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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27911/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per impossessamento di energia elettrica (artt. 624, 625, n.2 e n.7 c.p.), articolando tre censure principali: 1) violazione del principio "ne bis in idem", sostenendo che l'allaccio abusivo del 2016 sarebbe lo stesso allaccio del 2012 già oggetto di condanna; 2) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.), per asserita identità del disegno criminoso tra il 2012 e il 2016; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 164, comma 4 c.p.), poiché il cumulo delle pene non supererebbe i due anni. La difesa invoca inoltre i limiti di ammissibilità di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p. nei limiti richiesti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi per genericità e per il fatto che i giudici di merito hanno chiaramente motivato la distinzione tra l'allaccio del 2012 (distaccato) e il nuovo allaccio del 2016, escludendo così il ne bis in idem e l'unicità del disegno criminoso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la questione della sospensione condizionale non era stata esaminata in sede d'appello e, comunque, la Corte territoriale aveva implicitamente motivato il diniego valorizzando il precedente specifico e il carattere ripetuto dell'illecito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma incriminatrice del delitto di furto; utilizzata per inquadrare il reato materiale consistente nell'impossessamento di energia elettrica.

  • art. 625, primo comma, nn. 2 e 7 cod. pen.

    Circostanze del reato richiamate in contestazione (modalità/mezzi o tipo di consumo illecito) per specificare l'aggravazione/qualificazione del fatto.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra più reati: la Corte ha richiesto elementi specifici per ritenere l'unicità del disegno criminoso e ha ritenuto non provata l'identità del disegno tra i fatti del 2012 e del 2016.

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    Regola sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione prospettica (esistenza di ostativi come recidiva o precedente specifico) giustificasse il diniego, oltre alla mancata trattazione in sede di appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorso era formulato nei limiti richiesti dall'art. 173 ma le censure risultavano, in larga parte, generiche e aspecifiche.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem: la Corte ha applicato il criterio della coincidenza tra condotta, nesso causale ed evento naturalistico per escludere che il fatto del 2016 fosse lo stesso del 2012.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per addebitare le spese e la somma a favore della Cassa delle ammende.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Previsione procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; la Corte prende atto delle conclusioni che hanno chiesto l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il principio del "ne bis in idem" richiede l'identità del fatto storico considerato nella sua conformazione risultante dal processo concluso con pronuncia definitiva: non basta una mera somiglianza o la presenza di elementi comuni, occorre la coincidenza di condotta, nesso causale ed evento.
  • Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. impone che sia provata l'identità del disegno criminoso; l'onere di allegazione e prova degli specifici elementi che dimostrino tale identità grava sulla parte che la invoca.
  • In Cassazione non è consentito un libero riesame del merito probatorio: le censure che, in sostanza, chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili salvo vizi specifici dell'iter motivazionale o violazioni di legge.
  • La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale della pena) deve essere adeguatamente proposta e trattata nei gradi di merito; la mancata trattazione in appello può comportare difficoltà di ammissibilità o di successo in cassazione. Inoltre precedenti specifici e la ripetizione dell'illecito costituiscono elementi ostativi rilevanti per la concessione dei benefici.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di rifondere le spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).

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