Cassazione Civile, Sentenza n. 15775/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione a cartella di pagamento (n. 29120100029137818) per Tarsu relativa agli anni 2003-2008. Il ricorrente deduceva molteplici vizi: inesistenza del titolo impositivo (avviso di accertamento annullato in precedenza), contestazione della notifica della cartella (relata priva di data, sottoscrizione e indicazione della qualità dell'ufficiale notificatore), mancata produzione della matrice/originale della cartella, non conformità degli estratti di ruolo e delle copie prodotte dall'agente della riscossione, nullità del ruolo per mancanza di sottoscrizione e vizio per non aver chiamato in giudizio l'ente impositore.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. con l. 17 dicembre 2018, n. 136), in quanto il debito oggetto della cartella (complessivi € 920,58) rientrava nella soglia di annullamento automatica dei debiti residui fino a € 1.000. Conseguentemente la controversia si è estinta ope legis; le spese del giudizio sono compensate tra le parti. Inoltre la Corte ha ritenuto non dovuto il versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto in specifici casi, perché la misura è di natura eccezionale e non si estende alle ipotesi di estinzione ope legis.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4 (conv. l. 17 dicembre 2018, n. 136)
«I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati."
La Corte interpreta la norma nel senso che l'annullamento opera automaticamente ipso iure quando ricorrono i presupposti; con riferimento ai debiti litigiosi determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere anche in assenza di un provvedimento amministrativo formale di sgravio, il quale è solo un atto meramente dichiarativo per fini contabili/tecnici.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Articolo richiamato come fondamento dei vari motivi di cassazione (violazione di legge e omesso esame) ma la Corte non ha pronunciato sul merito delle censure per effetto della cessazione della materia del contendere.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Norma sulla forma e prova delle notifiche/relate di notifica: era invocata dal ricorrente per censurare la relata e la notifica della cartella. La Corte non ha esaminato il dettaglio sostanziale della censura per estinzione della controversia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 / n. 602 (richiamati)
Richiamati per questioni attinenti alla notifica e alla prova delle cartelle/ruoli; non valutati nel merito a causa della definizione ope legis della controversia.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18
Norma sulla conformità delle copie agli originali (copia conforme): invocata per sostenere l'inefficacia probatoria degli atti prodotti dall'agente della riscossione; la Corte non si è pronunciata sul punto per la cessazione della materia del contendere.
artt. 2697, 2712, 2719 cod. civ.
Norme sulla prova e sulla documentazione probatoria; richiamate nelle censure relative alla produzione documentale dell'agente della riscossione. Non sono state esaminate nel merito a causa dell'estinzione della controversia.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale quadro normativo del processo tributario; le questioni di merito attinenti alla decisione impugnata non sono state risolte per intervenuta estinzione del rapporto sostanziale.
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39
Richiamato in relazione alla contestazione per mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione; la Corte non ha risolto la questione di merito in ragione della cessazione della materia del contendere.
d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5 (conv. l. 28 febbraio 1997, n. 30)
Norma richiamata nelle censure processuali relative alla prova documentale e all'onere della prova; non esaminata nel merito per l'estinzione della controversia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha ritenuto che l'obbligo di versamento aggiuntivo non si applica al caso di estinzione ope legis della controversia, trattandosi di misura di natura sanzionatoria/esclusiva dei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Se il debito oggetto di controversia rientra nei presupposti dell'art. 4 del d.l. 119/2018 (debiti residui fino a €1.000, compresi capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, relativi a carichi 2000-2010), la controversia si estingue ope legis e non sarà necessario ottenere formalmente lo sgravio amministrativo per la definizione del giudizio.
- La soglia di €1.000 va verificata considerando capitale e sanzioni; gli interessi considerati sono quelli per ritardata iscrizione a ruolo (interpretazione restrittiva indicata dalla giurisprudenza citata).
- In presenza di estinzione ope legis le censure processuali (difetti di notifica, mancanza di originale/matrice, relata senza data o sottoscrizione) perdono utilità pratica, perché il diritto dedotto in causa è venuto meno per disposizione di legge.
- Quando il debito supera la soglia di €1.000, continuano a essere rilevanti le questioni tradizionali: la prova della notifica (relata datata e sottoscritta), la produzione della matrice o copia conforme e la regolarità del ruolo (sottoscrizione), nonché l'eventuale necessità di chiamare in causa l'ente impositore se rilevante.
- In contestazioni sulla documentazione prodotta dall'agente della riscossione, è opportuno sollevare tempestivamente eccezioni sulla conformità agli originali (DPR 445/2000) e richiedere la produzione della matrice o degli originali ove possibile.
- Se si agisce come contribuente e si rileva che il debito è sotto la soglia indicata dalla norma di annullamento, è opportuno segnalare tale circostanza nel corso del processo e verificare l'effetto immediato di estinzione del giudizio; le spese possono essere compensate.
- Gli operatori (agenti della riscossione) devono curare la documentazione di notifica e la regolarità formale del ruolo (firma, date, indicazioni qualitative dell'ufficiale) per prevenire contestazioni che, se il debito non è annullato, potrebbero determinare l'illegittimità della riscossione.
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