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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18232/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto del 11/09/2022 della Corte d'Appello di Lecce che aveva rigettato la richiesta di revocazione della confisca disposta dal Tribunale di Taranto (decreto 12/06/2002). Contestano che la confisca sia illegittima perché, dopo la confisca, è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per il reato di riciclaggio nei confronti di Pietro e Donato Leone (assoluzione per insussistenza del fatto) e sostengono che tale giudicato penale escluderebbe la provenienza illecita dei beni e dunque imponga la revoca della confisca. Propongono inoltre prove e consulenze volte a dimostrare la liceità delle acquisizioni e la capacità reddituale dei ricorrenti.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha confermato che la sentenza penale di assoluzione non costituisce automaticamente 'prova nuova' ai fini della revocazione della confisca di prevenzione: la revoca è possibile solo se il giudicato penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti posti a fondamento della confisca o comunque vi sia una incontestabile inconciliabilità tra gli accertamenti. Nel caso concreto non è emersa prova positiva dell'effettiva titolarità dei beni in capo ai ricorrenti né della liceità degli acquisti; le operazioni e i passaggi di denaro tra i membri della famiglia e il proposto Malandrino restano privi di giustificazione sufficiente. Le consulenze e la documentazione prodotte non sono state ritenute "prova nuova" perché riguardavano fatti e documenti già conoscibili e disponibili nel procedimento di prevenzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), art. 28, comma 1, lett. b)

    art. 28, comma 1, lett. b) D.Lgs. 6/9/2011, n.159

    La revocazione della misura di prevenzione per "prova nuova" richiede che la prova sia effettivamente nuova o incolpevolmente scoperta; la semplice sopravvenienza della sentenza penale di assoluzione non è automaticamente prova nuova, a meno che il processo penale abbia accertato l'assoluta estraneità ai fatti posti a fondamento della misura

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2

    art. 7, comma 2, L. 27/12/1956, n.1423

    Riferimento alla disciplina della revocazione della confisca di prevenzione: la revoca presuppone prova nuova che renda infondato il presupposto della misura

  • Legge 31 maggio 1975, n. 575, art. 2-ter, comma 3

    art. 2-ter, comma 3, L. 31/5/1975, n.575

    Norma richiamata in materia di confisca disposta per presunta pericolosità/illiceità dei beni; la confisca di prevenzione può essere mantenuta se non viene dimostrata la liceità delle provviste impiegate

  • Codice penale, art. 512-bis (intestazione fittizia di beni)

    art. 512-bis c.p. (ex art.12-quinquies d.l. 8/6/1992, n.306 conv. L. 7/8/1992, n.356)

    Riferimento al delitto di intestazione fittizia; la giurisprudenza indica che l'assoluzione penale da tale reato non produce automaticamente la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali se non è stata accertata l'assoluta estraneità del proposto

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n. 43668/2022 e altre pronunce indicate)

    Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019; Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019; Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021

    Costante principio della giurisprudenza di legittimità: il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non costituisce di per sé causa di revoca delle misure di prevenzione patrimoniali; occorre valutare se dal giudicato emerga, nel merito, l'esclusione dei fatti che hanno fondato la misura di prevenzione oppure vi sia una inconciliabilità tra i due accertamenti

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non determina automaticamente la revoca di una confisca di prevenzione: è necessaria una prova nuova che dimostri l'effettiva estraneità ai fatti e la liceità delle operazioni poste a fondamento della confisca
  • La giudice di prevenzione è autonoma rispetto al giudizio penale: può effettuare una valutazione indipendente degli elementi di fatto e non è vincolata dal mancato raggiungimento della prova nel processo penale
  • Per essere "prova nuova" la documentazione deve essere effettivamente sopravvenuta o incolpevolmente non dedotta nel procedimento di prevenzione; documenti o consulenze basati su fatti già noti non costituiscono prova nuova
  • Spetta al ricorrente l'onere di dimostrare la provenienza lecita dei beni e la titolarità effettiva; elementi di mera incompatibilità o mancata prova dell'intermediazione non equivalgono automaticamente a prova di liceità
  • Nella valutazione della proporzionalità tra patrimoni e redditi occorre considerare le fonti lecite di reddito, ma non si possono computare come lecite somme derivanti da evasione fiscale a meno che tale evasione non sia accertata e qualificata come reato

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