Direttiva 2005/43
Direttiva 2005/43/CE della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna gli allegati tecnici della direttiva 68/193/CEE per adeguare le regole sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite alle evoluzioni delle tecniche di produzione e ai nuovi requisiti fitosanitari. Introduce o riformula le condizioni relative a coltura, materiali di moltiplicazione, imballaggio, etichetta e documento di accompagnamento, con attenzione alla tracciabilità e al controllo degli organismi nocivi. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 luglio 2006 e applicarle dal 1º agosto 2006, con alcuni regimi transitori fino al 31 luglio 2010, 31 luglio 2011 e 31 luglio 2012 per specifiche categorie di vigneti di viti-madri.
Modifica degli allegati della direttiva 68/193/CEE sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, con aggiornamento dei requisiti tecnici di coltura, materiali, imballaggio, etichettatura e documento di accompagnamento.
Ambito di applicazione
Si applica alla commercializzazione, nell’ambito dell’Unione europea, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite disciplinati dalla direttiva 68/193/CEE, con particolare riguardo a colture di viti-madri, vivai, talee, nesti, barbatelle franche e barbatelle innestate. Incide sia sui materiali prodotti secondo i metodi tradizionali sia su quelli ottenuti con i nuovi metodi di produzione, inclusa la commercializzazione in vasi, casse o cartoni; prevede inoltre una disciplina specifica per i materiali già esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva, con periodi transitori per alcune prescrizioni fitosanitarie.
Modifica degli allegati della direttiva 68/193/CEE sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
La direttiva 2005/43/CE della Commissione aggiorna gli allegati tecnici della disciplina comunitaria sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. L’intervento è motivato dall’evoluzione delle tecniche di produzione e dall’esigenza di rafforzare e chiarire i controlli fitosanitari, la tracciabilità e le regole di presentazione del materiale.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva modifica la direttiva 68/193/CEE, che già fissava le condizioni per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite nell’Unione. I considerando spiegano che le nuove modalità di produzione consentono la commercializzazione non solo in fasci tradizionali, ma anche in vasi, casse o cartoni, e che occorre disciplinare il relativo documento di accompagnamento quando gli Stati membri lo richiedano.
La direttiva persegue due obiettivi principali:
- adeguare gli allegati tecnici ai nuovi metodi di produzione e confezionamento;
- rafforzare le condizioni fitosanitarie e di controllo, con particolare attenzione agli organismi nocivi e alla selezione delle viti-madri.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite all’interno della Comunità. Incide sulle diverse categorie di materiale, in particolare:
- viti-madri destinate a produrre materiale iniziale, di base, certificato e standard;
- vivai;
- talee di portinnesto e talee da vivaio;
- nesti;
- barbatelle franche e barbatelle innestate.
La normativa tiene conto anche dei materiali prodotti con nuovi metodi, compresi quelli commercializzati in vasi, casse o cartoni. Sono previste deroghe e regimi transitori per vigneti di viti-madri già esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva.
Recepimento, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 luglio 2006. Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 1º agosto 2006.
Gli Stati membri devono inoltre:
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza;
- trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata.
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Condizioni relative alla coltura
L’allegato I disciplina le condizioni che devono caratterizzare la coltura da cui provengono i materiali. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e, se del caso, del clone. Inoltre, lo stato colturale e lo stato di sviluppo devono consentire controlli sufficienti sull’identità, sulla purezza e sullo stato sanitario.
Sono richieste garanzie adeguate circa l’assenza di infestazioni nel suolo o nel substrato, con particolare riferimento ai vettori di malattie virali, come i nematodi. Le viti-madri e i vivai devono essere piantati in condizioni idonee a prevenire ogni rischio di contaminazione.
La presenza di organismi nocivi che riducono il valore d’uso del materiale deve essere mantenuta al livello più basso possibile. Per alcuni organismi specifici si applicano regole dedicate, con controlli ufficiali, analisi fitosanitarie e obbligo di eliminare le piante infette.
Organismi nocivi, ispezioni e fascicolo di certificazione
L’allegato I individua tre gruppi di organismi nocivi di particolare rilievo:
- complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell’arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell’arabis (ArMV);
- complesso dell’accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1) e virus 3 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);
- maculatura infettiva della vite (GFkV), soltanto per i portinnesto.
