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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38044/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, con recupero ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2013. Il contribuente aveva dedotto che le scritture contabili fossero andate distrutte o comunque rese indisponibili da un evento atmosferico eccezionale verificatosi il 15.8.2014; la Commissione tributaria regionale aveva però ritenuto non provata la concreta entità del danno e soprattutto il nesso causale tra l'evento e il preteso deperimento della contabilità, valorizzando anche la mancata denuncia dell'evento alle autorità e la tardiva ricostruzione delle scritture. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere prodotto in appello documentazione fotografica e altri documenti idonei a provare i danni; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 55 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 6, comma 16-quater, d.l. n. 646/1994, assumendo che, in caso di forza maggiore, l'accertamento induttivo non sarebbe legittimo e che non esisterebbe un obbligo generalizzato di denuncia della distruzione delle scritture.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la doglianza, formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà censurava la valutazione di elementi istruttori e non un fatto storico non esaminato; inoltre il fatto storico dell'evento atmosferico era stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito. Sul secondo motivo ha osservato che la censura era aspecifica e non attaccava la ratio decidendi: la sentenza impugnata non si fondava solo sulla tardiva ricostruzione contabile, ma soprattutto sulla mancata prova della causa di forza maggiore e sulla conseguente legittimità dell'accertamento induttivo puro, oltre che sull'irrilevanza, nel caso concreto, della ricostruzione tardiva ai fini della contestazione fiscale originaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento induttivo puro è legittimo quando le scritture contabili non sono disponibili; la causa di forza maggiore deve essere dimostrata dal contribuente per escluderne l'applicazione.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla violazione delle regole di accertamento e degli obblighi documentali.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di accertamento ai fini IVA, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 6, comma 16-quater, d.l. n. 646/1994

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'obbligo di denuncia della distruzione delle scritture riguarderebbe solo gli eventi alluvionali del Piemonte del 1994 e non altre situazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è configurabile per la mera omissione di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza, se volta a contestare la qualificazione giuridica o la valutazione della prova, andava semmai prospettata come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura relativa alla valutazione delle prove potrebbe al più prospettare una violazione dei limiti di apprezzamento probatorio, nei rigorosi limiti ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della possibile censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso che il motivo fosse formulato in modo idoneo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiesta la specifica indicazione delle ragioni di censura e del decisum impugnato; il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la mera insufficienza o erroneità della valutazione di documenti o elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Una censura è inammissibile se, pur formulata come violazione di legge o omesso esame, non individua con precisione l'errore della sentenza impugnata e non si confronta con la sua ratio decidendi.
  • In materia di accertamento tributario induttivo, la deduzione della forza maggiore che avrebbe impedito la conservazione o esibizione delle scritture contabili deve essere specificamente provata dal contribuente.
  • La sola allegazione dell'evento dannoso non basta: occorre dimostrare sia l'effettiva incidenza dell'evento sulla documentazione contabile sia il nesso causale tra evento e indisponibilità delle scritture.
  • La ricostruzione tardiva della contabilità non neutralizza di per sé l'accertamento se il contribuente non riesce a fornire chiarimenti sull'operazione originariamente contestata e se la pretesa fiscale resta autonoma rispetto alla successiva ricostruzione documentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

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