Sentenza n. 214/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. n. 29705 del 5 aprile 2019, con cui l’Ufficio monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Foggia, ha disposto l’istituzione della rivendita speciale n. 13 all’interno del bar della stazione di servizio automobilistica Eni, sita alla via panoramica sud nel Comune di Monte Sant’Angelo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di istituzione di una rivendita speciale di tabacchi all’interno del bar di una stazione di servizio automobilistica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, titolari di due rivendite ordinarie di tabacchi in un comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, hanno impugnato l’istituzione di una rivendita speciale presso un distributore di carburante, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del d.m. n. 38/2013, in relazione alla distanza minima di 300 metri, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà tra atti. Le misurazioni prodotte dalle parti erano divergenti; il TAR ha quindi disposto una verificazione. È risultato che la rivendita ordinaria n. 4 distava circa 400 metri dalla rivendita speciale, mentre il percorso più breve tra la rivendita ordinaria n. 13 e quella speciale misurava 297,62 metri, con un margine di errore di 1,50 metri e uno scostamento minimo rispetto ai 300 metri. Nel corso del giudizio, la titolare originaria della rivendita n. 13 ha ceduto l’attività e il cessionario ha dichiarato di fare proprio l’interesse azionato, senza tuttavia dimostrare una posizione sostanziale e un interesse processuale autonomi e concreti. Il giudizio ha inoltre affrontato l’interpretazione della disciplina delle rivendite speciali presso stazioni automobilistiche e impianti di distribuzione carburanti.
La decisione
Il ricorso collettivo è stato ritenuto ammissibile in astratto, poiché i ricorrenti avevano identici petitum e causa petendi e non risultava un conflitto di interessi tra loro. Tuttavia, l’impugnazione della titolare della rivendita n. 4 è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la verificazione ha accertato il rispetto della distanza di circa 400 metri. Quanto alla rivendita n. 13, il TAR ha rilevato l’assenza di legittimazione attiva e di interesse attuale del cessionario: l’interesse legittimo azionato dal titolare originario non si trasferisce automaticamente con l’azienda, essendo una posizione personale; la cessione dell’attività determina l’estinzione della posizione processuale del cedente e richiede al cessionario la dimostrazione di una propria, nuova e concreta posizione legittimante. Il gravame relativo alla rivendita n. 13 è stato pertanto dichiarato improcedibile. Il TAR ha comunque esaminato il merito e lo ha ritenuto infondato. La distanza minima di 300 metri prevista dall’art. 2, comma 2, del d.m. n. 38/2013 opera certamente tra rivendite ordinarie, ma non si applica automaticamente e rigidamente al rapporto tra una rivendita speciale e una rivendita ordinaria. Le rivendite speciali sono soggette a una disciplina propria, fondata sulle particolari esigenze del pubblico servizio, sull’ubicazione degli altri punti vendita e sulla possibile sovrapposizione; per quelle collocate presso stazioni automobilistiche o impianti di distribuzione carburanti la distanza costituisce, al più, un elemento da valutare in concreto e in via discrezionale. Anche assumendo rilevante una distanza minima, la valutazione deve essere relativa e deve considerare le caratteristiche del luogo. Nel caso concreto, lo scostamento di pochi centimetri, l’incertezza delle misurazioni e la conformazione montuosa e disagevole del territorio non rendevano incompatibile la contemporanea presenza delle rivendite e non evidenziavano illegittimità del provvedimento. Le spese sono state compensate tra le parti; il compenso del verificatore è stato posto a carico del ricorrente titolare della rivendita n. 4.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.m. 21 febbraio 2013, n. 38
La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a: a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti
La distanza minima di 300 metri è prevista in via generale per l’istituzione delle rivendite ordinarie e non opera automaticamente, in modo rigido, nei rapporti tra rivendite ordinarie e rivendite speciali.
art. 4, commi 1 e 2, d.m. 21 febbraio 2013, n. 38
Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione: a) dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento; b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento
L’istituzione delle rivendite speciali richiede una valutazione concreta delle esigenze del pubblico servizio, dell’ubicazione degli altri punti vendita e della possibile sovrapposizione; per le stazioni automobilistiche la disciplina non richiama espressamente la distanza di 300 metri prevista per le rivendite ordinarie.
art. 6, commi 1 e 2, d.m. 21 febbraio 2013, n. 38
All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali […] L'istituzione della rivendita è consentita nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2
Il richiamo ai criteri dell’art. 2 deve essere letto sistematicamente con la disciplina speciale delle rivendite presso impianti di distribuzione carburanti e non comporta l’applicazione automatica della distanza minima di 300 metri in ogni rapporto con le rivendite ordinarie.
art. 22 l. 22 dicembre 1957, n. 1293
Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino
La rivendita speciale è uno strumento destinato a soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio, distinto dalla rivendita ordinaria.
art. 53 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074
Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare
Le rivendite speciali possono essere istituite, tra gli altri luoghi, nelle stazioni automobilistiche e sono collegate alla disponibilità del locale della struttura ospitante.
art. 28, comma 8, lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito […], l'esercizio della rivendita di tabacchi […] presso gli impianti di distribuzione carburanti
La legge consente l’esercizio di rivendite di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto della disciplina di settore.
art. 31 l. 22 dicembre 1957, n. 1293
La cessione della rivendita determina, secondo la decisione, la perdita della legittimazione e dell’interesse personale del titolare originario, senza trasferimento automatico al cessionario dell’interesse legittimo azionato nel processo.
art. 66 c.p.a.
Costituisce la base normativa della verificazione disposta dal giudice per accertare le distanze controverse.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dai ricorrenti quale parametro dell’obbligo di motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- La distanza minima prevista per l’istituzione delle rivendite ordinarie di tabacchi non si applica automaticamente e rigidamente all’istituzione di una rivendita speciale presso una stazione automobilistica o un impianto di distribuzione carburanti, essendo quest’ultima soggetta a una disciplina propria fondata sulle particolari esigenze del pubblico servizio.
- Nel valutare l’istituzione di una rivendita speciale, l’amministrazione deve considerare concretamente l’ubicazione degli altri punti vendita e la possibile sovrapposizione, potendo attribuire rilievo alla distanza in senso relativo e non necessariamente come parametro inderogabile; la distanza assume rilievo decisivo quando la prossimità renda incompatibile la contemporanea presenza delle rivendite.
- La verifica della compatibilità tra una rivendita speciale e le rivendite ordinarie deve tenere conto delle caratteristiche concrete del territorio e dei percorsi effettivamente praticabili, sicché uno scostamento minimo dalla distanza astrattamente prevista, accompagnato da difficoltà di misurazione e da una particolare conformazione dei luoghi, non determina di per sé l’illegittimità dell’istituzione.
- L’interesse legittimo azionato contro un provvedimento amministrativo è una posizione personale e non si trasferisce automaticamente al cessionario dell’azienda o del bene cui l’interesse si riferisce; il cessionario deve dimostrare una propria autonoma posizione sostanziale, la legittimazione e un interesse concreto e attuale ad agire.
- In un ricorso collettivo, l’assenza di conflitto tra i ricorrenti consente la trattazione congiunta quando siano identici petitum e causa petendi, ma ciascun ricorrente deve conservare fino alla decisione le proprie condizioni dell’azione, inclusi legittimazione e interesse a ricorrere.
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