Le prescrizioni variano in base alla categoria del materiale:
- per il materiale iniziale, le viti-madri devono risultare esenti dagli organismi di cui sopra mediante ispezione ufficiale basata su analisi fitosanitarie su tutte le piante; le analisi devono essere confermate ogni 5 anni per i virus indicati;
- per il materiale di base, le viti-madri devono essere esenti dai virus di cui ai punti a) e b), con analisi almeno ogni 6 anni, a partire dalle viti-madri di 3 anni d’età; se vi sono ispezioni annuali in campo su tutte le piante, le analisi decorrono dalle viti-madri di 6 anni d’età;
- per il materiale certificato, le viti-madri devono essere esenti da tutti gli organismi di cui ai punti a) e b), con analisi almeno ogni 10 anni, a partire dalle viti-madri di 5 anni d’età; se vi sono ispezioni annuali in campo su tutte le piante, le analisi decorrono dalle viti-madri di 10 anni d’età;
- per il materiale standard, la proporzione di ceppi mancanti dovuta ai medesimi organismi non deve superare il 10%.
Le piante infette devono essere eliminate. I motivi dell’eventuale mancanza di ceppi devono essere indicati nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.
Deroghe transitorie per vigneti già esistenti
Per evitare un impatto immediato eccessivo sulla produzione, la direttiva prevede deroghe transitorie per i vigneti di viti-madri esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva 2005/43/CE.
In particolare:
- fino al 31 luglio 2011, gli Stati membri possono non applicare i punti 5.1 e 5.2 ai vigneti destinati alla produzione di materiale iniziale o di base;
- fino al 31 luglio 2012, gli Stati membri possono non applicare il punto 5.3 ai vigneti destinati alla produzione di materiale certificato.
Se si avvalgono di tali deroghe, gli Stati membri devono applicare regole alternative che impongono comunque l’eliminazione delle malattie virali nocive, in particolare arricciamento e accartocciamento fogliare, dalle colture destinate a materiale iniziale e di base, e richiedono che le altre categorie restino esenti da piante con sintomi di malattie virali nocive.
Condizioni relative ai materiali di moltiplicazione
L’allegato II stabilisce i requisiti dei materiali di moltiplicazione in senso stretto. Essi devono avere identità e purezza varietale e, se del caso, clonale; per il materiale standard è ammessa una tolleranza dell’1% al momento della commercializzazione.
È richiesta una purezza tecnica minima del 96%. Sono considerate impurezze tecniche i materiali totalmente o parzialmente disseccati, quelli avariati o danneggiati e quelli non conformi ai requisiti di calibrazione. I sarmenti devono aver raggiunto un adeguato grado di maturità del legno. I materiali con evidenti segni o sintomi di organismi nocivi privi di trattamenti efficaci devono essere eliminati.
Classificazione delle barbatelle innestate
Le barbatelle innestate sono classificate in funzione delle categorie dei materiali impiegati. Se provengono da materiali della stessa categoria, restano in tale categoria; se provengono da categorie diverse, sono classificate nella categoria inferiore.
È prevista una deroga temporanea fino al 31 luglio 2010 per le barbatelle innestate costituite da materiale iniziale innestato su materiale di base: in tal caso, se lo Stato membro si avvale della deroga, tali barbatelle devono essere classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.
Calibrazione e requisiti dimensionali
La parte III dell’allegato II stabilisce i parametri di calibrazione per le diverse tipologie di materiale.
Tra i principali requisiti:
- per talee di portinnesto e nesti, il diametro dell’estremità più piccola deve essere compreso tra 6,5 e 12 mm, con diametro massimo all’estremità più grossa di 15 mm, salvo i nesti per innesto sul luogo;
- per le talee da vivaio, il diametro minimo all’estremità più piccola è di 3,5 mm;
- per le barbatelle franche, il diametro al centro del meritallo deve essere almeno 5 mm, salvo il materiale erbaceo;
- la lunghezza delle barbatelle franche è almeno di 30 cm se destinate a essere innestate, salvo il caso destinato alla Sicilia, per cui è sufficiente 20 cm, e di 20 cm per le altre barbatelle franche;
- ogni barbatella franca deve avere almeno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite, con eccezione per la varietà 420 A, che può averne due se opposte;
- per le barbatelle innestate, il fusto deve essere lungo almeno 20 cm, devono esserci almeno tre radici ben sviluppate, la saldatura deve essere adeguata, regolare e solida, e il taglio deve essere eseguito sotto il diaframma senza danneggiarlo.
