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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27026/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dal contribuente avverso un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi dovuti alla Gestione Artigiani per l'anno 2011, calcolati anche in ragione del reddito percepito quale socio di una società a responsabilità limitata. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno accolto l'opposizione ritenendo che tali redditi, qualificabili come redditi di capitale, non entrassero nella base imponibile contributiva prevista per artigiani e commercianti ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della norma citata in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che, nel rinnovato quadro normativo, i redditi da capitale e i dividendi dovrebbero essere considerati nella prospettiva previdenziale come reddito disponibile del lavoratore autonomo e quindi rilevanti ai fini del contributo, in quanto incidono sul tenore di vita e sull'adeguatezza futura della prestazione pensionistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso dell'INPS e ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione del contribuente. Ha richiamato il proprio orientamento costante secondo cui la normativa previdenziale assume, quale base imponibile dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, la totalità dei redditi d'impresa come definiti dalla disciplina fiscale; ne segue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile ai fini contributivi INPS. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese di legittimità e con l'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992

    la base contributiva per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti va rapportata ai redditi rilevanti secondo la disciplina previdenziale e fiscale; i redditi di capitale da mera partecipazione societaria non vi rientrano

  • l. n. 233/1990

    richiamata dall'INPS in connessione con la disposizione del 1992, ma non idonea a mutare l'orientamento consolidato sulla esclusione dei redditi di capitale dalla base imponibile contributiva

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile va individuata nei redditi d'impresa fiscalmente rilevanti, non potendo essere estesa a redditi di natura diversa come i redditi di capitale.
  • Gli utili percepiti per la mera partecipazione a una società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa del socio, conservano natura di redditi di capitale e restano esclusi dal calcolo dei contributi previdenziali INPS.
  • La pretesa di ricomprendere nella base contributiva anche redditi da capitale per ragioni di adeguatezza futura della prestazione pensionistica non supera il dato normativo e l'interpretazione consolidata della Corte.
  • Quando il ricorso per cassazione è respinto, il soccombente è tenuto alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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