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Direttiva 2005/29

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per contrastare le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno. Introduce un divieto generale delle pratiche sleali e due categorie principali, pratiche ingannevoli e aggressive, oltre a un elenco chiuso di pratiche sempre vietate. La direttiva ha natura di armonizzazione completa, ma lascia alcuni margini agli Stati membri, soprattutto per settori specifici come servizi finanziari e beni immobili e per aspetti non coperti da norme UE settoriali. Prevede inoltre obblighi di recepimento entro il 12 giugno 2007 e applicazione dal 12 dicembre 2007.

Armonizzazione delle regole UE contro le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, con divieto generale, disciplina delle pratiche ingannevoli e aggressive e modifica di vari atti settoriali.

Ambito di applicazione

Si applica alle pratiche commerciali tra imprese e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, intendendosi per prodotto beni, servizi, beni immobili, diritti e obbligazioni. Riguarda le pratiche idonee a incidere sulle decisioni economiche del consumatore medio o, se del caso, del membro medio di un gruppo vulnerabile; copre comunicazioni commerciali, pubblicità e marketing. Restano escluse o impregiudicate le materie disciplinate da norme UE specifiche sugli aspetti particolari delle pratiche commerciali, il diritto contrattuale, gli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, la competenza giurisdizionale, le norme su stabilimento e autorizzazioni, i metalli preziosi e, per specifici profili, i servizi finanziari e i beni immobili, nei quali gli Stati membri possono mantenere o introdurre obblighi più dettagliati o vincolanti.

Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali

La direttiva istituisce un quadro armonizzato, di armonizzazione piena, per reprimere le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. Il legislatore europeo collega la disciplina alla tutela elevata del consumatore, alla certezza del diritto e alla rimozione delle barriere derivanti dalla frammentazione delle normative nazionali.

Finalità e impostazione generale

L’obiettivo dichiarato all’articolo 1 è duplice: garantire il corretto funzionamento del mercato interno e assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. I considerando sottolineano che le divergenze tra le discipline nazionali generavano incertezza, ostacoli alle attività transfrontaliere e distorsioni della concorrenza; per questo la direttiva introduce un divieto generale comune e un elenco chiuso di pratiche sempre vietate.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva si applica alle pratiche commerciali tra imprese e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto. Il concetto di prodotto include beni, servizi, beni immobili, diritti e obbligazioni ai sensi dell’articolo 2.

La direttiva non incide:

  • sul diritto contrattuale, in particolare su formazione, validità ed efficacia del contratto;
  • sulle norme comunitarie o nazionali in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
  • sulla competenza giurisdizionale;
  • sulle norme UE specifiche che disciplinano aspetti particolari delle pratiche commerciali sleali, che prevalgono in caso di conflitto.

Restano inoltre fuori le pratiche che ledono solo interessi economici dei concorrenti o i rapporti tra professionisti. Per i servizi finanziari, definiti dalla direttiva 2002/65/CE, e per i beni immobili, gli Stati membri possono imporre obblighi più dettagliati o vincolanti nel settore armonizzato.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 è centrale perché delimita i soggetti e le condotte coperte dalla disciplina. In particolare:

  • il consumatore è la persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale;
  • il professionista è chi agisce nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
  • le pratiche commerciali comprendono azioni, omissioni, condotte o dichiarazioni, incluse pubblicità e marketing, direttamente connesse alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto;
  • la nozione di falsamento rilevante del comportamento economico richiede una capacità di alterare sensibilmente la decisione consapevole del consumatore;
  • il codice di condotta è un insieme di regole volontarie, mentre il responsabile del codice è il soggetto che lo elabora, lo revisiona o ne controlla l’osservanza;
  • la diligenza professionale richiama il normale grado di competenza e attenzione ragionevolmente esigibile da un professionista verso i consumatori.

Divieto generale e criterio del consumatore medio

L’articolo 5 pone il divieto generale delle pratiche commerciali sleali. Una pratica è sleale se è contraria alla diligenza professionale e, inoltre, falsa o idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio. La valutazione va compiuta tenendo conto del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto; per gruppi particolarmente vulnerabili, come i minori o persone con infermità fisiche o mentali, il parametro diventa il membro medio di quel gruppo, se il professionista può ragionevolmente prevederne la vulnerabilità.

