Cassazione Penale, Sentenza n. 47714/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giardina impugnava la conferma della condanna per violazione dell'obbligo di soggiorno (art. 75 d.lgs. 6/9/2011, n.159) perché era stato sorpreso in un comune diverso da quello imposto. Ha proposto due motivi: (1) la Corte non avrebbe considerato la lunga detenzione subita dall'imputato (custodia cautelare dal 31/01/2017 al 28/10/2019) come sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione e dunque avrebbe dovuto disporre la verifica della persistenza della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 14, commi 2-bis e 2-ter, e 15 del d.lgs. n.159/2011, richiamando principi di Corte costituzionale e di Cassazione; (2) la Corte di appello ha escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) ritenendo ostativi i precedenti, ma tali precedenti riguardano reati di natura diversa rispetto al fatto contestato
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: la detenzione in custodia cautelare non equivale alla detenzione per espiazione di pena che, se protratta per almeno due anni, imporrebbe la verifica dell'attualità della pericolosità ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 159/2011; pertanto la mancata rivalutazione da parte del giudice della prevenzione non rileva per la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di sorveglianza. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di appello ha dato carattere ostativo ai precedenti anche se relativi a reati di indole diversa; secondo la giurisprudenza consolidata la causa ostativa di cui all'art. 131-bis c.p. sussiste solo se l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole del reato in esame. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo all'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio su quella questione
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Testo unico in materia di misure di prevenzione)
art. 75; art. 14, commi 2-bis e 2-ter; art. 15
L'art. 75 disciplina le violazioni degli obblighi connessi alle misure di prevenzione. L'art. 14 prevede la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la custodia cautelare e la necessità, per la detenzione per espiazione di pena superiore a due anni, di verifica da parte del tribunale dell'attualità della pericolosità; la sentenza distingue tra detenzione per espiazione di pena (che può imporre la rivalutazione) e custodia cautelare (la quale, pur sospendendo l'esecuzione, non richiede la stessa verifica automatica)
codice penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa solo se l'autore ha commesso altri reati della stessa indole; i precedenti di natura diversa non costituiscono automaticamente ostacolo all'applicazione dell'art. 131-bis
codice di procedura penale
artt. 530, 546, comma 1 lett. e)
Richiamati dal ricorrente come norme processuali rilevanti per vizio di motivazione e valutazione critiche; la Corte ha valutato che le doglianze sul punto non fossero fondate in relazione al primo motivo
Massime di principio
- La detenzione in custodia cautelare non deve essere automaticamente equiparata alla detenzione per espiazione di pena ai fini della rivalutazione della pericolosità sociale e dell'esecuzione delle misure di prevenzione: solo la pena espiata per almeno due anni impone la verificazione dell'attualità della pericolosità
- La sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione durante la custodia cautelare non elimina di per sé la presunzione di attualità della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione della misura
- Per escludere la non punibilità ex art. 131-bis c.p. per "comportamento abituale" è necessario che i precedenti ostativi siano reati della stessa indole del fatto per cui si procede (almeno due), non basta la semplice presenza di precedenti di natura diversa
- In caso di motivazione insufficiente o viziata sull'applicazione di istituti come l'art. 131-bis, la Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia ad altra sezione che deve riesaminare la questione con piena autonomia di merito
- Chi impugna per la mancata applicazione di benefici (es. art. 131-bis) deve documentare e far emergere la natura e la comparabilità dei precedenti; il giudice deve valutare specificamente l'indole dei reati precedenti prima di dichiararli ostativi
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