Cassazione Penale, Sentenza n. 38402/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugna la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (fatti commessi il 04/12/2019). Primo motivo: violazione dell'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto il Giudice avrebbe applicato la sospensione della patente per anni 1 e mesi 8 senza operare la riduzione di un terzo prevista in caso di patteggiamento. Secondo motivo: mancanza di motivazione sulla quantificazione della sospensione della patente.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La motivazione registra che per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis commessi dopo l'entrata in vigore della legge 24/3/2016, n. 41, l'art. 222 cod. strada impone la revoca della patente (non la sospensione). Sebbene la sospensione indicata nel provvedimento del GUP sia errata rispetto al sistema normativo, in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero la decisione non può essere modificata d'ufficio in senso sfavorevole per l'imputato; ne consegue che il ricorso del condannato relativo alla durata della sospensione è inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Disposta altresì la trasmissione della sentenza al Prefetto di Bergamo per competenza.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 222
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza
La Corte interpreta che il quarto periodo del comma 2 impone la revoca della patente in caso di condanna per gli artt. 589-bis e 590-bis (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi/gravissime) se i fatti sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 41/2016; la sospensione trova invece applicazione per altri illeciti stradali o per fatti anteriori alla legge 2016.
codice penale - art. 589-bis (omicidio stradale)
Norma incriminatrice richiamata: in caso di accertamento di omicidio stradale si applicano le conseguenze previste dall'art. 222 cod. strada (revoca della patente quando la condanna sia pronunciata).
codice penale - art. 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime)
Norma incriminatrice richiamata: per le lesioni personali stradali gravi/gravissime commesse dopo la legge 2016 la condanna comporta la revoca della patente ai sensi dell'art. 222 cod. strada.
codice di procedura penale - art. 444
Regola il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); la norma rileva per valutare la dedotta riduzione della sanzione accessoria in caso di patteggiamento ma non elimina l'obbligo di applicare la revoca quando prevista dall'art. 222 per gli artt. 589-bis e 590-bis.
Cass. Pen., Sez. 4, n. 57729 del 12/12/2018 (precedente citato)
Precedente giurisprudenziale che distingue l'applicazione della revoca (per 589-bis e 590-bis) dalla sospensione (per altri illeciti e per fatti anteriori alla legge 2016); conferma la lettura adottata nella presente sentenza.
Massime di principio
- Per reati di omicidio stradale (art. 589-bis) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis) commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 41/2016 l'accessorio amministrativo previsto dall'art. 222 cod. strada è la revoca della patente, non la sospensione.
- La scelta errata del giudice in ordine alla sanzione amministrativa accessoria (es. applicare la sospensione anziché la revoca) non può essere modificata d'ufficio in senso più gravoso per l'imputato in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la riduzione della pena prevista per l'accordo non elimina gli effetti normativi specifici che impongono la revoca della patente quando tale sanzione sia prevista dalla norma sostanziale; quindi non sempre è possibile applicare automaticamente una riduzione alla durata di una sanzione accessoria se la norma prevede una diversa misura (es. revoca).
- La decisione di merito che contiene un errore nella qualificazione dell'accessorio amministrativo può comunque determinare l'intervento dell'amministrazione (Prefetto) secondo le modalità previste dalla legge: la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto per i provvedimenti di competenza.
- Chi impugna deve valutare la rilevanza e l'ammissibilità del motivo: contestare solo la quantità di una sanzione accessoria applicata in modo comunque non previsto dalla norma può risultare inammissibile se l'errore beneficia l'imputato e non vi è impugnazione avversaria.
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