Cassazione Penale, Sentenza n. 30343/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento esecutivo nel quale la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato a un condannato il beneficio dell'indulto concesso ai sensi della legge n. 241/2006, ritenendo che lo stesso avesse commesso ulteriori reati nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio. La difesa ha eccepito l'irritualità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale, sostenendo che dagli atti risultava solo l'invio del plico all'istituto penitenziario, ma non la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 156 c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta certa conoscenza della notifica. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza assoluta di motivazione sulle ragioni della revoca dell'indulto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente cercato di instaurare il contraddittorio notificando l'avviso presso il carcere in cui il destinatario era detenuto, in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite in tema di notificazioni all'imputato detenuto. Tuttavia, dagli atti non emergeva la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso da parte del destinatario. Per tale ragione, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
Norme richiamate
art. 156 c.p.p.
è richiamato quale parametro della doglianza difensiva sulla ritualità della notificazione; la Corte ritiene che, pur essendo stata tentata una notifica nel luogo di detenzione, occorre comunque la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso da parte del destinatario.
legge n. 241/2006
base normativa dell'indulto poi revocato dal giudice dell'esecuzione per la commissione di ulteriori reati nel quinquennio.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 01
richiamata per il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca di un beneficio esecutivo, il contraddittorio deve essere effettivamente instaurato mediante una notificazione validamente eseguita al detenuto nel luogo di detenzione.
- La sola prova dell'invio del plico all'istituto penitenziario non basta, se dagli atti non risulta l'effettiva ricezione dell'avviso da parte del destinatario.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la regolarità della vocatio in iudicium e risulta fondato, esso assorbe le ulteriori censure, comprese quelle sulla motivazione del provvedimento di revoca.
- Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione, in modo da assicurare conoscenza reale dell'atto e non una mera presunzione formale di conoscenza.
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