Cassazione Penale, Sentenza n. 19243/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla difesa di Pignatelli avverso la sentenza della Corte di appello de L'Aquila che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP di Pescara in rito abbreviato. Il fatto era stato riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e la recidiva qualificata era stata ritenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen. La difesa ha articolato due motivi: 1) violazione di legge o vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena pecuniaria; 2) mancata o insufficiente motivazione circa la conferma della recidiva a carico dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla recidiva, rilevando che la difesa in sede di merito non aveva posto la questione come contestazione della sussistenza stessa dell'aggravante, ma solo in relazione alla riduzione dell'aumento di pena da essa derivante; di conseguenza la Corte territoriale non era obbligata a riesaminare la sussistenza della recidiva e la sua motivazione su quel punto è risultata immune da vizi. Tuttavia la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena pecuniaria in € 2.333,00 di multa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. Decisione resa il 10 dicembre 2025 (deposito 27 maggio 2026).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La norma è stata applicata per la riqualificazione del fatto contestato; la Corte ha preso atto della riqualificazione operata in sede di merito ma non ha ritenuto necessario riesaminare la sussistenza degli elementi aggravanti attinenti alla recidiva quando tale questione non era stata specificamente dedotta dalla difesa in appello.
Codice penale, art. 99, comma quarto
La norma disciplina la recidiva come causa di aumento della pena. La Corte ha confermato che, se la difesa non contesta con chiarezza la sussistenza della recidiva e non ne indica gli elementi sintomatici, la valutazione della recidiva da parte dei giudici di merito può rimanere impregiudicata e non suscettibile di censura per mancata motivazione in Cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere che la Corte di merito riconsideri la sussistenza di un'aggravante (es. recidiva), la difesa deve dedurla espressamente e motivatamente: osservazioni generiche o limitate al quantum non bastano.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio solo la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena pecuniaria quando riscontra errori o irregolarità nella determinazione della sanzione pecuniaria.
- In sede di impugnazione è fondamentale specificare se si contesta la sussistenza dell'aggravante o soltanto l'entità dell'aumento di pena derivante da essa; la distinzione condiziona l'obbligo motivazionale del giudice di merito e l'oggetto del sindacato in Cassazione.
- Il rito abbreviato e la riqualificazione ex art. 73 DPR 309/1990 possono incidere sul trattamento sanzionatorio: ogni contestazione relativa alla qualificazione giuridica del fatto deve essere chiaramente sollevata per essere esaminata in grado successivo.
- Un ricorso per cassazione può essere accolto solo in parte: anche un accoglimento limitato (ad es. rideterminazione di una multa) costituisce una vittoria parziale del ricorrente, mentre altri motivi possono risultare inammissibili se non adeguatamente formulati.
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