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direttiva

Direttiva 2005/37

Direttiva 2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna gli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari nei cereali e in alcuni prodotti vegetali, includendo nuove sostanze attive e rivedendo valori esistenti per altre. Le modifiche derivano dalla valutazione scientifica delle sostanze inserite nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e mirano a garantire un livello di protezione del consumatore coerente con DGA e DAR. Alcuni limiti restano provvisori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e diverranno definitivi salvo modifica successiva.

Modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE aggiornando le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le nuove o modificate quantità massime di residui (MRL) per specifiche combinazioni sostanza attiva/prodotto. Riguarda in particolare cereali, frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo, con esclusione dei prodotti non ricompresi negli allegati modificati. Le misure incidono sui controlli ufficiali e sull’autorizzazione/uso dei prodotti fitosanitari contenenti isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone etile, fenamidone, mecoprop, mecoprop-P, idrazide maleica e propizamide.

Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari in cereali e prodotti vegetali

La direttiva 2005/37/CE della Commissione interviene sulle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per aggiornare i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari nei cereali e in diversi prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. L’intervento si fonda sulle valutazioni scientifiche effettuate nell’ambito della direttiva 91/414/CEE e mira a garantire un adeguato livello di tutela del consumatore.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che alcune sostanze attive sono state inserite nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, e che per esse sono state riesaminate le informazioni sulle utilizzazioni proposte dagli Stati membri. La Commissione rileva che i dati disponibili sono sufficienti per fissare o aggiornare diversi limiti massimi di residui, tenendo conto sia delle valutazioni tossicologiche sia dei valori Codex quando compatibili con la tutela dei consumatori.

La direttiva precisa inoltre che, quando non esistono limiti massimi di residui comunitari o provvisori, gli Stati membri possono fissare limiti nazionali provvisori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE prima di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva si rivolge agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche agli allegati delle direttive settoriali. Sul piano oggettivo, concerne i residui di:

  • isoxaflutole;
  • trifloxystrobin;
  • carfentrazone etile;
  • fenamidone;
  • mecoprop;
  • mecoprop-P;
  • idrazide maleica;
  • propizamide.

Le matrici interessate comprendono in particolare cereali, frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo.

Modifiche alla direttiva 86/362/CEE sui cereali

L’articolo 1 modifica la direttiva 86/362/CEE:

  • nell’allegato II, parte A, inserendo i valori di MRL per isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone etile, mecoprop, mecoprop-P, idrazide maleica e fenamidone, come riportati nell’allegato I della direttiva;
  • sostituendo i valori relativi al propizamide con quelli dell’allegato II.

Per i cereali, alcuni limiti sono fissati al livello del limite inferiore di determinazione analitica e sono marcati come provvisori con l’indicazione (p).

Modifiche alla direttiva 90/642/CEE sui prodotti vegetali

L’articolo 2 modifica la direttiva 90/642/CEE:

  • aggiungendo nell’allegato II i valori di MRL per isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone etile, mecoprop, mecoprop-P e fenamidone, secondo l’allegato III;
  • sostituendo nell’allegato II i valori relativi a propizamide e idrazide maleica con quelli dell’allegato IV.

Gli allegati dettagliati stabiliscono limiti differenziati per categorie di prodotti, tra cui agrumi, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, ortaggi a stelo, funghi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo.

Sostanze, valori e natura provvisoria dei limiti

Gli allegati contengono valori espressi in mg/kg e specificano, ove applicabile, la natura provvisoria dei limiti con il simbolo (p). La nota comune indica che tali limiti provvisori sono adottati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e, salvo modifica, diverranno definitivi secondo il termine indicato negli allegati.

Per alcune sostanze, in particolare nell’allegato I, è indicato che il limite provvisorio diverrà definitivo con effetto dal 24 giugno 2009. Nell’allegato IV è inoltre precisato che, per i limiti provvisori ivi elencati, la definitività sopravverrà, salvo modificazione, quattro anni dopo l’entrata in vigore della direttiva che introduce la modifica. Per le patate compare una nota specifica: i limiti sono soggetti a riesame dei requisiti pendenti in materia di dati 18 mesi dopo la data di pubblicazione.

Valutazione del rischio e base scientifica

La Commissione dichiara di aver concluso, sulla base dei rapporti di riesame e delle relazioni di valutazione, che i limiti proposti non comporteranno il superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o, ove pertinente, della dose acuta di riferimento (DAR). Nella valutazione sono stati considerati anche gli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità e il parere del comitato scientifico per le piante.

Recepimento, applicazione e comunicazioni nazionali

L’articolo 3 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 4 dicembre 2005;
  • applicarle dal 4 dicembre 2006;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza;
  • includere un riferimento alla direttiva nei testi nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Si tratta quindi di una direttiva di armonizzazione tecnica che lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi, ma non del risultato: i limiti massimi di residui e i tempi di applicazione devono essere assicurati nell’ordinamento interno entro le scadenze indicate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Profili pratici per gli operatori

Per imprese agricole, operatori della filiera alimentare e consulenti, la direttiva è rilevante perché aggiorna i parametri di conformità per residui su prodotti vegetali e cereali. In concreto, impatta su controlli ufficiali, strategie di autorizzazione e impiego dei prodotti fitosanitari, gestione delle esportazioni e verifica della conformità dei prodotti immessi sul mercato rispetto ai nuovi MRL, inclusi quelli provvisori.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 86/362/CEE

All’allegato II, parte A, sono aggiunti i limiti massimi di residui per isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone etile, mecoprop, mecoprop-P, idrazide maleica e fenamidone, come indicato nell’allegato I della direttiva. I valori per il propizamide sono sostituiti con quelli dell’allegato II.

Modifica della direttiva 90/642/CEE

Nell’allegato II sono aggiunti i limiti massimi di residui per isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone etile, mecoprop, mecoprop-P e fenamidone, secondo l’allegato III. I valori per propizamide e idrazide maleica sono sostituiti con quelli dell’allegato IV.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 4 dicembre 2005 e applicarle dal 4 dicembre 2006. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione.

Comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Limiti provvisori e passaggio a limiti definitivi

Per diverse combinazioni prodotto/sostanza i limiti sono indicati come provvisori (p) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Gli allegati specificano che, salvo modificazione, tali valori diventeranno definitivi, in particolare con effetto dal 24 giugno 2009 per talune sostanze; per l’allegato IV è indicato che il passaggio avverrà quattro anni dopo l’entrata in vigore della direttiva che introduce la modifica. Per le patate è previsto un riesame dei requisiti pendenti in materia di dati 18 mesi dopo la pubblicazione.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareprodotti fitosanitarisalute dei consumatori

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