Pratiche ingannevoli

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le pratiche ingannevoli, suddividendole in azioni ingannevoli e omissioni ingannevoli.

Le azioni ingannevoli comprendono informazioni false o presentazioni complessive idonee a trarre in errore il consumatore medio su elementi essenziali, tra cui:

  • esistenza e natura del prodotto;
  • caratteristiche principali, inclusi disponibilità, vantaggi, rischi, composizione, assistenza post-vendita, consegna, idoneità allo scopo, origine e risultati attesi;
  • portata degli impegni del professionista e natura del processo di vendita;
  • prezzo o modo in cui è calcolato;
  • necessità di manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
  • natura, qualifiche, diritti e reputazione del professionista;
  • diritti del consumatore, compreso il diritto di sostituzione o rimborso ex direttiva 1999/44/CE.

Sono inoltre ingannevoli, se idonee a indurre a una decisione diversa, le pratiche che:

  • creano confusione con prodotti, marchi o segni distintivi di un concorrente;
  • violano impegni contenuti in codici di condotta che il professionista abbia dichiarato di seguire, purché si tratti di impegni fermi e verificabili.

L’articolo 7 considera ingannevole l’omissione di informazioni rilevanti che il consumatore medio necessita per una decisione consapevole, nonché la loro occultazione o presentazione oscura, ambigua o intempestiva. Nei casi di invito all’acquisto, le informazioni rilevanti comprendono almeno:

  • caratteristiche principali del prodotto;
  • identità e indirizzo geografico del professionista;
  • prezzo comprensivo di imposte o, se non determinabile in anticipo, modalità di calcolo e spese aggiuntive;
  • modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami, se divergenti dalla diligenza professionale;
  • esistenza del diritto di recesso o scioglimento, quando applicabile.

Il paragrafo 5 dell’articolo 7 collega tali obblighi di informazione alle disposizioni UE settoriali richiamate nell’allegato II.

Pratiche aggressive

Gli articoli 8 e 9 vietano le pratiche aggressive, cioè quelle che, tramite molestie, coercizione, forza fisica o indebito condizionamento, limitano considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. La valutazione tiene conto, tra l’altro, di:

  • tempi, luogo, natura e persistenza della condotta;
  • minacce fisiche o verbali;
  • sfruttamento di eventi tragici o circostanze gravemente incidenti sulla capacità di valutazione;
  • ostacoli non contrattuali, onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali;
  • minacce di azioni legali non consentite.

Pratiche considerate sempre sleali

L’allegato I contiene l’elenco esaustivo delle pratiche sempre sleali, applicabile in tutti gli Stati membri e modificabile solo mediante revisione della direttiva. Il catalogo copre, tra l’altro:

  • false affermazioni su codici di condotta, marchi di qualità o approvazioni;
  • pubblicità civetta e tecniche bait and switch;
  • false urgenze sulla disponibilità del prodotto;
  • advertorial non riconoscibili;
  • sistemi promozionali piramidali;
  • false dichiarazioni di cessazione dell’attività o di vantaggi impossibili;
  • esortazioni dirette ai bambini all’acquisto;
  • richieste di pagamento o restituzione per prodotti non richiesti;
  • false impressioni di vincita o di premio.

Codici di condotta e strumenti di controllo

L’articolo 10 riconosce un ruolo ai codici di condotta e agli organismi di controllo, che gli Stati membri possono incoraggiare. Il ricorso a tali organismi non sostituisce mai i rimedi giudiziari o amministrativi previsti dall’articolo 11. Il considerando 20 valorizza questa autoregolamentazione soprattutto per la prevenzione e il controllo settoriale delle pratiche sleali.

Rimedi, prova e sanzioni

L’articolo 11 impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per contrastare le pratiche sleali. Le persone o organizzazioni legittimate, inclusi i concorrenti, devono poter promuovere azioni giudiziarie o adire un’autorità amministrativa competente. Gli Stati membri decidono se ricorrere a un rimedio o all’altro e se sia necessario un previo tentativo di soluzione alternativa delle controversie.

I giudici o le autorità possono ordinare:

  • la cessazione della pratica;
  • il divieto della pratica imminente;
  • provvedimenti d’urgenza con effetto provvisorio o definitivo, secondo la scelta dello Stato membro;
  • la pubblicazione della decisione o di una rettifica.

