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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25872/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché il motivo dedotto riguardava la sufficienza della prova e quindi un vizio non consentito nel ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova che gli aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. Con l'unico motivo ha dedotto l'insufficienza degli elementi di prova a fondamento dell'affermazione di responsabilità, contestando quindi la tenuta probatoria della decisione di patteggiamento. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi tassativamente deducibili contro la sentenza ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo ammessi solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento, ossia applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base dell'imputazione per reato in materia di stupefacenti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Il ricorso avverso il patteggiamento è consentito solo per motivi tassativi; sono inammissibili censure diverse, comprese quelle che investono la sufficienza degli elementi di prova.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità con il rito accelerato previsto per i ricorsi manifestamente inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
  • Non è deducibile, nel ricorso contro il patteggiamento, un motivo che contesti la sufficienza o l'insufficienza degli elementi di prova posti a base dell'affermazione di responsabilità, perché tale profilo esula dai motivi tassativi consentiti.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di deduzione di uno dei motivi tassativi, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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