Sentenza del 18/05/2016 n. 78 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Accertamento - Autotutela - Finalità - Strumento di garanzia di una tassazione giusta e imparziale - Rifiuto - Impugnabilità in sede contenziosa - Sussiste - Limiti- Mero controllo di legittimità del rifiuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego di autotutela, sostenendo la possibilità di sottoporre tale rifiuto al controllo del giudice tributario. L'autotutela è considerata uno strumento volto a garantire una tassazione corretta e imparziale. Sebbene il diniego non sia espressamente incluso tra gli atti impugnabili elencati dall'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, esso può essere impugnato quando si contesta la legittimità del rifiuto dell'Amministrazione.
La decisione
La sentenza riconosce che il diniego di autotutela è impugnabile in sede contenziosa, ma delimita rigorosamente i poteri del giudice tributario. Il giudice può verificare soltanto se il rifiuto dell'Amministrazione sia legittimo, motivato e conforme ai presupposti dell'autotutela; non può invece riesaminare nel merito la fondatezza della pretesa tributaria originaria. Un esame diretto della pretesa comporterebbe un'indebita sostituzione della funzione giurisdizionale a quella amministrativa.
Norme richiamate
Articolo 19 del D.Lgs. 546/1992
Il diniego di autotutela, pur non essendo compreso fra gli atti elencati nell'articolo 19 D.Lgs. 546/92, può essere impugnato in sede contenziosa.
L'elenco degli atti impugnabili non impedisce, secondo la sentenza, l'impugnazione del diniego di autotutela; tuttavia, il giudizio resta limitato alla verifica della legittimità del rifiuto e non consente di riaprire il merito della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela può essere contestato davanti al giudice tributario anche se non è espressamente indicato nell'elenco degli atti impugnabili, quando esprime una decisione amministrativa lesiva della posizione del contribuente.
- Il ricorso contro il diniego deve concentrarsi sulla legittimità del rifiuto, ad esempio sull'assenza di motivazione, sull'errata applicazione delle regole sull'autotutela o sull'omessa considerazione di elementi decisivi.
- Il giudizio sul diniego non può trasformarsi in un nuovo giudizio sull'esistenza o sull'ammontare del debito tributario originario; il contribuente deve contestare tale pretesa attraverso gli ordinari strumenti e termini di impugnazione.
- L'autotutela non costituisce automaticamente un diritto alla cancellazione o alla riduzione dell'imposta, ma uno strumento amministrativo finalizzato a correggere atti illegittimi o ingiusti nei limiti previsti dall'ordinamento.
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