L’articolo 12 attribuisce a giudici e autorità il potere di chiedere al professionista la prova della veridicità delle allegazioni fattuali, quando ciò sia giustificato. Se la prova non viene fornita o è insufficiente, le allegazioni possono essere considerate inesatte.

L’articolo 13 lascia agli Stati membri la determinazione delle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Modifiche ad altri atti e disciplina settoriale

La direttiva modifica diversi strumenti dell’acquis. In particolare:

  • la direttiva 84/450/CEE viene aggiornata per la pubblicità ingannevole e comparativa;
  • le direttive 97/7/CE e 2002/65/CE sono modificate per chiarire che la fornitura non richiesta non comporta obbligazioni per il consumatore e che il silenzio non vale consenso;
  • la direttiva 98/27/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004 sono aggiornati per includere la nuova direttiva tra gli atti oggetto di tutela inibitoria e cooperazione tra autorità.

L’allegato II elenca numerose disposizioni settoriali UE in materia di pubblicità e comunicazioni commerciali, tra cui quelle su vendite a distanza, viaggi e pacchetti turistici, tempi condivisi, indicazione prezzi, medicinali, commercio elettronico, credito al consumo, servizi finanziari, assicurazioni e prospetto informativo.

Informazione ai consumatori e riesame

L’articolo 17 impone agli Stati membri di informare i consumatori sulla normativa nazionale di recepimento e, se del caso, di favorire la diffusione dei codici di condotta. L’articolo 18 prevede una relazione della Commissione entro il 12 giugno 2011 sull’applicazione della direttiva, con possibile proposta di revisione, anche in relazione alla deroga temporanea dell’articolo 3, paragrafo 5.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 19 fissa il termine di recepimento al 12 giugno 2007. Le disposizioni nazionali devono poi essere applicate dal 12 dicembre 2007. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

L’articolo 20 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 21 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e armonizzazione

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e a un elevato livello di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori. Il considerando 11-13 evidenzia che il sistema si fonda su un unico divieto generale comune e su una forte armonizzazione, per aumentare certezza del diritto ed eliminare le distorsioni del mercato interno.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce consumatore, professionista, prodotto, pratiche commerciali tra imprese e consumatori, falsamento rilevante del comportamento economico, codice di condotta, responsabile del codice, diligenza professionale, invito all’acquisto, indebito condizionamento, decisione di natura commerciale e professione regolamentata. Le definizioni sono centrali per delimitare l’ambito applicativo e il contenuto degli obblighi.

Ambito di applicazione e coordinamento con altre norme

L’articolo 3 dispone che la direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto. Non pregiudica il diritto contrattuale, le norme su salute e sicurezza dei prodotti, la competenza giurisdizionale e le norme UE specifiche che disciplinano aspetti particolari delle pratiche commerciali; in caso di contrasto, prevalgono tali norme speciali. Restano fuori i rapporti tra professionisti e le pratiche che ledono solo i concorrenti.

Mercato interno e divieto di restrizioni nazionali

L’articolo 4 vieta agli Stati membri di limitare la libertà di prestazione dei servizi e la libera circolazione delle merci per ragioni attinenti al settore armonizzato dalla direttiva. È un corollario dell’armonizzazione completa, con effetto diretto sul divieto di barriere nazionali nel settore coperto.

Divieto generale di pratiche sleali

L’articolo 5 stabilisce che le pratiche commerciali sleali sono vietate. Una pratica è sleale se contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio. Per gruppi vulnerabili, la valutazione si compie rispetto al membro medio del gruppo. Le pratiche sleali si articolano in pratiche ingannevoli e aggressive; l’allegato I contiene l’elenco completo delle pratiche sempre sleali.

