Cassazione Penale, Sentenza n. 17859/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva parzialmente riformata e condannata per il reato di cui all'art. 590-bis c.p., proponendo due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del nesso di causalità tra le violazioni colpose e l'evento; 2) vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Successivamente la difesa ha depositato nuovi motivi e documentazione attestante la remissione della querela con accettazione da parte dell'imputata. Il verbale del 22/04/2026 attesta che la persona offesa ha rimesso la querela e la querelata ha accettato la remissione; trattandosi di reato procedibile a querela di parte e non essendovi aggravanti che ne rendano la procedibilità d'ufficio, la remissione estingue il reato.
La decisione
La Corte d'appello di Torino ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela (verbale 22/04/2026: Oksana FEDIUK ha rimesso la querela e Marta GIACOMAZZI ha accettato). Ha condannato la querelata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p., non risultando diverso accordo nell'atto di remissione. Di conseguenza le questioni sostanziali dedotte in appello (nesso di causalità, applicazione art. 131-bis) sono divenute prive di rilievo in quanto l'evento è estinto.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen. (stalking)
La Corte d'appello aveva in primo grado riconosciuto la responsabilità per il reato di cui all'art. 590-bis; in sede di impugnazione erano contestate questioni relative al nesso causale e ad attenuanti (comma 7) riconosciute in primo grado
art. 131-bis cod. pen.
L'appellante deduceva la mancata applicazione di questa norma; la Corte non ha approfondito la questione nel merito perché la remissione della querela ha estinto il reato rendendo la questione sostanziale ininfluente
art. 340 cod. proc. pen.
Applicato per la liquidazione delle spese di procedimento, la Corte ha posto le spese a carico della querelata in mancanza di diverso accordo
Regime della remissione della querela (normativa e principio di diritto)
La remissione della querela, accettata dalla querelata, estingue il reato procedibile a querela di parte se non sussistono circostanze che ne determinino la procedibilità d'ufficio; la Corte ha annullato la sentenza per questo motivo
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa, se accettata, estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza penale che aveva condannato l'imputato.
- La remissione della querela deve risultare da atto formale (verbale) e l'accettazione della querelata è rilevante: occorre documentare entrambi gli atti per produrre l'effetto estintivo.
- Quando il reato si estingue per remissione di querela, le questioni sostanziali dedotte in impugnazione (es. nesso di causalità, applicazione di norme attenuanti o alternative) diventano prive di rilievo e il giudice può annullare la sentenza senza rinvio.
- Le spese processuali possono essere poste a carico della querelata anche se il reato si estingue per remissione, salvo diverso accordo espresso nell'atto di remissione.
- Va verificato preliminarmente se il reato presentava elementi (aggravanti, rilevanza di ordine pubblico) tali da rendere la procedibilità d'ufficio: in tal caso la remissione non estingue il reato e la remissione non sarebbe efficace.
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