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Ordinanza

Ordinanza n. 3299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studente partecipante)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto pronunciata dal TAR, deducendo una pluralità di censure relative alla disciplina del cosiddetto “semestre filtro” per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Un primo gruppo di doglianze riguardava vizi potenzialmente idonei a compromettere l’intera procedura di accesso; un secondo gruppo contestava il mancato collocamento dell’appellante in una posizione utile della graduatoria, con particolare riferimento all’omesso scorrimento dei posti rimasti vacanti. L’appellante, pur avendo conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, non aveva ottenuto un punteggio tale da garantirgli l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In sede cautelare chiedeva l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso, nonché tutela rispetto alla propria posizione nella graduatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello cautelare e, in parziale riforma dell’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati. Quanto al primo gruppo di censure, relativo a vizi dell’intera procedura, il Collegio ha ritenuto che tali doglianze fossero logicamente incompatibili con la misura concretamente richiesta, poiché l’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito, consistente nella possibile riedizione dell’intera procedura. Tali doglianze sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, salva la piena valutazione del loro merito da parte del TAR. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato prima facie il fumus boni iuris della censura concernente il mancato scorrimento della graduatoria. La disciplina del semestre filtro, secondo il richiamato orientamento della Sezione, non sembra consentire la riassegnazione, secondo l’ordine di graduatoria, dei posti lasciati liberi dagli studenti che abbiano rinunciato all’immatricolazione, determinando l’esclusione definitiva dagli scorrimenti di chi non si sia iscritto entro il breve termine previsto. Tale meccanismo è stato ritenuto prima facie non rispettoso del principio meritocratico e illogico nella parte in cui riserva i posti residui ad altre categorie, anziché dare priorità allo scorrimento della graduatoria. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la mancata utilizzazione dei posti vacanti potrebbe pregiudicare il diritto dell’appellante a ottenere l’assegnazione di un posto e a intraprendere gli studi nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulla posizione dell’appellante: prima effettuando gli scorrimenti per i posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi indicate; infine, solo in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate, in ragione della novità e peculiarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, mediante il quale è stata impugnata l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Impone la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito dopo la definizione della fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la compatibilità tra le censure dedotte e la misura richiesta deve essere verificata in concreto: quando le doglianze mirano alla riedizione dell’intera procedura, l’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero può non essere funzionale alla conservazione del bene della vita e può difettare del periculum in mora.
  • Una disciplina dell’accesso universitario che, dopo la pubblicazione di una prima graduatoria, imponga una scelta immediata e irreversibile e impedisca successivi scorrimenti in favore degli aspiranti collocati secondo il merito può risultare prima facie lesiva del principio meritocratico.
  • In presenza di posti rimasti vacanti nella procedura di accesso universitario, l’Amministrazione deve procedere prioritariamente allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di collocazione, prima di riservare tali posti ad altri meccanismi o categorie di assegnazione.
  • La tutela cautelare relativa allo scorrimento della graduatoria può essere disposta mediante un ordine conformativo graduato: l’Amministrazione deve effettuare gli scorrimenti, verificare la compatibilità tra punteggio e posti disponibili nelle sedi prescelte e assegnare il posto soltanto qualora tale verifica abbia esito positivo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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