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Sentenza

Sentenza del 07/03/2023 n. 894 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava la qualificazione tributaria del decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria nei confronti del debitore ceduto, sostenendo che il rapporto giuridico sotteso fosse escluso dal campo IVA e quindi soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale (3%). L'ufficio aveva notificato avviso di liquidazione applicando l'imposta proporzionale sull'assunto che la cessione del credito fosse fuori campo IVA e non rilevasse il principio di alternatività IVA/registro.

La decisione

L'appello dell'Agenzia è stato respinto. Il Tribunale d'appello ha ritenuto corretta la decisione di primo grado, seguendo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 15264/2021): nella cessione del credito il credito fatto valere dal cessionario coincide sostanzialmente con quello dell'originario creditore e, se il rapporto originario (es. contratto di finanziamento) era soggetto a IVA, la sentenza/decreto non è soggetto all'imposta di registro proporzionale ma all'imposta in misura fissa. La giurisprudenza in tema di polizze fideiussorie non è pertinente poiché nelle fideiussioni il titolo obbligatorio è diverso.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, n. 15264/2021

    "ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad Iva, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del testo unico, art. 40"

    La Cassazione afferma che per la tassazione del titolo (sentenza/decreto) bisogna guardare alla natura del rapporto originario: se il rapporto ceduto era soggetto a IVA, il titolo non è assoggettato all'imposta di registro proporzionale ma all'imposta fissa.

  • Richiamo all'art. 40 (testo unico IVA) e principio di alternatività IVA/registro

    Il criterio applicato è che, se il pagamento del debito originario rientrava nell'ambito IVA (ai sensi del T.U. IVA), prevale la tassazione come rapporto soggetto a IVA e quindi il titolo è soggetto a imposta di registro in misura fissa; l'ipotesi alternativa è la tassazione proporzionale quando il rapporto è escluso dal campo IVA.

  • Regole sull'imposta di registro (menzione dell'aliquota proporzionale 3%)

    L'Agenzia aveva applicato l'imposta proporzionale (3%) ritenendo la cessione fuori campo IVA; il giudice ha invece escluso l'applicabilità della proporzionale perché il rapporto originario era soggetto ad IVA.

Massime di principio

  • Nella cessione del credito occorre guardare alla natura del rapporto originario: se l'obbligazione ceduta era soggetta a IVA, il titolo giudiziale ottenuto dal cessionario si tassa in misura fissa e non con l'imposta di registro proporzionale.
  • La cessione del credito non costituisce una modificazione sostanziale del rapporto obbligatorio (mutando solo il soggetto-creditore); perciò il regime fiscale segue quello del rapporto originario.
  • La giurisprudenza sulle polizze fideiussorie non è trasferibile automaticamente alle cessioni di credito, perché nelle fideiussioni il titolo obbligatorio è diverso dall'originario rapporto creditore-debitore.
  • Per le contestazioni sul regime tributario di un titolo esecutivo/ingiuntivo occorre documentare la natura (IVA o non IVA) del rapporto originario: prova e qualificazione del contratto primario sono decisive.
  • In pratica, prima di emettere avvisi di liquidazione è necessario verificare se il credito ceduto deriva da operazioni imponibili IVA; se sì, l'imposta di registro va in misura fissa; altrimenti può essere applicata la misura proporzionale.

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