Pratiche ingannevoli: azioni e omissioni

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le pratiche ingannevoli. L’articolo 6 considera ingannevoli le informazioni false o comunque idonee a trarre in errore sul prodotto, sul prezzo, sulle caratteristiche, sui diritti del consumatore, sull’identità del professionista e su altri elementi essenziali, quando ciò induce o può indurre a una decisione che il consumatore non avrebbe altrimenti preso. L’articolo 7 riguarda le omissioni ingannevoli, cioè il mancato rilascio, l’occultamento o la presentazione oscura/ambigua/tardiva di informazioni rilevanti; nei casi di invito all’acquisto elenca le informazioni minime rilevanti, tra cui caratteristiche principali, identità e indirizzo del professionista, prezzo comprensivo di imposte o modalità di calcolo, eventuali spese aggiuntive, modalità di pagamento/consegna/esecuzione/reclami se difformi dalla diligenza professionale e l’esistenza del diritto di recesso o scioglimento.

Pratiche aggressive

Gli articoli 8 e 9 vietano le pratiche che, mediante molestie, coercizione, forza fisica o indebito condizionamento, limitano considerevolmente la libertà di scelta del consumatore. L’articolo 9 indica criteri di valutazione quali tempi, luogo, natura e persistenza della condotta, minacce, sfruttamento di eventi tragici o circostanze gravemente incidenti sulla capacità di valutazione, ostacoli non contrattuali all’esercizio dei diritti e minacce di azioni legali non ammissibili.

Elenco nero di pratiche sempre vietate

L’allegato I contiene un elenco completo di 31 pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, senza valutazione caso per caso. Vi rientrano, tra le altre, false affermazioni su codici di condotta o approvazioni, pubblicità civetta, false urgenze, redazionali non riconoscibili, sistemi piramidali, false dichiarazioni su premi o vincite, esortazioni ai bambini ad acquistare, richieste di pagamento per prodotti non richiesti e false impressioni sulla disponibilità o legalità del prodotto.

Codici di condotta

L’articolo 10 riconosce che gli Stati membri possono incoraggiare il controllo delle pratiche sleali da parte dei responsabili dei codici e che le persone o organizzazioni legittimate possono ricorrervi se è previsto un procedimento. L’accesso a tali meccanismi non sostituisce né esclude i rimedi giudiziari o amministrativi di cui all’articolo 11.

Tutela in giudizio e misure inibitorie

L’articolo 11 impone agli Stati membri di garantire mezzi adeguati ed efficaci per far rispettare la direttiva, comprese azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi promossi da soggetti legittimati, inclusi i concorrenti. Gli organi competenti possono ordinare la cessazione o il divieto della pratica anche in via urgente, provvisoria o definitiva, anche senza prova del danno o della colpa. Gli Stati membri possono prevedere la pubblicazione della decisione o di una rettifica. Le autorità amministrative devono essere imparziali, effettive e motivate; sono richiesti rimedi contro abusi o omissioni delle autorità.

Onere della prova sulle allegazioni fattuali

L’articolo 12 consente agli organi giurisdizionali o amministrativi di esigere che il professionista provi l’esattezza delle allegazioni fattuali relative alla pratica commerciale, quando ciò sia giustificato dalle circostanze e tenuto conto degli interessi legittimi delle parti. Se la prova non viene fornita o è insufficiente, le allegazioni possono essere considerate inesatte.

Sanzioni

L’articolo 13 obbliga gli Stati membri a determinare le sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento e a garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Modifiche ad altri atti UE

L’articolo 14 modifica la direttiva 84/450/CEE, aggiornando finalità, definizioni e disciplina della pubblicità comparativa, che deve rispettare condizioni specifiche e non essere ingannevole. L’articolo 15 modifica le direttive 97/7/CE e 2002/65/CE per prevedere, in caso di fornitura non richiesta, che il consumatore sia dispensato da qualsiasi obbligazione e che il silenzio non valga come consenso. L’articolo 16 inserisce la direttiva nell’elenco degli atti soggetti a tutela inibitoria e cooperazione tra autorità nei consumatori.

Informazione ai consumatori e revisione

L’articolo 17 impone agli Stati membri di adottare misure appropriate per informare i consumatori sulla normativa nazionale di recepimento e, se del caso, per incoraggiare professionisti e responsabili del codice a diffondere i propri codici di condotta. L’articolo 18 prevede una relazione della Commissione entro il 12 giugno 2011 sull’applicazione della direttiva, con possibile proposta di revisione, anche in relazione alla deroga dell’articolo 3, paragrafo 5.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 19 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 12 giugno 2007 e di applicarle entro il 12 dicembre 2007. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatorimercato internopubblicità e marketingservizi finanziariconcorrenza sleale

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