Direttiva 2005/42
Direttiva 2005/42/CE della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici per recepire valutazioni scientifiche del SCCNFP e aggiornare gli allegati della direttiva 76/768/CEE. Introduce nuovi divieti per alcune sostanze usate come fragranze, rimuove dall'elenco degli agenti coloranti autorizzati tre azocoloranti ritenuti rischiosi e modifica la regolazione di due conservanti, uno già autorizzato e uno nuovo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2005 e garantire che dal 31 marzo 2006 i prodotti non conformi non siano commercializzati né messi a disposizione del consumatore finale.
Modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per adeguare gli allegati II, IV e VI al progresso tecnico, vietando alcune sostanze fragranze, escludendo tre coloranti azoici e aggiornando le condizioni d'uso di due conservanti.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e, in particolare, alle sostanze impiegate come fragranze, agenti coloranti e conservanti. Riguarda i fabbricanti stabiliti nella Comunità e gli importatori stabiliti nella Comunità, con divieto di commercializzazione, vendita o messa a disposizione del consumatore finale di prodotti non conformi; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non emergono esclusioni territoriali ulteriori, salvo le limitazioni specifiche per l'uso del cloruro di benzetonio nei prodotti da non risciacquare diversi da quelli per l'igiene del cavo orale.
Adeguamento tecnico della disciplina sui prodotti cosmetici
La direttiva 2005/42/CE della Commissione modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici sulla base delle valutazioni scientifiche del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP). L'intervento mira ad aggiornare gli allegati relativi alle sostanze vietate, ai coloranti autorizzati e ai conservanti, con finalità di tutela della salute dei consumatori e di armonizzazione tecnica nel mercato interno.
Obiettivi e logica dell'intervento
Il provvedimento si fonda sull'esigenza di eliminare dal mercato cosmetici contenenti sostanze ritenute non sicure o di ricalibrare le condizioni d'uso di sostanze che, secondo il parere scientifico disponibile, possono essere impiegate entro limiti precisi. La direttiva non disciplina in modo autonomo l'intero settore, ma interviene come atto modificativo della direttiva quadro 76/768/CEE, adeguandone gli allegati al progresso tecnico.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e incide su tre categorie di ingredienti:
- sostanze usate come fragranze;
- agenti coloranti;
- conservanti. L'ambito soggettivo operativo è quello dei fabbricanti stabiliti nella Comunità e degli importatori stabiliti nella Comunità, ai quali viene imposto di non commercializzare, vendere o mettere a disposizione del consumatore finale prodotti non conformi. Il testo è dichiarato rilevante ai fini del SEE.
Modifiche all'allegato II: sostanze vietate come fragranze
In base alla valutazione delle tossicità cutanee richiamata nei considerando, quattro sostanze sono inserite nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, con divieto di impiego come fragranze nei prodotti cosmetici:
- olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke), n. CAS 8023-88-9;
- 7-Ethoxy-4-methylcoumarin, n. CAS 87-05-8;
- hexahydrocoumarin, n. CAS 700-82-3;
- balsamo del Perù (INCI: Myroxylon pereirae), n. CAS 8007-00-9. La scelta recepisce il giudizio scientifico secondo cui tali sostanze non devono essere impiegate come fragranze nei cosmetici.
Modifiche all'allegato IV: eliminazione di coloranti autorizzati
I coloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290, presenti nell'allegato IV, parte 1, sono eliminati dall'elenco degli agenti coloranti autorizzati. Il motivo indicato è il rischio connesso alla possibile formazione di amine aromatiche carcinogene durante il metabolismo; pertanto tali coloranti non possono più essere utilizzati nei prodotti cosmetici ai sensi della direttiva modificata.
Modifiche all'allegato VI: conservanti autorizzati e limiti di concentrazione
La direttiva interviene sulla parte 1 dell'allegato VI, relativa ai conservanti.
Per il numero d'ordine 53, il cloruro di benzetonio (Benzethonium Chloride, INCI) è autorizzato fino a una concentrazione massima dello 0,1%:
- nei prodotti destinati ad essere eliminati con risciacquo dopo l'uso;
- nei prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l'igiene del cavo orale.
Inoltre, viene inserito il numero d'ordine 57 per il metilisotiazolinone (Methylisothiazolinone, INCI), autorizzato come conservante nei prodotti cosmetici finiti fino alla concentrazione massima dello 0,01%.
Obblighi degli Stati membri e decorrenza pratica
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché, dal 31 marzo 2006, i fabbricanti e gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni degli allegati II e IV modificati. La disposizione opera quindi come obbligo di risultato, con una data certa dalla quale i prodotti non conformi non possono più circolare sul mercato.
Recepimento nazionale e obblighi di comunicazione
Il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2005. Entro tale data gli Stati membri devono introdurre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva e devono comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre richiesto l'invio alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Indicazioni operative per il professionista
Per gli operatori del settore cosmetico, la direttiva impone un aggiornamento immediato delle formulazioni e delle schede di conformità in relazione alle sostanze elencate negli allegati modificati. In particolare, occorre verificare:
- l'assenza delle quattro sostanze aggiunte all'allegato II quando usate come fragranze;
- l'eliminazione dei tre coloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290;
- il rispetto dei limiti allo 0,1% per il Benzethonium Chloride nelle condizioni previste e allo 0,01% per il Methylisothiazolinone. Dal punto di vista temporale, la data chiave per la conformità di mercato è il 31 marzo 2006, mentre il termine di recepimento per gli Stati membri è il 31 dicembre 2005.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II, IV e VI
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, IV e VI della direttiva 76/768/CEE conformemente all'allegato della direttiva, in attuazione dell'adeguamento al progresso tecnico.
Divieto di alcune sostanze come fragranze
Nell'allegato II sono aggiunte quattro sostanze che non possono essere impiegate come fragranze nei prodotti cosmetici: olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke, n. CAS 8023-88-9), 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3) e balsamo del Perù/Myroxylon pereirae (n. CAS 8007-00-9).
Esclusione di tre coloranti azoici
Nell'allegato IV, parte 1, sono eliminati gli agenti coloranti CI 12150, CI 20170 e CI 27290, che cessano quindi di essere autorizzati nei cosmetici.
Uso del cloruro di benzetonio
L'allegato VI, parte 1, numero d'ordine 53, è sostituito: il Benzethonium Chloride (INCI) è autorizzato fino alla concentrazione massima dello 0,1% nei prodotti destinati ad essere eliminati con risciacquo dopo l'uso e nei prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l'igiene del cavo orale.
Introduzione del metilisotiazolinone
L'allegato VI, parte 1, è integrato con il numero d'ordine 57 per il Methylisothiazolinone (INCI), autorizzato come conservante nei prodotti cosmetici finiti a una concentrazione massima dello 0,01%.
Obblighi di mercato e termine di applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché, a decorrere dal 31 marzo 2006, i fabbricanti della Comunità e gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi agli allegati II e IV modificati.
Recepimento nazionale
L'articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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