Sentenza n. 5841/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato su istanza del 21.05.2026 dal Comune di Cellole e dalla SOGERT SPA;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-diniego sull’istanza del 21 maggio 2026 di accesso agli atti relativi alle sanzioni del 2018, all’ingiunzione n. 2021/633, alla procedura esecutiva n. 2022/5345 e alle rispettive notificazioni, connessi all’intimazione di pagamento n. 2026/6931
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario della riscossione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. il silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 21 maggio 2026, presentata al Comune di Cellole, alla Polizia Locale e alla SO.GE.R.T. S.p.A. Dopo aver ricevuto, il 21 maggio 2026, l’intimazione ad adempiere n. 2026/6931 del 23 aprile 2026 per euro 564,86, relativa a sanzioni del 2018, ha chiesto copia dei verbali e delle relative relate, dell’ingiunzione n. 2021/633 indicata come notificata il 21 maggio 2021, della procedura esecutiva n. 2022/5345 indicata come notificata il 2 maggio 2022, di eventuali ulteriori verbali ancora a debito e degli atti connessi. Ha dedotto di non aver mai ricevuto gli atti presupposti né altri atti interruttivi della prescrizione. Con unico motivo ha denunciato la violazione del diritto di accesso, dell’art. 24 Cost. e degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale e la finalità difensiva dell’istanza, necessaria a verificare la regolarità delle notifiche, la prescrizione e la legittimità della riscossione. L’istanza, regolarmente consegnata e protocollata, non ha ricevuto risposta entro trenta giorni; le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la formazione e l’illegittimità del silenzio-diniego e il diritto del ricorrente all’accesso. Ha ritenuto provati la ricezione dell’istanza e il mancato riscontro nel termine di trenta giorni, nonché sussistenti sia l’interesse diretto, concreto e attuale del destinatario dell’intimazione sia la finalità difensiva dell’accesso. Comune e concessionaria sono entrambi legittimati passivi: il primo per gli atti sanzionatori di propria formazione, la seconda per gli atti di riscossione e le relative notificazioni che detiene. La documentazione è necessaria per verificare esistenza e regolarità delle notifiche, prescrizione e legittimità dell’azione esattiva; non risultano ragioni di segretezza o riservatezza di terzi. È stato ordinato a ciascuna resistente, per quanto di competenza e disponibilità, di consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione, previo eventuale rimborso dei soli costi di riproduzione. Per i documenti non detenuti o non reperibili deve essere rilasciata entro lo stesso termine un’attestazione scritta e motivata dell’indisponibilità, con indicazione dell’eventuale amministrazione detentrice. La richiesta di nomina immediata di un commissario ad acta non è stata accolta in questa fase: la nomina potrà essere richiesta nell’eventuale giudizio di esecuzione, in caso di persistente inottemperanza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 104/2010
Si è pertanto formato il silenzio-diniego tempestivamente avversato dal ricorrente con l’azione ex art. 116 c.p.a.
L’azione prevista dall’art. 116 c.p.a. è lo strumento per contestare tempestivamente il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Risulta documentalmente provato che l’istanza di accesso del 21 maggio 2026 è stata regolarmente recapitata alle caselle PEC del Comune di Cellole e della SO.GE.R.T. S.p.A. (nonché protocollata dall’Ente locale il 22 maggio 2026) e che, nel termine di trenta giorni stabilito dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, non è stato adottato alcun provvedimento espresso né è stata consentita l’ostensione documentale.
La mancata adozione di un provvedimento espresso e la mancata ostensione entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza determinano il silenzio-diniego.
art. 22, comma 1, lett. d) ed e), l. 241/1990
Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) ed e), e dell’art. 23 della legge n. 241/1990, l’obbligo di ostensione grava tanto sulla pubblica amministrazione che ha formato gli atti sanzionatori prodromici quanto sul soggetto privato preposto all’attività di riscossione di pubblico interesse che detiene gli atti della procedura esecutiva e le relative relate di notificazione.
