Cassazione Penale, Sentenza n. 46353/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di giurisdizione sollevato dopo che il Tribunale militare di Napoli aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti di Corrado Leanti per il reato di diffamazione militare (art. 227 c.p.m.p.) in ragione della connessione con il reato comune di calunnia, per il quale procedeva l'Autorità ordinaria di Siracusa. Dopo la sentenza di difetto di giurisdizione, la Procura di Siracusa, avendo ottenuto l'archiviazione per la calunnia, trasmise gli atti alla Procura militare di Napoli. Reinserito il procedimento dinanzi al GIP del Tribunale militare di Napoli, quest'ultimo sollevò conflitto negativo sostenendo che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.p., una volta attribuita la giurisdizione all'Autorità ordinaria per effetto della connessione, questa conserva la giurisdizione anche se il reato comune più grave è stato definito, rimanendo solo l'addebito per il reato militare minore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il conflitto di giurisdizione insussistente. Ha ritenuto che il conflitto negativo sussista solo se due giudici rifiutano contemporaneamente di prendere cognizione dello stesso fatto in riferimento alla stessa persona; nel caso di specie l'Autorità giudiziaria ordinaria di Siracusa non ha mai pronunciato una decisione sulla sua giurisdizione rispetto al reato militare connesso, avendo deciso esclusivamente sull'azione relativa al reato comune (archiviazione). In assenza di una pronuncia che declini la giurisdizione, non si è determinata una situazione di stallo e dunque non è sussistito il conflitto. Disposta la restituzione degli atti al Tribunale militare di Napoli.
Norme richiamate
art. 227 c.p.m.p.
Indicato come norma che disciplina il reato contestato al militare (diffamazione militare); nel caso è l'oggetto dell'addebito militare rimasto dopo la definizione del reato comune.
art. 13, comma 2, cod. proc. pen.
art. 13, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la connessione e l'attribuzione di giurisdizione quando reati comuni e militari sono connessi: la giurisdizione può essere attribuita all'Autorità ordinaria se è prevalente il reato comune. La Corte ha però precisato che l'applicazione di questa regola non equivale a una pronuncia automatica di declinazione/sussistenza di giurisdizione dell'Autorità ordinaria rispetto ad eventuali addebiti militari residui senza una espressa decisione in tal senso.
Massime di principio
- Il conflitto negativo di giurisdizione richiede che due autorità giudiziarie rifiutino espressamente e contemporaneamente di esercitare la giurisdizione sullo stesso fatto e la stessa persona; l'assenza di una pronuncia negativa di una delle parti esclude il conflitto.
- L'archiviazione o la definizione del reato comune non costituisce di per sé una pronuncia sulla giurisdizione relativa a reati militari connessi: non può essere interpretata automaticamente come assunzione o declinazione di competenza sull'addebito residuo.
- La connessione ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.p. può attribuire inizialmente la trattazione all'Autorità ordinaria, ma una successiva definizione del reato comune richiede una pronuncia esplicita per determinare la competenza sui reati militari residui.
- Prima di sollevare un conflitto, è opportuno ottenere una chiarificazione formale dall'autorità che ha trattato il reato connesso (es. richiesta di pronuncia espressa sulla giurisdizione), per evitare un sollevamento prematuro del conflitto che sarà dichiarato insussistente.
- In caso di incertezza procedurale, l'iter pratico corretto è la restituzione degli atti all'autorità che ha trasmesso gli stessi alla Corte quando il conflitto viene dichiarato insussistente.
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