Cassazione Penale, Ordinanza n. 30966/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva già dato conto, in modo logicamente coerente, delle ragioni del diniego della particolare tenuità del fatto. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di falsità in atto pubblico/uso di atto falso ricondotto agli artt. 477-482 c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la decisione di merito sarebbe stata erronea nel negare tale beneficio.
Norme richiamate
artt. 477-482 c.p.
Sono le norme poste a fondamento della condanna confermata in appello; dal testo emerge solo il richiamo al reato contestato, senza ulteriori precisazioni sulla specifica condotta.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata dal giudice di merito con motivazione логicamente coerente e immune da cadute logiche; in tal caso la censura in cassazione è manifestamente infondata.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità segue anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti vizi logici o giuridici apprezzabili; se il diniego è sorretto da motivazione congrua, il motivo è manifestamente infondato.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una critica alla valutazione di merito già adeguatamente motivata sul diniego dell'art. 131-bis c.p., la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della diversa valutazione prospettata dal ricorrente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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