Imballaggio e composizione delle confezioni
L’allegato III disciplina la composizione di imballaggi e fasci, fissando il numero di individui e la quantità massima per ciascun tipo di materiale.
Le principali soglie sono:
- barbatelle innestate: confezioni da 25, 50, 100 o multipli di 100, con massimo 500;
- barbatelle franche: confezioni da 50, 100 o multipli di 100, con massimo 500;
- nesti con almeno cinque gemme utilizzabili: confezioni da 100 o 200, con massimo 200;
- nesti con una gemma utilizzabile: confezioni da 500 o multipli di 500, con massimo 5.000;
- talee di portinnesto: confezioni da 100 o multipli di 100, con massimo 1.000;
- talee da vivaio: confezioni da 100 o multipli di 100, con massimo 500.
Sono previste due importanti condizioni particolari:
- per piccole quantità, le confezioni e i fasci possono contenere meno degli importi minimi indicati;
- per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni, non si applicano i criteri sul numero di individui e sulla quantità massima.
Etichettatura: contenuto e requisiti formali
L’allegato IV contiene la disciplina dell’etichetta. Le informazioni obbligatorie includono:
- norme CE;
- paese di produzione;
- servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo;
- nome e indirizzo del responsabile della chiusura o suo numero di identificazione;
- specie;
- tipo di materiale;
- categoria;
- varietà e, se del caso, clone; per le barbatelle innestate, l’indicazione riguarda portinnesto e nesto;
- numero di riferimento del lotto;
- quantità;
- lunghezza, solo per le talee di portinnesto, intesa come lunghezza minima delle talee del lotto;
- anno di coltura.
L’etichetta deve essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile, visibile, non coperta da altre indicazioni e con tutte le informazioni richieste nello stesso campo visivo.
Per le piccole quantità destinate al consumatore finale, e in particolare per un solo esemplare, alcune informazioni non sono richieste. Per le piante in vasi, casse o cartoni, se la composizione dell’imballaggio impedisce il rispetto dei requisiti di chiusura ed etichettatura, il materiale deve essere tenuto in lotti separati e adeguatamente identificati; l’etichetta ufficiale diventa facoltativa, ma il materiale deve essere accompagnato dal documento di accompagnamento.
Documento di accompagnamento
Quando gli Stati membri impongono un documento di accompagnamento, esso deve essere emesso in almeno due copie, accompagnare la consegna dall’indirizzo di partenza a quello di arrivo, contenere le informazioni relative ai singoli lotti e essere conservato per almeno un anno, con esibizione alle autorità competenti in caso di controllo.
Il documento deve riportare, tra l’altro:
- norme CE;
- paese di produzione;
- servizio di certificazione o controllo e Stato membro o loro acronimo;
- numero progressivo;
- mittente e destinatario;
- specie, tipo di materiale e categoria;
- varietà e, se del caso, cloni, con indicazione di portinnesto e nesto per le barbatelle innestate;
- numero di elementi singoli per lotto;
- numero totale di lotti;
- data di consegna.
Significato operativo per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore vivaistico e per i professionisti che li assistono, la direttiva assume rilievo soprattutto sotto tre profili:
- rafforza la documentazione tecnica e la tracciabilità del materiale viticolo;
- impone controlli fitosanitari più articolati e differenziati per categoria;
- richiede di adeguare confezionamento, etichettatura e, quando previsto, documento di accompagnamento ai nuovi standard.
La presenza di periodi transitori e di margini di decisione lasciati agli Stati membri conferma che la direttiva vincola quanto al risultato, ma lascia alle autorità nazionali la scelta delle modalità concrete di recepimento e di eventuale utilizzo delle deroghe temporanee.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati tecnici della direttiva 68/193/CEE
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati da I a IV della direttiva 68/193/CEE con i testi contenuti nella presente direttiva, aggiornando i requisiti su coltura, materiali, imballaggio, etichetta e documento di accompagnamento.
