Ordinanza n. 2003/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Napoli Cat. A12/2026/Imm/1^Sez/Dinieghi/37 del 19/01/2026, recante diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorra: il preavviso di rigetto del 01/07/2025; gli atti istruttori richiamati nel decreto impugnato; ogni eventuale atto espulsivo o consequenziale fondato sul medesimo diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con preavviso di rigetto e atti istruttori connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Napoli che gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone incidentalmente la sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego si fondava, almeno in parte, sull'inadempimento del datore di lavoro originariamente indicato. Il ricorrente ha dedotto che la propria posizione non poteva essere valutata sulla base della sola mancata instaurazione o prosecuzione del rapporto con quel datore, avendo documentato un ingresso regolare per lavoro, la stipula del contratto di soggiorno, successive comunicazioni obbligatorie di assunzione e periodi lavorativi risultanti dall'estratto contributivo INPS. La questione cautelare concerne quindi la rilevanza di tali rapporti lavorativi e contributivi sopravvenuti nella valutazione complessiva prevista dall'art. 5, comma 5, del testo unico sull'immigrazione e l'eventuale illegittimità dell'automatica imputazione al lavoratore straniero dell'inadempimento del datore originariamente indicato. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il rischio di misure espulsive conseguenti al diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego. Ha ravvisato un apprezzabile fumus boni iuris, rilevando che la posizione del ricorrente non appariva riducibile alla produzione postuma di un titolo lavorativo, ma si inseriva in un quadro documentale composto da ingresso regolare per lavoro, contratto di soggiorno, comunicazioni obbligatorie di assunzione e contribuzione INPS relativa a successivi periodi lavorativi. Il Collegio ha ritenuto meritevole di approfondimento, nella fase di merito, se l'inadempimento del datore originariamente indicato potesse essere automaticamente trasferito sul lavoratore straniero, soprattutto alla luce dei rapporti di lavoro e della contribuzione successivamente documentati, potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, T.U.I. Ha inoltre ritenuto concreto e attuale il periculum in mora, poiché il diniego preannunciava misure espulsive la cui esecuzione avrebbe arrecato un pregiudizio grave e irreparabile, compromettendo l'utilità della futura decisione di merito. La trattazione di merito è stata fissata al 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione della posizione ai fini del rilascio del titolo di soggiorno deve considerare complessivamente gli elementi rilevanti, inclusi i rapporti di lavoro e la contribuzione successivamente documentati, senza ritenere automaticamente decisivo l'inadempimento del datore originariamente indicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali sensibili ai fini dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione relativa a un ingresso regolare per lavoro, alla stipula del contratto di soggiorno, a successive assunzioni obbligatorie e a periodi lavorativi risultanti dalla contribuzione previdenziale può integrare un quadro indiziario idoneo a fondare un apprezzabile fumus boni iuris contro il diniego del permesso di soggiorno, anche quando tale documentazione sia stata prodotta successivamente.
- L'inadempimento del datore di lavoro originariamente indicato non può essere automaticamente imputato al lavoratore straniero senza una valutazione complessiva degli ulteriori rapporti di lavoro e degli elementi contributivi documentati, rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- Il rischio concreto di misure espulsive conseguenti al diniego del permesso di soggiorno integra il periculum in mora quando l'allontanamento possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile e compromettere la piena utilità della decisione di merito.
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