Sentenza n. 259/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti. e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il conseguente ricalcolo dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La controversia riguardava, in particolare, la spettanza del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e il significato del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la consolidata giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto dei ricorrenti a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ha riconosciuto l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha precisato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, sicché il beneficio spetta anche in caso di cessazione a domanda; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine per la domanda di collocamento in quiescenza; il termine non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Riguarda la sola base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell'originaria formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; pertanto non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato nella misura versata, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è decidibile sulla base di orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione nella parte in cui limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; tale limitazione, pertanto, non è applicabile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma regola esclusivamente la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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