Recepimento, pubblicazione e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 luglio 2006. Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 1º agosto 2006. Gli atti nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o essere corredati di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, nonché le principali disposizioni interne di attuazione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Condizioni relative alla coltura
L’allegato I richiede che la coltura presenti identità e purezza della varietà e, se del caso, del clone; che stato colturale e sviluppo consentano controlli sufficienti; che suolo o substrato non siano infettati da organismi nocivi o vettori, in particolare nematodi; che la presenza di organismi nocivi sia ridotta al minimo. Stabilisce controlli fitosanitari specifici per viti-madri destinate alla produzione di materiale iniziale, di base, certificato e standard, con verifiche ufficiali, analisi periodiche e obbligo di eliminare le piante infette.
Organismi nocivi e controlli fitosanitari
L’allegato I individua un elenco positivo di organismi nocivi da controllare, tra cui il complesso della degenerazione infettiva della vite (GFLV e ArMV), il complesso dell’accartocciamento fogliare (GLRaV-1 e GLRaV-3) e la maculatura infettiva della vite (GFkV, soltanto per i portinnesto). Prevede frequenze minime di analisi e ispezioni differenziate per categoria di materiale e la registrazione dei motivi di eventuali ceppi mancanti nel fascicolo di certificazione.
Deroghe transitorie per vigneti esistenti
L’allegato I, punto 5.6, consente agli Stati membri di non applicare fino al 31 luglio 2011 i punti 5.1 e 5.2 ai vigneti di viti-madri già esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva per la produzione di materiale iniziale o di base; consente inoltre di non applicare fino al 31 luglio 2012 il punto 5.3 ai vigneti esistenti destinati a materiale certificato. In alternativa, devono essere applicate norme più generali volte a eliminare le malattie virali nocive dalle colture destinate a materiale iniziale e di base e a mantenere esenti da sintomi virali le altre categorie.
Condizioni relative ai materiali di moltiplicazione
L’allegato II stabilisce requisiti generali di identità e purezza varietale e clonale, con tolleranza dell’1% per il materiale standard al momento della commercializzazione, una purezza tecnica minima del 96% e l’obbligo di eliminare i materiali con segni evidenti di organismi nocivi senza trattamenti efficaci. Disciplina inoltre le barbatelle innestate, prevedendo che quelle derivate da combinazioni di materiali della stessa categoria restino in tale categoria, mentre quelle provenienti da categorie diverse siano classificate nella categoria inferiore.
Deroga temporanea sulla classificazione delle barbatelle innestate
L’allegato II, punto II.2, consente agli Stati membri di non applicare fino al 31 luglio 2010 la regola generale di classificazione per le barbatelle innestate costituite da materiale iniziale innestato su materiale di base. In tal caso, tali barbatelle devono essere classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.
Calibrazione dimensionale dei materiali
L’allegato II definisce misure minime e massime per talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate. Prevede, tra l’altro, diametri e lunghezze minime, requisiti sulle radici, sulla saldatura e sul taglio, con alcune eccezioni per materiale erbaceo e una specifica deroga per le barbatelle franche destinate alla Sicilia.
Imballaggio e quantità per confezione
L’allegato III stabilisce il numero di individui e la quantità massima per imballaggi o fasci di barbatelle innestate, barbatelle franche, nesti, talee di portinnesto e talee da vivaio. Ammette quantità inferiori alle minime per piccole quantità e deroga ai criteri sul numero di individui e sulla quantità massima per piante di vite con radici in vasi, casse e cartoni con substrato.
Etichettatura e indicazioni esteriori
L’allegato IV elenca le informazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta: norme CE, paese di produzione, servizio di certificazione o controllo, dati del responsabile della chiusura, specie, tipo di materiale, categoria, varietà e clone, numero di lotto, quantità, lunghezza per le talee di portinnesto e anno di coltura. Stabilisce inoltre requisiti formali di leggibilità, visibilità e unità del campo visivo, e prevede deroghe per piccole quantità destinate al consumatore finale e per le piante in vasi, casse o cartoni.
Documento di accompagnamento
L’allegato IV prevede che, quando richiesto dagli Stati membri, il documento di accompagnamento sia emesso in almeno due copie, accompagni la consegna, contenga le informazioni essenziali sui singoli lotti e sia conservato per almeno un anno. Per il documento sono elencati dati obbligatori quali norme CE, paese di produzione, servizio di controllo, mittente, destinatario, specie, tipo e categoria del materiale, varietà e clone, numero di elementi per lotto, numero totale di lotti e data di consegna.
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