Ordinanza n. 2946/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo ex l. 89/2001 (R.G. n. 2307/2020 – cron. n. 4574/2020) della Corte di Appello di Napoli, VII Sezione Civile, depositato il 30.11.2020, munito di formula esecutiva il 16.12.2020, ritualmente notificato in data 18.12.2020, recante condanna del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore della Serv. Ind. s.r.l. della somma di euro 3.600,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché delle spese legali liquidate in complessivi euro 480,00, di cui euro 450,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Carmen Ciervo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento di un decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Napoli emesso ai sensi della l. 89/2001
Esito
La controversia
La società creditrice e il procuratore antistatario hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dalla Corte di Appello di Napoli, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di euro 3.600,00, oltre interessi, nonché delle spese legali. Nel corso del giudizio è stata rilevata l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies l. n. 89/2001. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge, fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e quelli in corso sono sospesi. Il giudice ha quindi ritenuto applicabile al giudizio la causa legale di sospensione, senza esaminare i profili processuali, di merito e relativi alle spese.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001. La sospensione opera automaticamente per il biennio previsto dalla disposizione speciale, decorrente dopo i venti giorni dall'entrata in vigore della novella del 1° gennaio 2025, e quindi sino alla scadenza del biennio. Il giudice ha precisato che restano impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese. Il giudizio potrà proseguire mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Norme richiamate
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Introduce una causa di sospensione automatica, per i successivi due anni dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della l. 89/2001, inclusi quelli già pendenti.
art. 1, comma 817, l. 207/2024
Ha modificato l'art. 5-sexies l. 89/2001 introducendo, tra le altre disposizioni, il comma 12-bis.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001, la base normativa per la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Consente la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001 introduce una causa legale e automatica di sospensione dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto, una volta decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e per il successivo biennio.
- Durante il periodo biennale previsto dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001 non possono essere iniziate nuove azioni esecutive o giudizi di ottemperanza aventi a oggetto i crediti rientranti nell'ambito della disposizione, mentre quelli già instaurati devono essere sospesi.
- La sospensione del giudizio di ottemperanza non comporta una decisione sui profili di rito, sul merito o sulle spese, che restano impregiudicati fino alla prosecuzione del processo.
- Il giudizio di ottemperanza sospeso ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001 può proseguire mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
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