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direttiva

Direttiva 2005/14

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/14/CE modifica cinque direttive precedenti sul ramo RC auto per rafforzare la protezione delle vittime e aggiornare il funzionamento del mercato unico dell’assicurazione autoveicoli. Interviene su definizioni, controlli assicurativi, deroghe nazionali, massimali minimi, revisione automatica degli importi, procedure di indennizzo, diritto di azione diretta e accesso alle informazioni. Introduce anche regole più favorevoli per passeggeri, pedoni e altri utenti vulnerabili della strada e chiarisce la disciplina applicabile ai veicoli importati, ai sinistri transfrontalieri e ai dati necessari per la liquidazione dei danni.

Direttiva di modifica del quadro UE sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, volta a rafforzare la tutela delle vittime e armonizzare regole, coperture minime e procedure di risarcimento.

Ambito di applicazione

Si applica all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di autoveicoli, con effetti sugli Stati membri, sulle imprese assicurative, sugli organismi di indennizzo/garanzia, sugli uffici nazionali di assicurazione e sui centri di informazione. Incide sui veicoli abitualmente stazionanti nel territorio degli Stati membri, sui veicoli con targa temporanea, sui veicoli privi di targa o con targa non corrispondente, sui veicoli oggetto di deroghe nazionali all'obbligo assicurativo e sui veicoli spediti da uno Stato membro a un altro. Rileva anche per passeggeri, pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada, nonché per le vittime di sinistri con veicoli non identificati o non assicurati.

Direttiva 2005/14/CE sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli

La direttiva 2005/14/CE modifica in modo organico il quadro UE sull’assicurazione RC auto, intervenendo su quattro direttive del Consiglio e sulla direttiva 2000/26/CE. L’obiettivo è rafforzare la protezione delle vittime, migliorare la fluidità della circolazione nel mercato interno e chiarire alcune questioni applicative che avevano generato incertezze interpretative.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che il legislatore UE intende consolidare il mercato unico delle assicurazioni auto, settore rilevante sia per i cittadini sia per le imprese assicurative. La riforma risponde anche all’esigenza di aggiornare il sistema alla luce dell’esperienza pratica e delle consultazioni con industria, consumatori e associazioni delle vittime.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e incide su regole relative a: definizione del luogo di stazionamento abituale del veicolo, controlli assicurativi alle frontiere interne, deroghe nazionali all’obbligo di assicurazione, coperture minime, indennizzo delle vittime, procedure di liquidazione e informazione. Le modifiche toccano anche i veicoli con targa temporanea, i veicoli non identificati, i veicoli non assicurati, i veicoli spediti da uno Stato membro a un altro e i sinistri che coinvolgono passeggeri, pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati.

Definizioni e regole di collegamento territoriale

La direttiva interviene sulla nozione di territorio in cui il veicolo staziona abitualmente: il riferimento è al territorio dello Stato di immatricolazione, sia in caso di targa definitiva sia di targa temporanea. Per i veicoli privi di targa o muniti di targa non corrispondente al veicolo, la disciplina introduce una regola speciale ai soli fini della liquidazione del sinistro: si considera rilevante il territorio in cui l’incidente si è verificato.

Controlli assicurativi

Viene precisato il divieto, per gli Stati membri, di effettuare controlli sistematici dell’assicurazione sui veicoli abitualmente stazionanti in un altro Stato membro o in un paese terzo che entrano nel territorio provenendo da un altro Stato membro. Sono consentiti soltanto controlli non sistematici, non discriminatori e inseriti in verifiche di più ampia portata, non esclusivamente finalizzate alla copertura assicurativa.

Deroghe all’obbligo assicurativo e tutela delle vittime

Per i veicoli appartenenti a soggetti dispensati dall’obbligo assicurativo ai sensi dell’articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE, lo Stato membro che concede la deroga deve comunque garantire il risarcimento dei danni causati nel proprio territorio e negli altri Stati membri. Deve inoltre comunicare alla Commissione l’elenco delle persone esentate e le autorità/organismi incaricati dell’indennizzo, elenco che la Commissione pubblica.

