Cassazione Penale, Sentenza n. 2346/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amico è stato condannato per il reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401, per avere, in qualità di titolare di un esercizio commerciale, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 88 TULPS e senza concessione/AAMS, esercitato abusivamente la raccolta telematica di scommesse per conto della società maltese Centurion Bet Ltd. Il ricorrente ha eccepito violazione di legge e motivazione illogica, sostenendo di aver richiesto regolare autorizzazione al Questore (rigettata per la mancanza di autorizzazione della Centurion Bet), richiamando giurisprudenza CUE e di legittimità che avrebbe accertato discriminazione della società estera e la non configurabilità in ogni caso di attività intermediaria per i centri di elaborazione dati; ha poi sostenuto che il rapporto era in realtà di vendita al dettaglio tramite rete fisica e non attività a distanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che, dalla doppia conforme di primo e secondo grado, l'imputato non si limitava a un mero inoltro telematico dei dati ma riceveva denaro, rilasciava ricevute e pagava vincite, oltre a gestire un internet point dedicato alla raccolta delle scommesse, elementi idonei a configurare un'attività di intermediazione senza la prescritta autorizzazione ex art. 88 TULPS. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di prova di un vincolo contrattuale trasparente con il bookmaker straniero e l'assenza di dimostrazione dell'illegittima esclusione della società estera dalle gare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 4 (comma 1 e comma 4-bis)
L'art. 4 comma 4-bis incrimina la raccolta di scommesse mediante attività di intermediazione senza preventiva autorizzazione. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'attività consistente nel ricevere denaro, rilasciare ricevute, pagare vincite e allestire punti dedicati integra l'attività intermediaria sanzionata dalla norma.
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), art. 88
L'art. 88 TULPS richiede l'autorizzazione per lo svolgimento di determinate attività di raccolta/gestione del gioco. La Corte ha ritenuto che l'assenza della prescritta autorizzazione configuri profilo di illiceità penalmente rilevante quando sussista intermediazione.
D.M. 1 marzo 2006 n. 111 (art. 1 comma 2 lett. i) e art. 2 comma 5)
Il d.m. 111 definisce i 'luoghi di vendita' e disciplina limiti all'intermediazione. La sentenza richiede che l'attività sia conforme alle previsioni del decreto per poter essere esclusa dalla fattispecie penale; in particolare solo l'attività di raccolta effettuata secondo lo schema dei luoghi di vendita e in forza di un vincolo contrattuale trasparente con l'allibratore straniero può essere esclusa dal reato.
Costituzione Italiana (art. 3, 25, 27, 111)
Richiamate dal ricorrente in tema di principio di legalità, diritti della difesa e ragionevole durata del processo. La Corte non ha ritenuto che tali princìpi fossero violati alla luce degli accertamenti di fatto dei giudici di merito.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 49 e 56
Richiamati dal ricorrente per sostenere preminenza della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. La Corte ha ricordato che tali princìpi possono limitare l'applicazione della normativa interna solo quando sia pacifico e provato che l'operatore estero sia stato illegittimamente escluso dalle procedure nazionali e vi sia un rapporto contrattuale trasparente con l'operatore nazionale.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mera trasmissione telematica di dati non integra automaticamente reato: assumono rilievo le concrete attività svolte (ricezione di denaro, emissione di ricevute, pagamento vincite, gestione di un punto dedicato) che qualificano la condotta come intermediazione.
- La difesa fondata esclusivamente sul richiamo al diritto dell'Unione (libertà di stabilimento e prestazione di servizi) richiede la prova di un vincolo contrattuale trasparente con l'allibratore straniero e la dimostrazione che l'operatore estero sia stato illegittimamente escluso dalle procedure nazionali; senza tali elementi l'argomentazione non esclude la rilevanza penale.
- La semplice presentazione di una istanza di autorizzazione non è sufficiente: l'assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 TULPS rende l'attività di raccolta intermediaria penalmente rilevante ove emergano elementi organizzativi e gestionali tipici dell'intermediazione.
- Allestire un internet point o una struttura dedicata esclusivamente alla raccolta scommesse è indice concreto di funzione intermediatrice e quindi di possibile integrazione del reato quando manchino concessione o autorizzazione.
- Se l'operatore locale mette a disposizione conti gioco di comodo o possibilità di giocare senza far emergere l'autore della giocata, la condotta è più facilmente qualificabile come illecita intermediazione, indipendentemente dal rapporto formale con il bookmaker estero.
- In casi analoghi è strategico documentare contratti trasparenti con l'operatore estero e ottenere accertamenti amministrativi o giudiziali che attestino l'illegittima esclusione della società straniera dal mercato nazionale, prima di invocare il diritto UE come causa di esclusione della responsabilità penale.
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