L’obbligo di ostensione riguarda sia l’amministrazione che ha formato gli atti presupposti sia il soggetto privato incaricato di un’attività di pubblico interesse che detenga gli atti della riscossione e le relative notifiche.
art. 23 l. 241/1990
Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) ed e), e dell’art. 23 della legge n. 241/1990, l’obbligo di ostensione grava tanto sulla pubblica amministrazione che ha formato gli atti sanzionatori prodromici quanto sul soggetto privato preposto all’attività di riscossione di pubblico interesse che detiene gli atti della procedura esecutiva e le relative relate di notificazione.
Il soggetto privato preposto a un’attività di pubblico interesse, quale la riscossione, è tenuto all’ostensione degli atti che detiene.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Nel merito, non può dubitarsi della piena sussistenza, in capo al ricorrente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l’accesso ex art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, nonché della natura strettamente difensiva dell’istanza ai sensi dell’art. 24, comma 7, della medesima legge.
Il destinatario dell’intimazione esattiva ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai documenti che riguardano la propria posizione debitoria e la pretesa azionata nei suoi confronti.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’acquisizione dei verbali originari, dell’ingiunzione, degli atti della procedura esecutiva e, soprattutto, delle correlate relazioni di notifica si palesa dunque indispensabile per consentire all’istante di verificare l’effettiva esistenza e regolarità del procedimento notificatorio, l’eventuale decorso dei termini di prescrizione e la complessiva legittimità dell’azione di riscossione, onde valutare con piena cognizione di causa le più opportune iniziative di tutela giurisdizionale.
L’accesso difensivo comprende gli atti della riscossione e le relative relate quando siano necessari a verificare la regolarità delle notifiche, la prescrizione e la legittimità della pretesa, così da consentire la valutazione delle iniziative di tutela.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Quanto alla richiesta di nomina fin d’ora di un commissario ad acta, il Collegio ritiene che ad essa potrà provvedersi, su istanza di parte, nell’eventuale fase di esecuzione ai sensi degli artt. 112 e ss. e 116, comma 4, c.p.a., ove perduri l’inottemperanza delle parti resistenti alla scadenza del termine assegnato.
La nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della decisione può essere disposta su istanza di parte nella successiva fase esecutiva, se persiste l’inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Quanto alla richiesta di nomina fin d’ora di un commissario ad acta, il Collegio ritiene che ad essa potrà provvedersi, su istanza di parte, nell’eventuale fase di esecuzione ai sensi degli artt. 112 e ss. e 116, comma 4, c.p.a., ove perduri l’inottemperanza delle parti resistenti alla scadenza del termine assegnato.
Nel rito in materia di accesso, il commissario ad acta può essere nominato, su istanza, nell’eventuale fase di esecuzione qualora l’amministrazione o il soggetto obbligato non ottemperi all’ordine di ostensione.
Massime di principio
- Il destinatario di una pretesa esattiva ha un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai titoli e agli atti presupposti della riscossione, comprese le relate di notificazione, quando la documentazione serve a verificare l’esistenza e la regolarità delle notifiche, la prescrizione e la legittimità della pretesa e a valutare le iniziative di tutela giurisdizionale.
- L’obbligo di ostensione degli atti della riscossione grava sia sull’amministrazione che ha formato gli atti sanzionatori presupposti sia sul concessionario privato incaricato del servizio di riscossione che detenga gli atti della procedura esecutiva e le relative notifiche.
- L’asserita avvenuta notificazione degli atti presupposti non preclude al destinatario della riscossione l’accesso a tali atti e alle relative relate quando siano necessari per la cura e la difesa dei suoi interessi giuridici.
- Se un soggetto obbligato all’ostensione non detiene o non è più in grado di reperire uno o più documenti richiesti, non può limitarsi a tacere: deve rilasciare entro il termine assegnato un’attestazione scritta e motivata dell’indisponibilità e indicare, ove possibile, l’amministrazione presso cui il documento sia eventualmente acquisibile.
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