Per la deroga di cui all’articolo 4, lettera b), relativa a determinati tipi di veicoli o veicoli con targa speciale, gli Stati membri devono trattare tali veicoli come se non fosse stato adempiuto l’obbligo di assicurazione. L’organismo di indennizzo dello Stato in cui si è verificato il sinistro può agire nei confronti del fondo di garanzia dello Stato in cui il veicolo staziona abitualmente. Dopo cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE, gli Stati membri devono riferire alla Commissione sull’attuazione pratica della deroga, e la Commissione può proporre la sua sostituzione o abrogazione.

Massimali minimi e revisione degli importi

La modifica della direttiva 84/5/CEE prevede la copertura obbligatoria dei danni alle persone e alle cose. I nuovi minimi armonizzati sono fissati a:

  • 1.000.000 EUR per vittima o 5.000.000 EUR per sinistro per i danni alle persone;
  • 1.000.000 EUR per sinistro per i danni alle cose.

Gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della direttiva, ma devono innalzare i massimali almeno alla metà dei valori richiesti entro 30 mesi dalla data di attuazione. Inoltre, gli importi sono soggetti a revisione ogni cinque anni, sulla base dell’IPCE/IEPC, con adeguamento automatico e arrotondamento al multiplo di 10.000 EUR; la Commissione comunica e pubblica gli importi aggiornati.

Organismo di indennizzo per veicoli non identificati o non assicurati

Ciascuno Stato membro deve istituire o autorizzare un organismo responsabile del risarcimento, entro i limiti dell’obbligo assicurativo, per i danni causati da veicoli non identificati o non assicurati. La vittima può rivolgersi direttamente all’organismo, che deve motivare la propria risposta; gli Stati membri non possono subordinare il pagamento alla prova dell’insolvenza o del rifiuto di pagamento del responsabile.

È prevista una disciplina specifica per i passeggeri che abbiano volontariamente preso posto in un veicolo non assicurato: l’indennizzo può essere escluso solo se l’organismo dimostra che essi erano a conoscenza della mancanza di assicurazione. Per i danni alle cose causati da veicolo non identificato, gli Stati membri possono limitare o escludere l’indennizzo; tuttavia, se nello stesso incidente vi sono gravi danni alle persone, tale esclusione non è ammessa e può essere prevista solo una franchigia massima di 500 EUR. La gravità del danno è definita secondo la legge o le disposizioni amministrative dello Stato in cui l’incidente è avvenuto.

Regole speciali per passeggeri, pedoni e altri utenti vulnerabili

La direttiva rafforza la tutela dei passeggeri, stabilendo che è inefficace qualsiasi clausola o disposizione che escluda il passeggero dalla copertura perché sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente era sotto l’effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti.

Viene inoltre estesa ai pedoni, ai ciclisti e agli altri utenti non motorizzati della strada la copertura obbligatoria per i danni alle persone e alle cose subiti in conseguenza di un incidente che coinvolga un veicolo, se essi hanno diritto al risarcimento secondo la legislazione civile nazionale. Restano ferme la disciplina nazionale sulla responsabilità civile e l’eventuale misura del risarcimento.

Copertura territoriale e veicoli esportati/importati

La direttiva vieta pratiche contrattuali che facciano cessare la copertura se il veicolo rimane fuori dallo Stato membro di immatricolazione per un periodo superiore a quello previsto nel contratto. L’assicurazione obbligatoria deve coprire, con un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità.

Per i veicoli spediti da uno Stato membro a un altro, è introdotta una regola transitoria di 30 giorni: lo Stato membro di destinazione è considerato lo Stato in cui è situato il rischio dal momento dell’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, anche se il veicolo non è ancora immatricolato. Se il veicolo è coinvolto in un sinistro in tale periodo ed è privo di assicurazione, risponde l’organismo di indennizzo dello Stato di destinazione.

Attestazione dei sinistri e portabilità della storia assicurativa

Il contraente ha il diritto di ottenere in qualunque momento un’attestazione relativa ai sinistri o alla mancanza di sinistri per il veicolo o i veicoli coperti dal contratto, almeno con riferimento agli ultimi cinque anni del rapporto. L’impresa assicurativa, o l’eventuale organismo designato dallo Stato membro, deve rilasciare l’attestazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Azione diretta, offerta motivata e informazioni utili alla liquidazione

La direttiva estende a tutte le vittime di incidenti automobilistici il diritto di azione diretta contro l’impresa che assicura la responsabilità civile del responsabile del sinistro. Estende inoltre la procedura dell’"offerta motivata" a tutti i sinistri automobilistici e, se il sinistro è definibile tramite il sistema degli uffici nazionali di assicurazione, impone l’applicazione della stessa procedura mutatis mutandis.

