presentare una nuova domanda di cittadinanza valorizzando la prescrizione sopravvenuta. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana richiesta dalla ricorrente; il diniego è stato ritenuto legittimo alla luce della valutazione negativa della condotta e dei procedimenti penali.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992
È stato richiamato quale fondamento dell'ostatività dei reati puniti con pena detentiva superiore, nel massimo edittale, a tre anni; l'indebito utilizzo della carta di credito è stato ricondotto a tale categoria.
art. 493-ter c.p.
La fattispecie dell'indebito utilizzo di carte di credito, già prevista dall'art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231/2007, è stata indicata come reato astrattamente ostativo alla concessione della cittadinanza.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito alla ricorrente di presentare osservazioni; non sono emersi elementi ulteriori idonei a modificare la valutazione negativa.
art. 76 d.P.R. 445/2000
L'omessa indicazione dei procedimenti penali nella domanda è stata qualificata come dichiarazione mendace, potenzialmente integrante anche una nuova ipotesi di reato.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, l'Amministrazione può attribuire rilievo negativo alla pendenza di procedimenti penali e ai fatti oggetto degli stessi, nell'ambito della valutazione complessiva dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
- La valutazione amministrativa della condotta del richiedente la cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: i fatti oggetto di un procedimento possono essere considerati quali fatti storici sintomatici anche a prescindere dall'esito del processo penale.
- L'indebito utilizzo di una carta di credito, riconducibile all'art. 493-ter c.p. e punito con pena detentiva superiore nel massimo edittale a tre anni, rientra astrattamente tra i reati automaticamente ostativi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992.
- L'omessa indicazione, nella domanda di cittadinanza, di procedimenti penali a carico del richiedente costituisce elemento autonomamente valorizzabile dall'Amministrazione e può integrare una dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
- La prescrizione dei reati intervenuta dopo l'adozione del diniego non incide sulla legittimità del provvedimento già adottato, poiché l'Amministrazione può valutare il fatto storico per il suo valore sintomatico, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda considerando la circostanza sopravvenuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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