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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3958/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza del 27/07/2022 che aveva revocato la custodia cautelare in carcere e disposto la liberazione dell'indagato. Il Procuratore censura la motivazione come "atomistica" e contraddittoria, sostenendo che vi siano cospicui e significativi elementi probatori acquisiti a carico degli indagati (anche relativi al periodo successivo al 2012) che consentirebbero di configurare l'associazione di stampo mafioso e le fattispecie aggravate da mafiosità contestate ai vari "delitti fine".

La decisione

Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto logica e plausibile la motivazione del Tribunale del riesame che, dopo aver esaminato gli ulteriori elementi forniti dal PM (decreto di rinvio a giudizio, ordinanze cautelari a carico di altri indagati, dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, pronunce di condanna riferibili a terzi), ha concluso che tali elementi non fossero sufficienti a colmare il deficit motivazionale evidenziato dalla precedente pronuncia di annullamento con rinvio. È stata ribadita la necessità di provare la condotta associativa con riferimento puntuale al periodo temporale contestato e che atti processuali (es. decreto di rinvio a giudizio, ordinanze cautelari emesse per altri soggetti) non costituiscono di per sé prova della partecipazione dell'indagato al presunto sodalizio. Pertanto l'ordinanza del riesame che ha escluso la ricorrenza dell'associazione mafiosa rispetto alla posizione del Moukhtari e ha disposto la sua liberazione è confermata; resta ferma la possibilità di diversa valutazione per altri indagati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La fattispecie di associazione di stampo mafioso richiede prova della condotta tipica con puntuale riferimento al periodo temporale oggetto di imputazione; elementi riferiti a periodi coperti da giudicato assolutorio non possono essere automaticamente riutilizzati per l'ulteriore periodo contestato.

  • legge 16 dicembre 1999, n. 479

    Riferimento alle modifiche della disciplina dell'udienza preliminare; comunque il decreto di rinvio a giudizio, anche dopo le modifiche, non equivale a valutazione definitiva dei gravi indizi tale da precludere l'esame del giudice della libertà.

  • Sez. un. n. 39915 del 30 ottobre 2002 (Vottari, Rv. 222602)

    Giurisprudenza che afferma che il decreto di rinvio a giudizio non è, di per sé, prova idonea a escludere il sindacato del giudice della libertà sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

  • Sez. 2, n. 26031 del 4 febbraio 2022 (ordinanza di annullamento con rinvio)

    Pronuncia rescindente che aveva richiamato il principio della temporalità della prova per il reato associativo, imponendo un maggior rigore motivazionale sul punto e determinando il nuovo esame del Tribunale del riesame.

Massime di principio

  • Per l'accertamento dell'associazione di stampo mafioso è imprescindibile dimostrare condotte e ruoli riferiti al periodo temporale specificamente contestato; elementi riferiti a periodi già oggetto di giudicato assolutorio non sono automaticamente riutilizzabili.
  • Il decreto di rinvio a giudizio e le ordinanze cautelari emesse nei confronti di terzi hanno valore processuale ma non costituiscono di per sé prova della partecipazione di un singolo indagato a un sodalizio criminale; il giudice della libertà può e deve valutare autonomamente la gravità, precisione e concordanza degli indizi.
  • La custodia cautelare richiede indizi "gravi, precisi e concordanti" specificamente riferiti alla posizione e al ruolo dell'indagato; l'esistenza di misure cautelari verso altri soggetti non basta a giustificare la stessa misura per ciascun imputato.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate nella loro attendibilità, temporalità e coerenza con gli accertamenti di polizia; dichiarazioni riferite a fatti precedenti e contraddette da elementi investigativi hanno scarso valore probatorio ai fini cautelari.
  • La valutazione della posizione di ciascun indagato va fatta in modo individualizzato: l'esistenza del sodalizio in generale non determina automaticamente la responsabilità o il ruolo apicale di ogni persona ad esso collegata.

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