I centri di informazione devono fornire a tutte le persone coinvolte in un incidente causato da un veicolo assicurato le informazioni previste dalla direttiva 2000/26/CE. Inoltre, gli Stati membri devono creare condizioni che consentano la messa a disposizione tempestiva dei dati di base necessari alla liquidazione dei danni, anche mediante un deposito centrale elettronico accessibile su richiesta.

Rapporto con il regolamento Bruxelles I e adattamenti della direttiva 2000/26/CE

La direttiva aggiorna il rinvio alla disciplina giurisdizionale: viene chiarito che, in base al regolamento (CE) n. 44/2001, la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore nello Stato membro del proprio domicilio. Viene anche precisato che la nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce, di per sé, apertura di succursale o stabilimento ai fini delle discipline richiamate.

Recepimento, entrata in vigore e margini nazionali

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni interne necessarie entro l’11 giugno 2007 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

La direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli alla persona lesa, purché compatibili con il trattato. Gli Stati devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo di rafforzamento della tutela delle vittime e del mercato unico

La direttiva interviene sulle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE per aggiornare e migliorare il sistema comunitario dell’assicurazione autoveicoli, assicurando maggiore protezione alle vittime e un funzionamento più coerente del mercato interno.

Territorio di stazionamento abituale e veicoli con targa temporanea o irregolare

Nella direttiva 72/166/CEE, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente è collegato al territorio dello Stato della targa di immatricolazione, sia definitiva sia temporanea. Per i veicoli senza targa o con targa non corrispondente al veicolo, ai soli fini della liquidazione del sinistro, il territorio abituale coincide con quello in cui è avvenuto l’incidente.

Divieto di controlli sistematici dell’assicurazione

Gli Stati membri devono astenersi da controlli assicurativi sistematici sui veicoli abitualmente stazionanti in un altro Stato membro o in un paese terzo provenienti da un altro Stato membro. Sono ammessi solo controlli non sistematici, non discriminatori e svolti nell’ambito di controlli non esclusivamente finalizzati all’assicurazione.

Deroghe all’obbligo assicurativo e organismi di indennizzo

Per le deroghe ex articolo 4 della direttiva 72/166/CEE, lo Stato membro che le prevede deve adottare misure per garantire il risarcimento dei danni causati nel proprio territorio e negli altri Stati membri da veicoli appartenenti ai soggetti dispensati; deve inoltre notificare alla Commissione l’elenco delle persone esentate e le autorità/organismi responsabili dell’indennizzo, che la Commissione pubblica. Per la deroga relativa a determinati veicoli o targhe speciali, gli Stati membri devono trattare tali veicoli come non assicurati e consentire all’organismo di indennizzo dello Stato del sinistro di agire verso il fondo di garanzia dello Stato di stazionamento abituale. È prevista una relazione della Commissione dopo cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE e, se del caso, proposte di sostituzione o abrogazione della deroga.

Massimali minimi obbligatori e periodi transitori

La direttiva 84/5/CEE è modificata prevedendo copertura obbligatoria per danni alle persone e alle cose. I massimali minimi sono fissati a 1.000.000 EUR per vittima o 5.000.000 EUR per sinistro per danni alle persone, e a 1.000.000 EUR per sinistro per danni alle cose. Gli Stati membri possono prevedere un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione, ma devono portare i massimali almeno alla metà dei livelli previsti entro 30 mesi dalla data di attuazione.

Revisione automatica degli importi minimi

Ogni cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva 2005/14/CE, o dalla fine dell’eventuale periodo transitorio, gli importi minimi sono rivisti in base all’Indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE/IEPC) del regolamento (CE) n. 2494/95, con adeguamento automatico, aumento proporzionale alla variazione del quinquennio precedente e arrotondamento al multiplo di 10.000 EUR. La Commissione comunica al Parlamento e al Consiglio gli importi aggiornati e ne cura la pubblicazione nella GUUE.

Organismo di indennizzo per veicoli non identificati o non assicurati

Ogni Stato membro deve istituire o autorizzare un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo assicurativo, i danni causati da veicoli non identificati o non assicurati. Gli Stati membri non possono subordinare il pagamento alla prova, da parte della vittima, dell’insolvenza o del rifiuto del responsabile. La vittima può rivolgersi direttamente all’organismo, che deve fornire risposta motivata. È ammessa l’esclusione dell’indennizzo per chi abbia volontariamente preso posto nel veicolo non assicurato se l’organismo prova la consapevolezza della mancanza di assicurazione.

Danni da veicolo non identificato e franchigia massima

Gli Stati membri possono limitare o escludere l’indennizzo per danni alle cose causati da veicolo non identificato, ma non possono farlo quando l’organismo è intervenuto per gravi danni alle persone nello stesso incidente. In tal caso è ammessa solo una franchigia massima di 500 EUR a carico della vittima per i danni alle cose; la gravità del danno alle persone è determinata secondo il diritto nazionale dello Stato dell’incidente.

Esclusione delle franchigie verso la persona lesa

La direttiva 90/232/CEE è modificata per stabilire che eventuali franchigie contrattuali non possono essere opposte alla persona lesa; le imprese assicurative non possono quindi ridurre la tutela del danneggiato mediante franchigie di polizza.

Copertura dei passeggeri e degli utenti vulnerabili della strada

Sono rese inefficaci le clausole o disposizioni che escludano il passeggero dalla copertura solo perché sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente era sotto effetto di alcol o altre sostanze eccitanti. La copertura obbligatoria è estesa ai danni subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada, se hanno diritto al risarcimento secondo la legge civile nazionale, fermo restando il regime di responsabilità civile e l’entità del danno risarcibile.

Copertura territoriale unica e permanenza del veicolo in altro Stato membro

L’assicurazione obbligatoria deve coprire, con un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso il periodo in cui il veicolo stazioni in un altro Stato membro, senza che ciò possa determinare la cessazione della copertura per clausole contrattuali di durata del soggiorno all’estero.

Veicoli spediti in un altro Stato membro

Per i veicoli spediti da uno Stato membro a un altro, per 30 giorni dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, lo Stato membro di destinazione è considerato lo Stato in cui è situato il rischio, anche se il veicolo non è ancora immatricolato. Se il veicolo è coinvolto in un sinistro durante tale periodo ed è privo di assicurazione, l’organismo di indennizzo dello Stato di destinazione risponde del risarcimento.

Attestazione di sinistri o assenza di sinistri

Il contraente può esigere in qualunque momento un’attestazione relativa ai sinistri o all’assenza di sinistri per il veicolo o i veicoli coperti dal contratto, almeno per gli ultimi cinque anni. L’impresa assicurativa, o l’organismo designato dallo Stato membro, deve rilasciare l’attestazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Azione diretta contro l’assicuratore

Gli Stati membri devono garantire alla persona lesa il diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile del responsabile del sinistro, rafforzando la tutela processuale e l’efficacia del risarcimento.

Procedura di offerta motivata e liquidazione rapida

Viene estesa a tutti i sinistri automobilistici la procedura di offerta motivata prevista dalla direttiva 2000/26/CE; la medesima procedura si applica anche ai sinistri definibili tramite il sistema degli uffici nazionali d’assicurazione, con adattamento dei riferimenti all’impresa assicurativa agli uffici nazionali stessi.

Centri di informazione e dati di base

I centri di informazione istituiti o riconosciuti ai sensi della direttiva 2000/26/CE devono fornire, a tutte le persone coinvolte in un incidente causato da un veicolo assicurato ai sensi della direttiva 72/166/CEE, le informazioni previste dalla normativa; inoltre, gli Stati membri devono adottare misure per facilitare la tempestiva disponibilità dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni, eventualmente in un deposito centrale elettronico accessibile su richiesta.

Recepimento e facoltà di mantenere regole più favorevoli

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l’11 giugno 2007 e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per la persona lesa, purché conformi al trattato, e devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali.

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